Amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione unicamente nei confronti di ciascun partecipante

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 gennaio 2023| n. 1141.

Amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione unicamente nei confronti di ciascun partecipante

In presenza di un “supercondominio”, ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condominii di unità immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l’amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un’azione diretta nei confronti dell’amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.

Sentenza|16 gennaio 2023| n. 1141. Amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione unicamente nei confronti di ciascun partecipante

Data udienza 7 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Supercondominio – Amministratore – Ottenimento di un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi – Decreto nei confronti di ciascun partecipante – Azione diretta nei confronti dell’amministratore del singolo condominio – Rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4983-2018 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1432/2017 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE TOMMASO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Amministratore del supercondominio può ottenere un decreto di ingiunzione unicamente nei confronti di ciascun partecipante

FATTI DI CAUSA

Il Condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolato in due motivi, ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza n. 1432/2017 del Tribunale di Torino, depositata il 16 marzo 2017.
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza comunicata il 4 dicembre 2017, aveva dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello proposto dal Condominio (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c..
Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS) di Torino.
Il giudizio ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione di spese condominiali dell’importo di Euro 10.743,75, coma da bilancio preventivo 2013, intimato dal Condominio (OMISSIS) di Torino al Condominio (OMISSIS).
Con l’opposizione proposta, il Condominio (OMISSIS) aveva “negato di essere condomino del Condominio (OMISSIS)” e di non essere percio’ tenuto al pagamento della somma ingiunta.
Il Tribunale di Torino affermo’ che “non vi e’ alcuna preclusione a che un Condominio, caratterizzato dall’esistenza (di) proprieta’ comuni, sia a propria volta un condomino di un piu’ ampio Condominio caratterizzato dalla presenza di parti dello stabile comune sia al primo Condominio che di altri condomini”. Il Tribunale diede a tal fine rilievo al “regolamento del Condominio (OMISSIS)”, accettato dagli acquirenti, che all’articolo 4 riconosce ai Condomini di (OMISSIS) la comproprieta’ del 50% della rampa al civico n. (OMISSIS) di (OMISSIS) e del cortile a cielo aperto messo al piano interrato primo”. Ancora, la sentenza di primo grado fece riferimento alle due “scritture ricognitive” del 22 dicembre 1998 e del 22 aprile 1999. Anche l’articolo 3, lettera b) del regolamento avrebbe confermato la “doppia natura della superficie scoperta”. Pertanto, secondo il giudice di primo grado, “una parte comune del Condominio (OMISSIS)”, cioe’ l’area che funge sia da cortile dello stabile sia da pavimento del primo piano interrato ove si trovano le autorimesse, sarebbe al contempo “parte comune del fabbricato del Condominio di (OMISSIS)”. Nello stesso senso si spiegherebbe, secondo il Tribunale di Torino, l’articolo 9 del regolamento del Condominio (OMISSIS), che prevede la ripartizione tra le sole unita’ immobiliari ricadenti nei Condomini di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di via (OMISSIS) le rispettive spese. La sentenza di primo grado affermo’, infine, che la deliberazione assembleare del 24 aprile 2013, su cui fondava il decreto ingiuntivo, non era stata tempestivamente impugnata ai sensi dell’articolo 1137 c.c. dal Condominio (OMISSIS).
La Corte d’appello di Torino ha poi dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., ribadendo l’asserto che, alla luce dei documenti prodotti, il Condominio (OMISSIS) risulti in parte compreso nel Condominio (OMISSIS).
Il ricorso e’ stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il primo motivo del Condominio (OMISSIS)Corso Francia(OMISSIS)353(OMISSIS) lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonche’ la violazione e falsa applicazione degli articoli 1117, 1123, 1125, 1135, 1362, 1363 e 1367 c.c. La censura espone che le tabelle millesimali dei condomini in lite non contemplano quote spettanti al condominio autorimesse. Si illustrano le regole sul funzionamento del cd. supercondominio e si ribadisce che il Condominio (OMISSIS) non e’ condomino del Condominio (OMISSIS).
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1100, 1104, 1117, 1123, 1135, 1137, 1138, 1362, 1363 e 1367 c.c., nonche’ degli articoli 112 e 115 c.p.c., ed ancora la “insufficiente motivazione”. La complessa censura, che si sviluppa da pagina 19 a pagina 30 del ricorso, contesta l’esistenza di un “rapporto di natura reale” tra il Condominio (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS) e si sofferma sulla struttura del complesso immobiliare, sempre per escludere che potesse essere emesso nei confronti del condominio delle autorimesse un decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c. in favore del Condominio (OMISSIS), per carenza della qualita’ di “condomino”.
