A fronte di un termine essenziale per l’adempimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28722.

A fronte di un termine essenziale per l’adempimento

In tema di risoluzione del contratto, a fronte di un termine essenziale per l’adempimento, tale risoluzione opera di diritto, essendo stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo il giudice limitarsi ad accertare la sussistenza e l’imputabilità dell’inadempimento

Ordinanza|4 ottobre 2022| n. 28722. A fronte di un termine essenziale per l’adempimento

Data udienza 21 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita – Contratto – Risoluzione – Effetto retroattivo ex art. 1458 cc – Obbligo di restituzione della prestazione ricevuta – Domanda restitutoria in assenza della domanda di altro contraente – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24736/2017 proposto da:
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 872/2017 della Corte di Appello di Lecce, pubblicata in data 5 settembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

PREMESSO IN FATTO

CHE:
1. (OMISSIS) ha citato in giudizio (OMISSIS) chiedendo che fosse accertato il grave inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi del contratto di compravendita stipulato tra le parti e dell’atto sottoscritto alla stessa data e la dichiarazione di risoluzione del medesimo contratto con immediata restituzione dell’immobile oggetto del contratto.
Nella contumacia della convenuta la domanda e’ stata accolta dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 1688/2012.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello (OMISSIS), censurando il travisamento dei fatti e l’errata prospettazione della realta’ fattuale, nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1455 c.c., in relazione alla gravita’ dell’inadempimento.
La Corte d’appello, rilevata l’inammissibilita’ dei documenti depositati dall’appellante in sede di costituzione e le richieste di assunzione di prove orali, ha ritenuto essenziale il termine per l’adempimento previsto nel contratto; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura di omessa statuizione in merito alla restituzione degli importi corrisposti non essendoci stata un’espressa domanda di parte al riguardo in primo grado. Con sentenza 5 settembre 2017, n. 872, la Corte d’appello ha quindi rigettato l’appello e confermato la pronuncia impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS) nel quale anzitutto eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso, in quanto la falsita’ della procura alle liti conferita dalla ricorrente risulterebbe ipso oculi falsa.
La controricorrente ha depositato memoria.

A fronte di un termine essenziale per l’adempimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
I. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso formulata dalla controricorrente che, in memoria, “impugna e protesta di falso” la procura a rappresentare e difendere innanzi alla Corte di cassazione della ricorrente. Al riguardo va osservato che la querela di falso puo’ essere proposta nel giudizio di cassazione quando concerna documenti attinenti al relativo procedimento (cfr. Cass. n. 24846/2020), cosi’ che e’ proponibile per denunciare la falsita’ della procura in oggetto. La querela di falso deve pero’ – ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., comma 2, – essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale, requisito mancante nel caso in esame in cui il controricorso e la memoria non sono stati sottoscritti dalla parte, ma dal difensore al quale non risulta essere stata conferita procura speciale.
II. Il ricorso e’ articolato in quattro motivi.
1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi.
a) Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nella formulazione applicabile alla fattispecie: la modificazione in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, trova applicazione solo se la sentenza che ha chiuso il giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 83 del 2012, ossia dall’11 settembre 2012 e non si applica pertanto al caso in esame, essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata il 27 giugno 2012.
b) Il secondo motivo contesta “la violazione del giusto procedimento”, in quanto le prove documentali e le richieste istruttorie erano decisive e risolutive.
I motivi sono inammissibili. Ha ragione la ricorrente laddove censura l’affermazione della Corte d’appello per cui secondo la formulazione dell’articolo 345 applicabile al caso in esame – non sono ammissibili in appello i nuovi mezzi di prova che gia’ apparivano indispensabili durante il primo grado cosi’ che la sentenza non si e’ potuta fondare su di essi per la negligenza della parte. Tale affermazione e’ infatti espressione di un orientamento che e’ stato superato dalle sezioni unite di questa Corte, per le quali “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per se’ idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass., sez. un., n. 10790/2017).

A fronte di un termine essenziale per l’adempimento

I motivi, in particolare il secondo, sono pero’ generici, in quanto neppure identificano i mezzi di prova che sarebbero indispensabili (solo nella parte dedicata alla esposizione dei fatti di causa si fa cenno alla richiesta di interrogatorio formale di (OMISSIS) e di raccolta delle dichiarazioni di quattro testimoni, senza l’indicazione dei capitoli di prova, v. p. 7 del ricorso), limitandosi a enunciare che si tratta di prove documentali e richieste istruttorie “decisive e risolutive”, in relazione alle quali “non vi potevano essere dubbi in merito alla assoluta decisivita’”, senza nulla dire al riguardo (cfr. pp. 9 e 11 del ricorso).
2. Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione degli articoli 1457, 1362, 1363, 1366 e 1455 c.c., nell’interpretazione dell’atto pubblico e della scrittura privata”: la Corte d’appello ha erroneamente ravvisato la sussistenza di un collegamento negoziale tra l’atto pubblico di compravendita e l'”apparentemente” coeva scrittura privata priva di data certa, cosi’ attribuendo valore preminente alla scrittura privata rispetto al rogito, di cui ha omesso “di valutare del tutto il tenore”; la Corte d’appello avrebbe poi omesso di considerare quanto previsto dall’articolo 1455 c.c., secondo cui il contratto non si puo’ risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza.
Anche questo motivo e’ affetto da mancanza di specificita’ ed e’ pertanto inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6. La ricorrente contesta l’interpretazione data dal giudice d’appello all’atto di compravendita e alla coeva scrittura privata, interpretazione sulla cui base ha concluso per la natura essenziale del termine previsto per l’adempimento degli obblighi da parte dell’acquirente, ma di tali atti nulla riassume o trascrive, neppure dando le informazioni necessarie al reperimento dei suddetti atti nei fascicoli dei giudizi di merito (cfr. da ultimo Cass. n. 12481/2022, che sottolinea la necessita’ che i documenti sui quali il ricorso si fondi siano o riassunti ovvero trascritti nei loro passaggi essenziali o che almeno la loro specifica indicazione sia accompagnata da un riferimento idoneo a consentirne il loro reperimento). Quanto alla contestazione relativa alla interpretazione dell’articolo 1455 c.c., va ricordato che, come ha osservato il giudice d’appello, a fronte di un termine essenziale per l’adempimento, la risoluzione del contratto opera di diritto, essendo stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo il giudice limitarsi ad accertare la sussistenza e l’imputabilita’ dell’inadempimento (cosi’ Cass. 3993/2011, menzionata dalla Corte d’appello).
3. Il quarto motivo contesta “la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1458 c.c.”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’inammissibilita’ della domanda restitutoria perche’ non proposta in primo grado, giungendo cosi’ a conseguenze “aberranti”.
Il motivo non puo’ essere accolto. Come ha sottolineato il giudice d’appello, la risoluzione del contratto comporta si’ l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, ma il giudice non puo’ emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, domanda che non puo’ essere formulata per la prima volta in appello. Si vedano al riguardo Cass. n. 2075/2013, per cui “la risoluzione del contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’articolo 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa” e Cass. 2562/2009, che precisa come al giudice d’appello sia “preclusa, ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., la possibilita’ di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta in grado di appello, trattandosi di domanda nuova”.
III. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

A fronte di un termine essenziale per l’adempimento

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 10.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15/0) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato (OMISSIS), che si e’ dichiarato antistatario.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *