Addebitabilità della separazione ed il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30412.

Addebitabilità della separazione ed il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

L’addebitabilità della separazione al coniuge richiedente non comporta quale conseguenza automatica il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, essendo necessaria la sussistenza degli altri requisiti quale quello reddituale, della disparità economica fra i coniugi.

Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30412.Addebitabilità della separazione ed il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

Data udienza 16 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione personale dei coniugi – Assegno di mantenimento – Presupposti ex art. 156 c.c. – Omesso esame della situazione reddituale del coniuge richiedente – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27963/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza di CORTE D’APPELLO TORINO n. 106/2020 depositata il 30/01/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere MARINA MELONI.

Addebitabilità della separazione ed il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

FATTI DI CAUSA

A seguito della sentenza di separazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) con addebito a quest’ultimo, il Tribunale di Torino dispose il pagamento di un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli affidati in esclusiva alla madre di Euro 300,00 per ciascun figlio e rigetto’ la domanda di assegno a titolo di contributo di mantenimento a favore del coniuge.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 30/1/2020, riformo’ in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, dichiarando il (OMISSIS) decaduto dalla responsabilita’ genitoriale nei confronti del minore (OMISSIS) e ordinando all’INPS di corrispondere direttamente alla moglie l’importo dovuto mensilmente dal (OMISSIS) a titolo di mantenimento dei due figli, rigettando la domanda della moglie di un assegno mensile di mantenimento a carico del marito.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione (OMISSIS) affidato ad un motivo.
(OMISSIS) non ha spiegato difese.

Addebitabilità della separazione ed il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Torino non ha riconosciuto l’assegno di mantenimento alla ex-coniuge senza tener conto delle situazioni economiche delle parti e della conseguente sproporzione delle rispettive posizioni economiche nonche’ del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.
A tal riguardo occorre precisare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicche’ i “redditi adeguati” ai quali va rapportato, ai sensi dell’articolo 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilita’ con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedelta’, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarieta’ post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio (Sez.1, n. 12196 del 16/05/2017).
Cio’ premesso, occorre considerare che la ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attivita’ lavorativa, avendo dovuto dedicarsi ai figli per proteggerli dal comportamento violento del padre condannato in via definitiva alla pena di sette anni di reclusione per maltrattamenti a carico della moglie e dei figli.

Addebitabilità della separazione ed il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

E’ vero che la addebitabilita’ della separazione al coniuge richiedente, non determina automaticamente il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, dovendo concorrere anche gli altri presupposti, previsti dall’articolo 156 c.c., costituti dalla mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparita’ economica fra i due coniugi (Cass. 5251/2017).
Nella fattispecie, pero’, la Corte territoriale non ha minimamente esaminato la situazione reddituale della moglie e non ha spiegato di quali redditi essa dispone, affermando solo in via di principio un’astratta capacita’ lavorativa per via dell’eta’ poco piu’ che cinquantenne. Il giudice avrebbe invece dovuto spiegare di quali redditi essa dispone e quale attivita’ lavorativa esercita in concreto. Non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata di quale fonte di reddito gode la ricorrente.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e cassata la sentenza con rinvio alla Corte territoriale per gli opportuni accertamenti.

Addebitabilità della separazione ed il riconoscimento dell’assegno di mantenimento

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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