Amministratori di società per azioni ed il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 4 settembre 2019, n. 22075.

La massima estrapolata:

L’art. 2392 c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori di società per azioni un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate; pertanto, gli amministratori rispondono anche in caso di attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio (F.Cia).

Sentenza 4 settembre 2019, n. 22075

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28202/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) Spa in persona curatore: (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2435/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO
uditi l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), quest’ultimo in delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA.

FATTI DI CAUSA

1. – Il fallimento (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio i componenti del consiglio di amministrazione della societa’ in bonis che si erano avvicendati tra il 1991 e il 1993, tra cui (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Deduceva la curatela che la fallita aveva posto in essere, per il tramite dei detti amministratori, operazioni finanziarie che avevano condotto al suo stato di decozione in quanto diverse partecipazioni di (OMISSIS) in societa’ immobiliari erano state acquisite sulla base di stime non realistiche, di molto superiori ai dati reali. Tra queste era indicata quella – che vedeva coinvolti (OMISSIS) e (OMISSIS) – relativa alla societa’ (OMISSIS) s.r.l.: il trasferimento si era attuato a un prezzo, convenuto in ragione di Lire 9.000.000.000, che era stato corrisposto a mezzo di cessione di un credito che la fallita aveva maturato verso altra societa’ del gruppo ( (OMISSIS) s.r.l.). A (OMISSIS) erano imputate altre acquisizioni di partecipazioni societarie, deliberate dal consiglio di amministrazione del 19 luglio 1991.
Il Tribunale di Treviso, in esito al giudizio di primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria con riguardo all’acquisizione di (OMISSIS), ritenendo doversi addebitare ad (OMISSIS) e (OMISSIS) una negligenza consistente nell’aver utilizzato una stima proveniente dalla stessa venditrice e nel non aver neppure richiesto agli amministratori delegati alcun ragguaglio con riguardo alla detta operazione. La domanda di risarcimento del danno era accolta avendo pure riguardo alle operazioni addebitate a (OMISSIS): il Tribunale rilevava, infatti, che le acquisizioni si erano attuate senza un’adeguata valutazione della consistenza economica delle partecipazioni, ovvero recependo stime del tutto inattendibili.
Il Tribunale liquidava il danno che doveva risarcire (OMISSIS) in Euro 516.456,90 e quello cui erano tenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che un terzo soggetto, (OMISSIS), in Euro 650.735,64.
2. – Era proposto gravame e la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 15 ottobre 2013, riformava nel quantum le statuizioni risarcitorie, stabilendo in Euro 308.634,64 (oltre interessi) la somma dovuta da (OMISSIS) e (OMISSIS) e in Euro 156.744,66 (sempre oltre interessi) quella dovuta da (OMISSIS).
3. – Contro tale pronuncia ricorrono per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Resiste con controricorso la curatela fallimentare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deve anzitutto darsi atto della rinuncia al ricorso da parte di (OMISSIS): rinuncia che risulta accettata dalla curatela. Ne discende che il giudizio, con riferimento alla posizione del detto ricorrente, deve ritenersi estinto senza statuizione in punto di spese, giusta l’articolo 391 c.p.c., comma 4.
2. – Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 2394 c.c., per non aver la Corte ci appello di Venezia rilevato la carenza del presupposto richiesto da detta norma per l’esercizio dell’azione di responsabilita’ da parte dei creditori sociali, costituito dall’insufficienza del patrimonio sociale. Viene dedotto che nell’azione ex articolo 2394 c.c., e’ necessario che il pregiudizio patrimoniale ai creditori sociali di cui e’ domandato il risarcimento sia correlato, secondo un rapporto di causalita’, agli atti di mala gestio degli amministratori. E’ spiegato che nella fattispecie l’azione di responsabilita’ promossa dal fallimento risultava fondarsi sulla contestazione dei suddetti atti di mala gestio e che la curatela non aveva dimostrato che i danni derivanti dall’operazione addebitata agli istanti avessero prodotto lo stato di insufficienza patrimoniale.
Il motivo e’ inammissibile.
