Aggravante dell’esposizione a pubblica fede

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 20 settembre 2019, n. 38900.

Massima estrapolata:

Aggravante dell’esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto commessi su cose presenti all’interno delle autovetture. La rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritmi e l’utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come “base” per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi. Rientrano, pertanto, in tale nozione tutti gli effetti personali – documenti, monili d’oro, occhiali – lasciati all’interno di autovetture regolarmente chiuse, le buste contenenti spese di generi alimentari e non, oggetti vari che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura, lasciati nel veicolo per necessità e comodità di custodia.

Sentenza 20 settembre 2019, n. 38900

Data udienza 14 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/07/2018 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo per l’annullamento senza rinvio per mancanza di querela;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che si associa alle conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 29.8.2013 dal Tribunale di Biella, con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, ed a 400 Euro di multa, in relazione a tre contestazioni – furto aggravato (capi a-b) e tentato furto aggravato (capo c) – ritenute tra loro avvinte dal vincolo della continuazione. Gli sono state riconosciute, altresi’, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale ed alle altre aggravanti contestate; i furti hanno avuto come obiettivo autovetture parcheggiate in strada, dalle quali il ricorrente ha sottratto o tentato di sottrarre beni ivi contenuti.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato mediante il suo difensore, avv. (OMISSIS), deducendo due motivi.
2.1. Con un primo motivo di ricorso si argomenta violazione di legge ed erronea applicazione dell’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7 poiche’ la Corte d’Appello ha mal interpretato la previsione normativa che configura la sussistenza dell’aggravante della esposizione a pubblica fede e, di conseguenza, non ha dichiarato l’improcedibilita’ dell’azione penale in mancanza di querela di parte.
Il difensore ripropone il motivo d’appello, gia’ disatteso con specifica motivazione dalla Corte di merito, che invoca la non configurabilita’ dell’aggravante in esame poiche’ i beni oggetto dei reati non costituivano parte integrante dell’autovettura esposta alla pubblica fede poiche’ parcheggiata in strada, ne’ potevano ritenersi un suo accessorio ovvero ancora non avevano caratteristiche tali da far pensare ad una loro non facile asportabilita’, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimita’. Quest’ultima pacificamente escluderebbe dalle condizioni di configurabilita’ dell’aggravante le cose che non abbiano una tale relazione con la res esposta alla pubblica fede in cui sono stati lasciati.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’applicazione dell’articolo 625, comma 1, n. 7, sostanzialmente precisando le motivazioni alla base della richiesta di esclusione della aggravante in esame, mediante il richiamo specifico alla giurisprudenza di legittimita’.
Si demoliscono, inoltre, gli argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello per superare gli arresti giurisprudenziali pacifici che escludono, nel caso di specie, la configurabilita’ di detta circostanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ nel complesso infondato e deve essere rigettato.
2. Le due censure proposte contestano entrambe – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, configurata in relazione a tutti i reati ascritti al ricorrente; pertanto, essi possono essere trattati insieme.
2.1. Nella giurisprudenza di legittimita’, sulla questione della configurabilita’ dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto commessi su cose presenti all’interno delle autovetture parcheggiate in pubblica via, si sono registrate sensibilita’ diverse nel corso degli anni, se non vere e proprie differenti opzioni.
Secondo un primo orientamento – posto che sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell’auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva – tale circostanza si e’ ritenuto ricorra non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con se’ dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/3/2015, Maccio, Rv. 263891, in una fattispecie in cui erano stati asportati “cd” contenuti nel lettore in dotazione dell’auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/6/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 del 8/6/2015, Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/9/2015, Kalis, Rv. 264926 in relazione al furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 3/2/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul veicolo in sosta in area di parcheggio).