I due motivi, giacche’ connessi, verranno esaminati congiuntamente.
2. Il controricorrente sostiene che il ricorso e’ inammissibile o comunque infondato, atteso che: e’ invalida la Delib. dell’assemblea del Condominio (OMISSIS) di autorizzazione al promovimento del ricorso per cassazione; e’ percio’ invalida la procura speciale rilasciata dall’amministratore; non sono stati indicati i motivi di appello che hanno portato alla declaratoria di inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c.; sussiste l’inammissibilita’ del motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 agli effetti dell’articolo 348 ter c.p.c., comma 4; vengono dedotte dal ricorrente questioni di fatto; in ogni caso il Condominio (OMISSIS) ben poteva avvalersi dello strumento di cui all’articolo 63 disp. att. c.c. nei confronti del Condominio (OMISSIS), facendo questo parte del primo in forza della comproprieta’ di una rampa e di un cortile, come dimostra la documentazione prodotta.
3. Devono dapprima affrontarsi le eccezioni del controricorrente. 3.1. Innanzitutto, la necessita’ dell’autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore, ai sensi dell’articolo 1131 c.c., commi 2 e 3, L’amministratore di condominio non ha allora necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio da un terzo creditore (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Parimenti, in tali controversie l’amministratore del condominio puo’ impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, sicche’ nessuna rilevanza hanno i rilievi del controricorrente sulla autorizzazione a proporre il ricorso per cassazione contenuta nella Delib. assemblea 31 gennaio 2018 del Condominio (OMISSIS) e sulla conseguente procura rilasciata dall’amministratore. Ancor piu’ recisamente, il controricorrente non ha legittimazione alcuna a far valere vizi di annullabilita’ della deliberazione assembleare autorizzativa del Condominio (OMISSIS).
Nella memoria presentata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS) ha comunque richiamato la deliberazione assembleare del 13 luglio 2022 prodotta con la memoria di nomina del nuovo difensore del 21 ottobre 2022.
3.2. Opera effettivamente la previsione d’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 4, che esclude che possa essere impugnato ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il provvedimento di primo grado allorche’ sia pronunciata l’inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c..
3.3. Nella vigenza del testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non e’ comunque piu’ configurabile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, restando denunciabile per cassazione la nullita’ della stessa per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nei casi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
3.4. Il ricorso per cassazione proposto dal Condominio (OMISSIS)Corso Francia(OMISSIS)353(OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado adempie al requisito di ammissibilita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, facendo espressa menzione (pagina 12 e seguenti) dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex articolo 348-bis c.p.c..
3.5. I due motivi di ricorso indicano tredici norme di diritto come violate o falsamente applicate, ai fini del vizio previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza peraltro dedurre con riguardo a ciascuna di esse specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con ciascuna delle norme individuate dal ricorrente come regolatrici della fattispecie. Spetta non di meno a questa Corte, nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto della domanda definita e dei fatti comunque accertati nelle fasi di merito, per come esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, verificare la fondatezza della questione nei due motivi di ricorso, con riguardo particolare alla legittimazione di un “supercondominio” ad intimare all’amministratore di un condominio in esso compreso un decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi relativi alla conservazione delle parti comuni ad entrambi.
3.6. Devono ancora farsi altre due premesse argomentative.
3.6.1. Avendosi riguardo a giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, potrebbe rilevare il principio secondo cui il giudice puo’ sindacare tanto la nullita’ dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, quanto l’annullabilita’ di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 1137 c.c., comma 2, e non in via di eccezione (Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839). Nel caso in esame, il Tribunale di Torino ha proprio evidenziato che la deliberazione assembleare del 24 aprile 2013, su cui fondava il decreto ingiuntivo, non era stata tempestivamente impugnata ai sensi dell’articolo 1137 c.c. dal Condominio (OMISSIS). Cio’ che e’ tuttavia messo in discussione in causa non e’ la validita’ della deliberazione di ripartizione delle spese su cui fonda il decreto ingiuntivo opposto, sotto il profilo della violazione dei criteri di suddivisione previsti dalla legge o dalla convenzione ex articolo 1123 c.c., quanto la legittimazione passiva del Condominio (OMISSIS) rispetto all’ingiunzione di pagamento ex articolo 63 disp. att. c.c. domandata dal Condominio (OMISSIS).