La Corte di merito ha preso specificamente in esame il tema dell’insufficienza patrimoniale allorche’ ha vagliato la fondatezza del primo motivo di gravame di (OMISSIS), afferente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Da quanto si legge nel ricorso per cassazione, fu, poi, il solo (OMISSIS) a formulare una qualche deduzione sull’argomento concernente il nesso di causalita’ tra i comportamenti antigiuridici a lui addebitati (riferiti, come si ricordera’, a operazioni diverse rispetto a quella di cui sono stati chiamati a rispondere gli altri ricorrenti) e l’insufficienza del patrimonio della societa’ (cfr. pag. 15 e 16, ove e’ trascrizione dell’impugnazione relativa al detto ricorrente, e pagg. 16 e 17, ove e’ riproduzione di uno stralcio della comparsa conclusionale di appello contenente difese chiaramente riferite alla posizione del predetto (OMISSIS)). D’altro canto, (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno chiarito se e come avessero fatto valere la questione concernente il nominato nesso di causalita’ nella precorsa fase di merito. E’ sintomatico, in proposito, che a pag. 20 del ricorso per cassazione gli istanti si limitino a rilevare che la posizione di (OMISSIS) riguardo al primo motivo di ricorso (di cui si e’ parlato fino a quel punto) “si intende condivisa e sovrapponibile alla posizione degli altri due ricorrenti per i quali similmente deve dirsi sussistente la carenza dei presupposti di cui all’articolo 2394, come sopra esposti”. Ma va rilevato, in proposito, che qualora, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata – e tale si deve intendere quella vertente sul nesso di causalita’ tra la mala gestio nell’operazione (OMISSIS) e l’insufficienza patrimoniale della fallita -, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270).
3. – Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2392 c.c., in ordine alla responsabilita’ da culpa in vigilando degli amministratori. In sintesi, si deduce che all’interno del consiglio di amministrazione vi era un soggetto, (OMISSIS), cui era stata conferita una delega per le questioni immobiliari e che la condotta posta in atto da parte del delegato doveva ritenersi ostativa alla completa conoscenza dell’affare da parte dei restanti componenti del consiglio “i quali possedevano esclusivamente elementi per ritenere che l’operazione sarebbe andata a vantaggio della (OMISSIS)”; si aggiunge, poi, che una volta appreso che l’operazione risultava pregiudizievole, (OMISSIS) e (OMISSIS) si erano attivati diligentemente per manifestare la loro completa disapprovazione.
Il motivo e’ inammissibile.
L’articolo 2392 c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori di societa’ per azioni un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione, che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o piu’ amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimita’ rilevate (per tutte: Cass. 21 marzo 2018, n. 6998); pertanto, gli amministratori rispondono anche in caso di attribuzioni di funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto esercitare detta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio (Cass. 27 aprile 2011, n. 9384; Cass. 11 novembre 2010, n. 22911). A fronte di tale principio, richiamato dalla Corte di merito (a pag. 9 della sentenza impugnata), non vale opporre che la condotta di (OMISSIS) avrebbe di fatto precluso l’attivazione dei ricorrenti; il tema legato agli ostacoli frapposti dal nominato consigliere, che e’ in questa sede evocato in modo gravemente generico, avrebbe dovuto essere compiutamente articolato nei precedenti gradi di merito: ma i ricorrenti non chiariscono se e in quali precisi termini cio’ sia avvenuto. Analoghe considerazioni potrebbero svolgersi con riguardo al rilievo che i ricorrenti pretendono di annettere alla “completa disapprovazione” da loro manifestata quanto all’acquisizione della partecipazione societaria di cui qui si dibatte: ma sul punto vale rimarcare, in via assorbente, come tale postumo ravvedimento non possa in alcun modo incidere sul giudizio avente ad oggetto la sussistenza della contestata responsabilita’.
4. – Il ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) va dunque dichiarato inammissibile.
5. – Le spese del giudizio tra i ricorrenti non rinuncianti e il controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara estinto il giudizio con riferimento a (OMISSIS) e dichiara inammissibile il ricorso quanto agli altri ricorrenti; condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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