Accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati all’arruolamento

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 29 agosto 2019, n. 5973.

La massima estrapolata:

L’accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati all’arruolamento è riferito allo specifico momento dell’effettuazione delle visite medico-legali previste dal bando di concorso, dal che consegue la sostanziale irripetibilità dello stesso accertamento anche al fine di non violare il principio della “par condicio” dei concorrenti. Ciò comporta che, se in sede di visita medica specialistica privata o di visita medica davanti ad altra commissione di concorso o in sede di verificazione disposta dal giudice si perviene ad un esito difforme da quello risultante da un precedente giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, a tale esito non può essere attribuito “alcun rilievo dirimente, ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure comunque inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti etc.)”; inoltre, il fatto che il profilo patologico del candidato risulti differente “non costituisce di per sé sintomo della erroneità o della illegittimità, sub specie dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria o carenza di motivazione o contraddittorietà o irragionevolezza, del primo accertamento.

Sentenza 29 agosto 2019, n. 5973

Data udienza 2 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2012, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Do. Pa., domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II nr. 9895/2011, resa tra le parti, concernente giudizio di inidoneità fisica al concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Carla Ciuffetti e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato Gi. Ga.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso presentato dal signor -OMISSIS- avverso l’atto di comunicazione di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 400 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2011-2012.
L’esclusione, disposta ai sensi dell’art. 16, co 7, lett c), n. 1, del bando di concorso che richiedeva il requisito del “senso cromatico normale alle matassine colorate”, conseguiva al giudizio di inidoneità per discromatopsia della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, in quanto dal verbale di tale visita risultava il seguente giudizio: “discromatopsia-non riconosce tavole e matassine”.
Nel corso del giudizio di primo grado, in cui il ricorrente aveva dedotto di essere stato sottoposto al test delle tavole pseudo-isocromatiche non previsto dal bando di concorso per gli aspiranti marescialli del contingente ordinario, il TAR aveva disposto una verificazione. Tale verificazione si svolgeva, in contraddittorio tra le parti, a mezzo di un collegio medico costituito presso il Dipartimento militare di medicina legale di Roma Cecchignola, a cui partecipava un rappresentante del Ministero appellante. Il collegio medico formulava all’unanimità la seguente diagnosi: “Lieve discromatopsia. Riconosce le matassine colorate. Non riconosce le tavole di Hi.” e attribuiva al ricorrente il coefficiente “A V2”, compatibile con l’idoneità del candidato. Il rappresentante dell’Amministrazione, con relazione allegata al verbale della verificazione, affermava che il candidato non era idoneo in quanto “non è stato in grado di leggere tutte le tavole pseudo isocromatiche ed ha letto le matassine colorate con difficoltà tali da non consentire (…) di giudicare normale il senso cromatico del ricorrente”.
Il primo Giudice – rilevato che “nonostante la surriferita dissonanza valutativa si legge espressamente nella relazione depositata che la ‘Commissione unanimè ha formulato la seguente diagnosi ‘Lieve discromatopsia. Riconosce le matassine colorate. Non riconosce le tavole di Hi., di talché ‘viste la risultanza dell’accertamento prodotto dall’interessato – viste la risultanza dell’accertamento seguito presso questo Dipartimento Militare esprime il seguente parere medico-legale IDONEO AV (2) D. 5.12.2005 SI IDONEO quale Allievo Maresciallo G.diF.’ ” – ha accolto il ricorso e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio nella misura complessiva di 1.000 euro, nonché alla restituzione di quanto versato dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
2. Con il presente appello, il Ministero dell’economia e delle finanze deduce l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto il giudizio di lieve discromatopsia formulato dal collegio di verificazione avrebbe avvalorato il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione di reclutamento della Guardia di Finanza. Infatti, se, da un lato, l’art. 16, comma 7, lett. c), del bando di concorso prevedeva che i candidati che concorrevano per il contingente ordinario dovessero, fra l’altro, possedere “senso cromatico normale alle matassine colorate”, mentre i candidati che concorrevano al contingente di mare dovessero avere “senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche”; dall’altro l’art. 16, comma 10, prevedeva che fossero “causa di inidoneità le malattie dell’occhio che possono pregiudicare la completa funzionalità visiva” e il comma 16 dello stesso articolo consentiva alla competente sottocommissione di sottoporre i candidati “ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico”. Inoltre, in base alle disposizioni tecniche di attuazione del decreto del Ministro delle finanze n. 1553/2000, di cui alla determinazione del Comandante Generale n. 416631 del 15 dicembre 2003, per la caratteristica somato-funzionale “oftalmologia”, era prevista l’attribuzione di un coefficiente di visus “1VS” per il massimo dell’efficienza, a fronte di “senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche”, e di un coefficiente di visus “2 VS”, per un “senso cromatico normale alle matassine colorate”.