3.6.2. Peraltro, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, la questione dell’appartenenza, o meno, di una o piu’ unita’ immobiliare di proprieta’ esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarita’ comune o individuale di una porzione dell’edificio, in quanto inerente all’esistenza del rapporto di condominialita’ ex articolo 1117 c.c., puo’ formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla pretesa di pagamento delle spese, ma privo – in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell’articolo 34 c.p.c. – di efficacia di giudicato in ordine all’estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio, ai sensi dell’articolo 1130 c.c., n. 3) e articolo 1131 c.c., nei confronti dell’amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (cosi’ da ultimo Cass. Sez. 2, 28/03/2022, n. 9976, non massimata; arg. anche da Cass. Sez. 2, 22/11/2021, n. 35794; Cass. Sez. 6 – 2, 21/02/2020, n. 4697; si veda altresi’ Cass. 18/04/2003, n. 6328, proprio in fattispecie di “condominio autonomo” del piano destinato ad autorimesse; Cass. Sez. 2, 01/04/1999, n. 3119).
Cio’ comporta che l’accertamento della contemporanea appartenenza di parti comuni al Condominio (OMISSIS) ed al Condominio di (OMISSIS), che il Tribunale di Torino ha compiuto nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non travalica l’interesse relativo a questa causa e non puo’ percio’ influire altresi’ su liti diverse insorte o che insorgeranno fra le stesse parti.
3.7. Torna ora utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale (formatosi con riguardo a fattispecie cui, come quella in esame, non era applicabile ratione temporis la disciplina normativa poi introdotta dalla L. n. 220 del 2012, mediante l’articolo 1117-bis c.c. e articolo 67 disp. att. c.c., commi 3 e 4), secondo il quale il cosiddetto supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a piu’ condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto; sicche’ il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli articoli 1130 e 1131 c.c. e’ limitato alla facolta’ di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all’edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da piu’ condomi’ni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l’assemblea di tutti i proprietari e l’amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n. 40857; Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n. 2279; Cass. Sez. 2, 26/08/2013, n. 19558).
3.8. Questa Corte, con la recente ordinanza Cass. Sez. 2, 22/07/2022, n. 22954 (non massimata), decidendo in analoga fattispecie, ha cosi’ affermato che “legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo supercondominiale sono i singoli condomini e non i condomini”.
3.8.1. Tale conclusione va certamente ribadita.
3.8.1.1. L’articolo 1118 c.c. vincola ciascun condomino all’obbligo di contribuire alle spese per la partecipazione alle spese per la conservazione delle parti comuni.
L’articolo 1123 c.c., comma 1, pone a carico dei condomini, in misura proporzionale al valore della proprieta’ di ciascuno, le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
L’articolo 68 disp. att. c.c. dispone che, ove non precisato dal titolo ai sensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c., il valore proporzionale di ciascuna unita’ immobiliare e’ espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Il vigente articolo 67 disp. att. c.c., comma 3 prevede, infine, quando i partecipanti al supercondominio siano piu’ di sessanta, la designazione di un rappresentante all’assemblea per ciascun condominio, ma soltanto per la gestione ordinaria delle parti comuni ai distinti condominii e per la nomina dell’amministratore, e non dunque con compiti generali di rappresentanza sostanziale e processuale dei partecipanti al singolo condominio.
3.8.1.2. In presenza di un “supercondominio”, ovvero di piu’ condominii di unita’ immobiliari o di edifici che abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 c.c., trovano applicazione le disposizioni di cui al Libro Terzo, Titolo VII, capo II, del codice civile. Ne consegue che ciascun condomino e’ obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a piu’ condominii di unita’ immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprieta’ del singolo partecipante, sicche’ l’amministratore del supercondominio puo’ ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 1 unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre e’ esclusa un’azione diretta nei confronti dell’amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini e per l’importo globale delle somme individualmente dovute da questi ultimi, come avvenuto nella specie con il decreto ingiuntivo intimato dal Condominio (OMISSIS) al Condominio (OMISSIS).
4. Va pertanto enunciato il seguente principio:
in presenza di un “supercondominio”, ciascun condomino e’ obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a piu’ condominii di unita’ immobiliari o di edifici in misura proporzionale al valore millesimale della proprieta’ del singolo partecipante, sicche’ l’amministratore del supercondominio puo’ ottenere un decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai sensi dell’articolo 63 disp. att. c.c., comma 1 unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre e’ esclusa un’azione diretta nei confronti dell’amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a questi ultimi.
5. Conseguono l’accoglimento del ricorso, nonche’ la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale pronuncera’ sull’appello tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi all’enunciato principio, e provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

 

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