Accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 6 ottobre 2020, n. 27747.

Ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato rilevano anche gli accertamenti peritali compiuti in procedimenti diversi, purché riferibili ad epoca corrispondente ed a fatti eziologicamente omogenei. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, in cui era stata riconosciuta la seminfermità dell’imputato, per avere la corte di appello omesso di considerare le conclusioni espresse dai consulenti in altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilità, relativamente alla compromessa competenza dell’imputato a cogliere il disvalore delle proprie condotte e alla compromissione del volere nel momento di passaggio all’atto).

Sentenza 6 ottobre 2020, n. 27747

Data udienza 15 settembre 2020

Tag – parola chiave: Maltrattamenti contro familiari – Motivazione carente in relazione all’applicabilità degli artt. 85 e 88 c.p. – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI M. – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/03/2019 della Corte di appello di Salerno;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), in sost. dell’Avv. (OMISSIS), che si e’ riportato al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/3/2019 la Corte di appello di Salerno ha confermato quella del Tribunale di Salerno in data 15/6/2018, con cui (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’articolo 572 c.p., articolo 61 c.p., comma 1, n. 1, previo riconoscimento della diminuente di cui all’articolo 89 c.p., prevalente sulla ravvisata aggravante.
2. Ha proposto ricorso l’ (OMISSIS) tramite il suo difensore.
Con l’unico motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 85 e 88 c.p..
Rileva che la Corte aveva reputato non dirimente la circostanza che il consulente (OMISSIS) non avesse somministrato test e aveva inoltre ritenuto che le diverse conclusioni del consulente della difesa (OMISSIS) non fossero idonee a confutare quelle del (OMISSIS), il quale aveva ravvisato una seminfermita’.
Segnala peraltro che nei motivi di appello, non presi in considerazione, erano state indicate determinanti circostanze, con particolare riferimento alle dichiarazioni del consulente (OMISSIS), avendo quest’ultimo sottolineato che il colloquio clinico era stato molto breve e non seguito da test, pur menzionati in sede di conferimento dell’incarico, il che valeva a confermare l’incompletezza dell’indagine, soprattutto nel confronto con le altre perizie acquisite, attestanti l’incapacita’ di intendere e di volere dell’imputato.
La Corte aveva omesso di considerare che si trattava di profili involgenti apprezzamenti di carattere medico-scientifico, non potendosi disattendere le diverse conclusioni del Dott. (OMISSIS) solo perche’ formulate in un diverso procedimento.
Di qui il contrasto della motivazione della sentenza con le risultanze probatorie, con documentazione sanitaria e con accertamenti tecnici effettuati nel corso degli anni e con gli esiti di procedimenti definiti con sentenze definitive di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. La Corte, nel dar rilievo al giudizio espresso dal consulente (OMISSIS) in ordine alla ravvisabilita’ di una mera seminfermita’, derivante da cronico discontrollo degli impulsi, ha ritenuto da un lato inconferente la mancata somministrazione di test e dall’altro non idonea la relazione del consulente (OMISSIS) a smentire le conclusioni del (OMISSIS), posto che secondo il giudizio della Corte, il (OMISSIS), nell’evidenziare una compromessa competenza a cogliere il disvalore delle condotte e la compromissione del volere nel momento del passaggio all’atto, non aveva escluso totalmente e stabilmente la capacita’ dell’imputato.
Si tratta pero’ di valutazione che si fonda su una motivazione viziata, perche’ priva di adeguato confronto con le deduzioni difensive e non rispettosa di un percorso logico, correlato ad un preciso metodo scientifico.
3. Deve premettersi che l’onere della prova in tema di imputabilita’ grava sull’accusa e che “l’accertamento della capacita’ di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimita’ se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo” (Sez. 1, n. 11897 del 18/5/2018, dep. 2019, P., Rv. 276170).
Va anche rilevato che l’accertamento deve essere compiuto in relazione al fatto concreto e al tempo in cui e’ stato commesso, non potendosi dunque reputare vincolante in un diverso procedimento, a fronte di valutazione compiuta sulla base di un accertamento peritale indipendente (Sez. 2, n. 13778 del 8/3/2019, Mosca, Rv. 276415).
In tale quadro deve peraltro rilevarsi che il giudice e’ chiamato a controllare la coerenza del metodo scientifico utilizzato (si richiamano i principi affermati da Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv. 248943) e che anche accertamenti peritali compiuti in diverso procedimento, tuttavia riferibili ad epoca corrispondente e a fatti eziologicamente omogenei, possono assumere diretto rilievo, imponendo uno specifico confronto delle conclusioni e delle metodologie.
4. Alla luce di tali premesse deve rimarcarsi come la Corte non abbia correttamente valutato le deduzioni difensive alla luce delle risultanze probatorie specificamente sottoposte al suo esame nell’atto di appello.
Ed invero la Corte ha considerato irrilevante, in quanto di mero complemento, la mancata somministrazione di test, avendo per contro reputato essenziale il colloquio e l’esame obiettivo: sennonche’ e’ stato difensivamente dedotto che il consulente (OMISSIS) aveva riferito che il colloquio era stato assai breve, in ragione dell’intolleranza palesata dall’imputato, e che alla resa dei conti avevano assunto un ruolo fondamentale la verifica degli altri accertamenti e della corposa documentazione acquisita.
D’altro canto in un passaggio dirimente delle sue dichiarazioni, secondo la rappresentazione fattane dal ricorrente, che ha specificamente richiamato il punto, allegando il verbale, il (OMISSIS), alla contestazione basata sulle diverse valutazioni del Dott. (OMISSIS) in merito alla capacita’ di intendere, aveva finito per confermare di non disporre di elementi per valutare le prestazioni intellettive, in quanto avrebbe potuto ottenerli solo con la somministrazione di test psicologici, cosa che tuttavia non era avvenuta.
5. Sotto un diverso profilo va rimarcato come la Corte, nel richiamare le diverse valutazioni del consulente (OMISSIS), formulate nell’ambito del presente procedimento ma poste anche a fondamento delle conclusioni espresse in diversi procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile di proscioglimento per difetto di imputabilita’ dell’imputato, abbia rilevato che, secondo tale consulente, l’imputato aveva difficolta’ a riconoscere pienamente i valori della realta’ esterna e tendeva a negare cio’ che si svolgeva intorno a lui e che soprattutto era compromessa la sua competenza a cogliere il valore sociale dei suoi atti: sorprende dunque la conclusione della Corte alla cui stregua, secondo il (OMISSIS), nonostante la compromessa competenza a cogliere il disvalore delle proprie condotte e la compromissione del volere nel momento del passaggio all’atto, non era esclusa totalmente tale capacita’.
Ma sul piano della coerenza metodologica deve ribadirsi anche con riguardo a tale passaggio come il giudizio della Corte di condivisione della valutazione formulata dal consulente (OMISSIS), sia duplicemente inidoneo.
Da un lato invero esso risulta apodittico, in quanto la Corte non tiene conto del fatto che il (OMISSIS) aveva essenzialmente valorizzato gli accertamenti gia’ compiuti, in situazioni sostanzialmente sovrapponibili, e la documentazione disponibile, e corrispondentemente non individua vizi nelle diverse conclusioni del (OMISSIS), che, anzi, solo assertivamente reputa non incompatibili; dall’altro quel giudizio non considera il punto essenziale, gia’ esaminato, cioe’ il fatto che in sede di apprezzamento della capacita’ di intendere il (OMISSIS) avesse finito per rilevare la mancanza di test, in concreto non effettuati.
6. Alla luce di tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto della capacita’ di intendere e di volere.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

 

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