In quest’ottica, recentemente si e’ dato, altresi’, risalto al fatto che la nozione di “necessita’” dell’esposizione alla pubblica fede non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso e’ chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016, Felleti, Rv. 267504, in una fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all’imbarcazione medesima).
Assumendo una posizione simile alla pronuncia della Seconda Sezione da ultimo richiamata, Sez. 5, n. 33863 del 8/6/2018, Di Pietra, Rv. 273898 ha, viceversa, escluso la sussistenza dell’aggravante relativamente al furto di una tessera bancomat sottratta da una borsa riposta dentro un furgone, poiche’ la persona offesa aveva parcheggiato e lasciato aperto il predetto furgone senza rappresentare esigenze particolari che le avessero impedito di approntare forme piu’ adeguate di tutela dei propri beni, esigenze impellenti e non differibili, cioe’, che impedivano alla persona offesa di portare con se’ o custodire piu’ adeguatamente la “res” furtiva.
Tale ultima sentenza, in verita’, risente dell’eco dell’altro orientamento presente nella giurisprudenza di legittimita’, piu’ restrittivo nell’individuare le condizioni alla presenza delle quali subordinare la configurabilita’ dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7.
Sulla base di detta, differente opzione interpretativa, infatti, il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede (solo) quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso o che, per necessita’ o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita (sulla base di tale affermazione di principio, Sez. 5, n. 30358 del 21/6/2016, Ahuman, Rv. 267466 ha escluso l’aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto generi alimentari lasciati nell’abitacolo di un automezzo in sosta sulla pubblica via; Sez.5, n. 44035 del 1/10/2014, EI Abid, Rv. 262117 l’ha esclusa per un borsello sottratto da un autoveicolo parcheggiato su una strada pubblica; all’orientamento in esame vanno ascritti probabilmente anche i numerosi e risalenti arresti in tema di furto di autoradio: per tutti, cfr. Sez. 2, n. 7671 del 29/9/1989, dep. 1999, La Marza, Rv. 184496).
Non sono esposti alla pubblica fede, pertanto, in tale ottica, oggetti che solo occasionalmente si trovano all’interno dell’autovettura: oggetti che non costituiscono il normale corredo dell’auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza.
2.2. Tentando una sintesi, in un ambito che – come appare evidente – e’ molto condizionato dalle fattispecie concrete che di volta in volta si presentano all’interprete, il Collegio ritiene di aderire al primo tra i due orientamenti predetti, maggiormente attento agli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede normativamente previsto, piu’ aderente alla attuale realta’ storico-sociale e meglio rispondente alla ratio dell’aggravamento previsto dall’articolo 625 c.p., comma 1, n. 7, e cioe’ la volonta’ del legislatore di apprestare una piu’ energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per “necessita’” o per “consuetudine” e che, percio’, possono essere piu’ facilmente sottratte.
In altre parole, poiche’ per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprieta’ altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742), tale speciale valutazione di gravita’ deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso e’ chiamato a far fronte; bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalita’ con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella societa’ attuale.
In tale prospettiva, la rapidita’ degli spostamenti, la freneticita’ dei ritmi e l’utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come “base” per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessita’ e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonche’ eventuali oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessita’ e comodita’ di custodia abbia lasciato ivi.
Rientrano, pertanto, in tale nozione tutti gli effetti personali – documenti, monili d’oro, occhiali – lasciati all’interno di autovetture regolarmente chiuse (il presupposto della chiusura del veicolo e’ necessario alla configurabilita’ dell’aggravante tranne rari casi eccezionali, simili a quello individuato dalla sentenza Sez. 2, n. 33557 del 22/6/2016, Felleti, citata); le buste contenenti spese di generi alimentari e non; oggetti vari che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura, lasciati nel veicolo per necessita’ e comodita’ di custodia.
Nel caso di specie, i numerosissimi beni provento dei furti contestati al capo a e b, nonche’ quelli contenuti nella vettura in relazione alla quale si e’ ipotizzato al capo c il solo reato tentato, rientrano senza dubbio nella nozione di cose lasciate esposte alla pubblica fede sopra enunciata (borse, fotocamere, scatole contenenti scarpe, certificati e tessere varie, mazzi di chiavi con telecomandi per apertura di cancelli automatici).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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