L’accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dà luogo a reciproca soccombenza e la parte di domanda non accolta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6378.

L’accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dà luogo a reciproca soccombenza e la parte di domanda non accolta

L’accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dà luogo a reciproca soccombenza e la parte di domanda non accolta, nell’ammontare, per poter comportare soccombenza ai fini delle spese, deve aver costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto.

Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6378. L’accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non dà luogo a reciproca soccombenza e la parte di domanda non accolta

Data udienza 7 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Caduta da bicicletta – Danno – Impossibilità di poter condurre normalmente un lavoro – Risarcimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 92-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini 13 presso lo studio dell’avvocato Calamani Maria Cristina, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzon Angelo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa Ora (OMISSIS) Spa, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1724-2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2022 da CRICENTI GIUSEPPE;
Ritenuto che
1.- (OMISSIS) e’ stata investita da un’auto condotta da (OMISSIS) ed assicurata con (OMISSIS) spa, ora (OMISSIS) spa, mentre percorreva in bicicletta una pista ciclabile.
Ha dunque agito nei confronti sia del (OMISSIS) che della compagnia di assicurazione, chiedendo un risarcimento pari a 72.624,54 Euro.
2.-11 Tribunale di Venezia, ritenuta la responsabilita’ del conducente del veicolo, e disposta consulenza tecnica sui danni alla persona, ha riconosciuto pero’ una somma nettamente inferiore a quella pretesa, ossia 2374,11. Euro.
3.-La (OMISSIS) ha proposto appello, rivendicando voci di danno non ammesse dal giudice di primo grado, ed ha ottenuto una parziale riforma della decisione impugnata. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto l’invalidita’ temporanea parziale aggiungendo 9 mila Euro di risarcimento.
4.- (OMISSIS) ricorre con quattro motivi illustrati da memoria. Gli intimati non si sono costituiti.

Considerato che

5.- Con il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., oltre che dell’articolo 132 c.p.c..
La questione e’ la seguente.
La Corte di Appello ha riformato quella di primo grado riconoscendo il danno da invalidita’ temporanea parziale, che invece il giudice di prime cure aveva disatteso.
La Corte, tuttavia non ha pronunciato sul danno da invalidita’ temporanea totale, che, allo stesso modo della parziale, era stata riconosciuta dal CTU.
Il motivo e’ fondato.
Manca del tutto una pronuncia su tale voce di danno, che e’ autonoma rispetto all’altra.
6.- Con il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c. e degli articoli 1226 e 2056 c.c..
La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello ha disatteso la richiesta di personalizzazione del danno, ossia di una somma ulteriore che riconoscesse le particolari conseguenze dell’incidente nella sfera della danneggiata: i postumi riportati infatti le impedivano di utilizzare in futuro la bicicletta, che era il mezzo con cui la danneggiata si era in passato sempre spostata, costringendola cosi ad utilizzare i mezzi pubblici o altro mezzo di locomozione, e dunque a non essere piu’ autonoma negli spostamenti.
La Corte di Appello aveva osservato che in realta’ non era sl:ata dimostrata una incidenza particolare, ossia personale del danno.
Il motivo e’ infondato.
L’aumento che il giudice di merito puo’ riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Cass. 5856/ 2021; Cass. 28988/ 2019; Cass. 27482/n 2018).
Nel caso presente la ricorrente adduce di non poter utilizzare la bicicletta, che pero’ per lesioni fisiche come quelle riportate, e’ un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno.
Non solo si tratta quindi di un danno tipicamente conseguente a quella lesione, ma, di per se’, non e’ neanche da ritenersi come un danno specifico: l’impossibilita’ di andare in biciletta non necessariamente priva di autonomia negli spostamenti, rimanendo pur sempre la possibilita’ di altri mezzi privati, e comunque la perdita di autonomia negli spostamenti di suo non e’ un pregiudizio ulteriore rispetto a quello insito nella invalidita’ gia’ riconosciuta.
7.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1218 e 2043 c.c..
La ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello non ha riconosciuto il danno derivante dalla perdita della occasione di lavoro: v’era agli atti la dichiarazione del proprietario del ristorante, in cui normalmente lavorava la ricorrente in modo stagionale, che dichiarava di non aver potuto assumere la ricorrente quell’anno a causa della invalidita’ riportata.
La Corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione questa dichiarazione, che invece era prova sia della perdita della capacita’ lavorativa specifica, che di una chance di guadagno venuta meno.
Il motivo e’ inammissibile.
Fondamentalmente la doglianza e’ basata su urla sola prova: la dichiarazione del titolare del ristorante nel quale annualmente, per alcuni mesi, lavorava la ricorrente: non e’ pero’ dato conoscere il contenuto di tale dichiarazione, onde stabilire se effettivamente il dichiarante si impegnava alla assunzione ed in che termini, risultando la censura formulata in violazione del requisito a pena di inammissibilita’ prescritto dall’articolo 366, 1 comma n. 6 c.p.c..
Non e’ dunque possibile stabilire se l’interpretazione che ne ha dato la Corte di Appello- in termini di mera disponibilita’ all’assunzione- sia erronea nei termini lamentati dalla ricorrente.
7.- Con il quarto motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c..
La Corte di Appello, considerata la soccombenza della ricorrente su alcune voci di danno, ha posto a carico delle controparti la meta’ delle spese liquidate, e cio’ per entrambi i gradi di giudizio.
La ricorrente si duole del fatto che le spese sono state compensate per meta’ non essendo stata accolta la domanda nel suo intero ammontare, ossia per la somma di risarcimento richiesta, bensi’ in un ammontare inferiore.
Il motivo e’ fondato.
E’ principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che l’accoglimento in misura ridotta (anche sensibile) della domanda non da’ luogo a reciproca soccombenza, e che la parte di domanda non accolta nell’ammontare- per poter comportare soccombenza ai fini delle spese, deve aver costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. Sez. un. 32061/ 2022; Cass. 516/ 2020).

P.Q.M.

1.- La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il secondo. Rigetta il terzo. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

 

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