In base a tale complessivo quadro normativo, secondo parte appellante, nella fattispecie doveva ritenersi “legittimo l’utilizzo da parte della commissione del test delle tavole pseudo-isocromatiche anche in relazione a candidati che aspirano a far parte del contingente ordinario”; del resto, anche in sede di verificazione, l’ufficiale medico dell’Esercito, consulente della commissione, aveva somministrato entrambi i test al ricorrente (tavole e matassine) e si era evidenziato che il ricorrente aveva “letto sì le matassine ma con difficoltà, per cui il senso cromatico potrebbe al più dirsi sufficiente, ma non certo normale”. Poiché il coefficiente di visus attribuito dal collegio verificatore al ricorrente doveva ritenersi “obiettivamente inconciliabile con la discromatopsia riscontrata”, erroneamente il TAR avrebbe accolto il ricorso in base alla relazione del collegio di verificazione. Infatti, se il primo Giudice aveva constatato l’approvazione della relazione dal parte del Collegio all’unanimità, dall’altro avrebbe trascurato che lo specialista, consulente della commissione di reclutamento, aveva accertato il deficit del senso cromatico e una “lieve discromatopsia” (non avendo il candidato riconosciuto le tavole di Is.) e che l’ufficiale medico rappresentante dell’Amministrazione in sede di verificazione aveva affermato che il candidato, oltre a non aver superato il test di Is., aveva letto con difficoltà le matassine.
Ulteriori profili di erroneità della sentenza impugnata riguarderebbero la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali “stante la situazione di oggettiva incertezza circa il profilo fisico del ricorrente confermato altresì anche dalla stessa visita di verificazione” e la messa a carico della stessa Amministrazione del contributo unificato “che costituisce una tassa che non può essere riversata sulla parte soccombente pubblica stante il fatto che sicuramente la medesima non rientra nel novero delle spese rimborsabili connaturata com’è all’essenza dell’azione”.
Con memoria in data 29 maggio 2019, il Ministero appellante insiste per l’accoglimento dell’appello, invocando, fra gli altri, anche i principi in tema di irripetibilità degli accertamenti medici effettuati in sede di selezione di candidati all’arruolamento.
3. Il signor -OMISSIS-, con memoria in data 2 marzo 2012, ha chiesto il rigetto dell’appello.
4. L’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata è stata accolta da questo Consiglio, rilevato “alla stregua della pregressa giurisprudenza della Sezione (cfr. la sentenza nr. 8843 del 2011), che l’appello appare assistito da fumus, risultando quanto meno dubbia la possibilità che attraverso la verificazione disposta in primo grado potesse sic et simpliciter essere rimessa in discussione anche la parte ‘dichiarativà del verbale di visita nella parte in cui si attestava che l’interessato non aveva riconosciuto le ‘matassinè (ciò che, almeno in astratto, sarebbe assorbente di ogni altro rilievo in ordine alle modalità con le quali la visita è stata espletata)” (Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2012, n. 1229, ord.). L’Amministrazione, con la citata memoria in data 29 maggio 2019, fa presente che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, il candidato “non è stato arruolato (neanche con riserva) in Guardia di Finanza”.
5. L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale di questo Consiglio secondo il quale l’accertamento della idoneità psico-fisica dei candidati all’arruolamento è riferito allo specifico momento dell’effettuazione delle visite medico-legali previste dal bando di concorso, dal che consegue la sostanziale irripetibilità dello stesso accertamento anche al fine di non violare il principio della “par condicio” dei concorrenti. Ciò comporta che, se in sede di visita medica specialistica privata o di visita medica davanti ad altra commissione di concorso o in sede di verificazione disposta dal giudice si perviene ad un esito difforme da quello risultante da un precedente giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, a tale esito non può essere attribuito “alcun rilievo dirimente, ove non venga acclarato che il primo giudizio era frutto di travisamento oppure comunque inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti etc.)”; inoltre, il fatto che il profilo patologico del candidato risulti differente “non costituisce di per sé sintomo della erroneità o della illegittimità, sub specie dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria o carenza di motivazione o contraddittorietà o irragionevolezza, del primo accertamento” (Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422).
Poiché nella fattispecie non risulta alcun elemento che possa deporre per l’inattendibilità della tecnica di esame del candidato utilizzata in sede di concorso all’atto della visita medica o per il travisamento dei risultati riscontrati, la Sezione ritiene che, in continuità con l’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, l’appello debba essere accolto (come peraltro già colto in sede di appello cautelare, allorchè è stato condivisibilmente rilevato che risultava “quanto meno dubbia la possibilità che attraverso la verificazione disposta in primo grado potesse sic et simpliciter essere rimessa in discussione anche la parte “dichiarativa” del verbale di visita”).
Restano assorbite le censure di parte appellante relative al capo della pronuncia in epigrafe sulla condanna alle spese processuali.
In riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo deve essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, sussistono giustificati motivi per la compensazione tra le parti, avuto riguardo alla particolarità fattuale della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e respinge il ricorso introduttivo del giudizio, con salvezza degli atti impugnati Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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