Aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 settembre 2021| n. 32781.

La circostanza aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora, di cui all’art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., trova applicazione anche quando il fatto si sia svolto all’interno dell’abitazione di uno degli agenti, in cui la vittima, anche spontaneamente, si sia introdotta. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in tal caso, ricorre altresì l’ipotesi della commissione del fatto in “luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”,ai sensi della seconda parte del n. 3-bis cit., essendo la vittima privata della possibilità di una efficace reazione o comunque della possibilità di richiedere aiuto).

Sentenza|2 settembre 2021| n. 32781. Aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora

Data udienza 13 luglio 2021

Integrale

Tag – parola: Tentata rapina – Lesioni – Concorso – Elemento psicologico del reato – Circostanza aggravante – Luogo di privata dimora – Art. 628, comma 3, n. 3 bis, c.p. – Reato complesso – Art. 84 c.p. – Lettura alternativa dei fatti – Riqualificazione giuridica dei fatti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI Pie – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluig – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MESSINI D’AGOSTINI Piero;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZACCO Franca, che ha chiesto l’inammissibilita’ dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile (OMISSIS), che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore degli imputati, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.

Aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 27/6/2019 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione di primo grado con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS), ad esito del giudizio ordinario, erano stati condannati alla pena di tre anni di reclusione e 1.200 Euro di multa ciascuno per i reati, entrambi aggravati, di tentata rapina e lesioni in concorso.
2. Hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo del medesimo difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto quattro distinti profili, avuto riguardo:
– alla ritenuta sussistenza del delitto di tentata rapina, in mancanza dell’altruita’ della cosa (visti i rapporti di dare e avere fra (OMISSIS) e la persona offesa (OMISSIS)) e della violazione di domicilio (il fatto si svolse nell’abitazione dell’imputato (OMISSIS)) nonche’ dell’elemento psicologico del reato, avendo lo stesso (OMISSIS) la sola intenzione di ottenere il pagamento del compenso per la raccolta delle olive;
– all’affermata responsabilita’ di (OMISSIS), che non esercito’ alcuna violenza in danno di (OMISSIS), essendo anche palesemente ubriaco;
– alla omessa riqualificazione del fatto nel reato di minaccia;
– al diniego delle attenuanti generiche.

 

Aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perche’ proposti con motivi generici e manifestamente infondati.
2. La difesa, in larga parte, non si e’ confrontata con le puntuali argomentazioni dell’ordinanza impugnata, incorrendo in piu’ punti nel vizio di genericita’ dei ricorsi, sotto il profilo del difetto di “specificita’ estrinseca” (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).
I ricorrenti hanno sostenuto apoditticamente che fra l’imputato (OMISSIS) e la persona offesa esisteva “un rapporto di dare e avere”, obliterando le precise argomentazioni con le quali, sulla base delle dichiarazioni di (OMISSIS), ritenute del tutto attendibili, e’ emerso che fosse quest’ultimo creditore nei confronti dell’imputato per la vendita di alcuni conigli; per contro, gli imputati erano stati pagati per una raccolta di olive risalente a vari anni prima.
La Corte di appello, in conformita’ alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice, ha ricordato che (OMISSIS) disse di essere stato aggredito sia da (OMISSIS) che da (OMISSIS), i quali gli avevano intimato di consegnare loro tutto il denaro che aveva con se’. Al suo rifiuto, la vittima era stata colpita alla testa ed era riuscita a fuggire, venendo poi accompagnata in ospedale da un conoscente incontrato per strada.
La difesa non ha neppure dedotto un vizio di motivazione inerente a detta ricostruzione, essendosi limitata a proporre assertivamente una lettura alternativa dell’episodio, ignorando la deposizione della persona offesa e le argomentazioni della sentenza impugnata.
Ne consegue che e’ corretta la qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina, cosi’ come l’affermazione di responsabilita’ a titolo concorsuale di (OMISSIS), irrilevante essendo la “circostanza che la persona offesa sia riuscita a divincolarsi, per la condizione di ubriachezza” dello stesso imputato, come logicamente affermato dalla Corte territoriale.
I ricorrenti hanno sostenuto che, in assenza di una violazione di domicilio, non sussisterebbe il reato di rapina. La deduzione, con tutta evidenza, e’ priva di ogni pregio, considerato che, ovviamente, la commissione del delitto ben puo’ avvenire a prescindere dalla introduzione nell’altrui domicilio contro la volonta’ della vittima.
La questione, invero non espressamente e specificamente posta dalla difesa, riguarda piuttosto l’applicabilita’ della circostanza aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora, prevista dall’articolo 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, “privilegiata” in quanto sottratta al giudizio di comparazione, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
Laddove – come quasi sempre avviene – l’agente commetta una rapina dopo essersi introdotto nel domicilio della vittima al solo fine di impossessarsi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, e’ configurabile un reato complesso, ai sensi dell’articolo 84 c.p., nel quale resta assorbito il delitto ex articolo 614 c.p., legato da nesso di strumentalita’ a quello di rapina (Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina, Rv. 272808; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farfaglia, Rv. 260322).
Nel caso, assai piu’ raro, in cui la rapina – come nella fattispecie – avvenga all’interno del luogo di privata dimora di uno degli agenti, nel quale, anche spontaneamente, si sia introdotta la vittima, la circostanza del “fatto commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis” sussiste ugualmente, in ragione sia del dato letterale della disposizione, che non prevede alcuna limitazione o specificazione, sia della ratio dell’aggravante, come evidenziata in una recente pronuncia di legittimita’: “nelle ipotesi di reato di aggressione al patrimonio che si realizzano in ambiti domestici il maggior disvalore della fattispecie dipende dalle evidenti ripercussioni, diverse da quelle tipicamente patrimoniali, sulla persona, risultando una maggiore gravita’ dell’offesa per l’insicurezza percepita dalle vittime in luoghi che sono reputati tali da tutelare la vita privata, ed una piu’ intensa pericolosita’ dell’agente che entra in contatto diretto con la vittima, con il rischio piu’ elevato di possibili aggressioni” (Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv. 279479, in motivazione: la Corte ha anche affermato che la rapina va valutata come una condotta unitaria, cosicche’ l’aggravante di cui si tratta e’ configurabile non solo qualora in uno dei luoghi indicati dalla norma siano avvenute la sottrazione e la violenza o minaccia, ma anche quando anche solo una frazione della condotta – la sottrazione ovvero la violenza o minaccia sia stata ivi realizzata).
Peraltro, l’abitazione di uno dei rapinatori, all’interno della quale e’ commesso il fatto, privando la vittima della possibilita’ di una efficace reazione o di una richiesta di aiuto, e’ anche uno dei “luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”, rilevante ai fini dell’integrazione della medesima aggravante (articolo 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, seconda parte).
3. E’ manifestamente infondata anche la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale, verificata l’assenza di elementi favorevoli agli imputati, gravati di precedenti penali, si e’ attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola “concessione” da parte del giudice, nell’ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioe’ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’articolo 133 c.p. (cfr., ad es., Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione; Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315).
Inoltre, “il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo’ essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica del articolo 62-bis, disposta con il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non e’ piu’ sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato” (cosi’ Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610, nonche’, da ultimo, Sez. 4, n. 20812 del 05/05/2021, Traini, non mass.).
Il giudice di merito, poi, non e’ tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma e’ sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), cosicche’ anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Detti principi sono stati ribaditi in una recente pronunzia delle Sezioni unite, emessa in tema di rapporti fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione).
4. Alla inammissibilita’ delle impugnazioni, segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila ciascuno, cosi’ equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonche’, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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