Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma del decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2242.

La massima estrapolata:

Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l’azione di cognizione ordinaria.

Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2242

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13974-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATUA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3345/2016 dei TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 24/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO.

RITENUTO

In forza di sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia, l’I.N.P.S. corrispondeva all’avvocato (OMISSIS) l’importo di Euro 1.310,00, a saldo dei compensi distratti in favore della stessa.
La (OMISSIS), invece, determinava le proprie spettanze nella minor somma di Euro 1.274,13; alle stesse, tuttavia, aggiungeva i compensi autoliquidati per un atto di precetto redatto solo successivamente al pagamento, da parte dell’I.N.P.S., del gia’ menzionato importo di Euro 1.310,00 (maggiore di quanto la stessa creditrice riconosceva esserle dovuto in forza della sentenza); intimava, quindi, il pagamento della differenza e per tale importo procedeva a pignoramento presso terzi ai danni dell’Istituto previdenziale.
L’I.N.P.S. proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo di aver estinto integralmente il debito in data anteriore alla redazione dell’atto di precetto e che, pertanto, le spese di quest’ultimo atto (che, nella sostanza, esaurivano la somma intimata) non erano dovute.
Con ordinanza del 23 ottobre 2014 il giudice dell’esecuzione dichiarava improcedibile l’azione esecutiva e ne dichiarava l’estinzione, ritenendo non dovute le somme autoliquidate dalla (OMISSIS) nell’atto di precetto.
Contro tale decisione la creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi e il Tribunale di Foggia, in accoglimento dell’opposizione, quantificava come ancora dovuto dall’I.N.P.S. l’importo di Euro 1.331,16 e condannava l’Ente al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 3.800,00 per onorari e di Euro 231,87 per spese vive, oltre accessori.
La sentenza e’ stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, da parte dell’I.N.P.S. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.
In applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida” desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490) – deve esaminarsi anzitutto il quarto motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio. Infatti, il predetto principio consente l’esame delle censure verificandone l’impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’articolo 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerita’ del giudizio, con la conseguenza che la causa puo’ essere decisa sulla base della questione ritenuta di piu’ agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 – 50, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).
Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’articolo 480 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che, dopo il pagamento da parte dell’I.N.P.S. delle spese legali liquidate nel verbale di conciliazione, l’avvocato distrattario della parte vittoriosa potesse intimare, con l’atto di precetto, il pagamento di ulteriori diritti ed onorari relativi ad attivita’ poste in essere successivamente all’emissione del titolo esecutivo e non liquidate nel medesimo.
Il motivo e’ fondato.
Questa Corte, infatti, ha gia’ puntualizzato che, allorche’ il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel decreto ingiuntivo, comprensiva degli interessi e delle spese processuali liquidate nel provvedimento monitorio, il creditore non puo’, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso decreto, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo la sua emissione e necessarie per la notificazione, dovendo, per tali spese, esperire semmai l’azione di cognizione ordinaria (Sez. L, Sentenza n. 9807 del 13/05/2015 – Rv. 635386 – 01).
Nella specie, il pagamento da parte dell’I.N.P.S. e’ avvenuto il 12 febbraio 2010, mentre il titolo munito di formula esecutiva e’ stato notificato in data 14 giugno 2013. Quindi non possono essere legittimamente richieste le spese relative all’atto di precetto redatto quando il debito per sorte capitale era stato oramai gia’ integralmente saldato.
L’accoglimento di tale motivo comporta l’assorbimento delle ulteriori censure, in quanto determina – gia’ da solo – l’infondatezza dell’opposizione proposta dalla (OMISSIS).
Pertanto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, e’ possibile ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, – decidere la causa nel merito, rigettando l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) e condannando la stessa al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’opposizione.
Condanna Stella (OMISSIS) al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese del giudizio di merito, che liquida in euro 650,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, nonche’ del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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