Al fine di riconoscere l’ammissibilità del ricorso collettivo l’identità delle situazioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 30 ottobre 2018, n. 3705.

La massima estrapolata:

Al fine di riconoscere l’ammissibilità del ricorso collettivo l’identità delle situazioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti si correla alla comune lesione che gli stessi assumono di aver subito nelle facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si trovano, insuscettibile in quanto tale di palesare profili di conflittualità tra i rispettivi interessi, quale elemento eventualmente ostativo alla proposizione da parte loro del ricorso collettivo in esame.

Sentenza 30 ottobre 2018, n. 3705

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2017, proposto da:
Ma. Ac. e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. No., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
nei confronti
Am. El. Ca. e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Fr. La., con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS del 25/11/2016 n. 11792/2016, resa tra le parti, concernente il Decreto c.d. Buona Scuola – DM. 106 DEL 23/02/2016 – mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e altri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Gi. No., At. Ba. dell’Avvocatura Generale dello Stato e Le. Fi. per delega dell’avv. Fr. La.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III BIS, del 25/11/2016 n. 11792/2016 di reiezione del ricorso collettivo proposto dagli appellanti in rubrica iscritti per l’annullamento, in parte qua, del D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 d’indizione del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
In particolare, lamentando che non era stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando, parte dei ricorrenti, insegnati tecnico partici o di strumento musicale, hanno rivendicato il diritto a partecipare al concorso.
Altri ricorrenti, dottori di ricerca, deducendo il possesso di crediti formativi universitari maggiore di quello previsto dai percorsi abilitanti (SISS e TFA o PAS), hanno fatto valere la medesima pretesa sostanziale.
2. Sul rilievo che “nel ricorso collettivo oggetto di cognizione si stagliano diverse posizioni soggettive individuali tali da comportare l’individuazione dei ricorrenti come rientranti in diverse tipologie di docenti, ciascuna con proprie peculiarità, in base alle quali in tesi ricorsuale partitamente legittimati all’ammissione al concorso di cui ai bandi impugnati”, il TAR, con la sentenza appellata, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
3. Appellano la sentenza i ricorrenti. Resiste il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Sono intervenuti ad opponendum i sigg.ri Am. El. Ca. e altri.
4. Con ordinanza è stata accolta la domanda incidentale di sospensione degli effetti della sentenza appellata e disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso
5. Alla pubblica udienza del 29.03.2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo d’appello, gli appellanti lamentano l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nella declaratoria d’inammissibilità del ricorso collettivo, che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, indicava analiticamente ciascuna delle singole posizioni soggettive dei ricorrenti incentrate sulla medesima pretesa sostanziale fatta valere con l’impugnazione.
7. Il motivo è fondato.
7.1 Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale al fine di riconoscere l’ammissibilità del ricorso collettivo “l’identità delle situazioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti si correla alla comune lesione che gli stessi assumono di aver subito nelle facoltà partecipative di cui sono titolari, restando sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui si trovano, insuscettibile in quanto tale di palesare profili di conflittualità tra i rispettivi interessi, quale elemento eventualmente ostativo alla proposizione da parte loro del ricorso collettivo in esame” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2017 n. 2700; Id., sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2873).
7.2 Né il ricorso, avente ad oggetto l’atto generale d’indizione del concorso, contrariamente a quanto ritenuto dagli intervenienti ad opponendum, avrebbe dovuto essere notificato a pena d’inammissibilità a eventuali contraddittori non affatto individuabili ex ante, ossia al momento della sua proposizione.
8. Con il secondo motivo d’appello, gli appellanti richiamano i medesimi motivi di gravame del D.D.G. impugnato, non esaminati dal TAR.
9. I motivi sono fondati.
9.1 Con riguardo ai ricorrenti insegnanti tecnico pratici o di strumento musicale non è stato avviato in tempo utile il percorso abilitante richiesto dal bando.
Sicché, in violazione dell’art. 2 l. 24 novembre 1998 n. 460, essi si sono trovati nell’impossibilità oggettiva di partecipare al concorso, che costituisce – va sottolineato – per l’insegnamento la prima tappa per potere essere avviati all’esercizio dell’insegnamento professionale.
9.2 In riferimento ai ricorrenti dottori di ricerca, il decreto impugnato, in violazione dell’art. 401 d.lgs. n. 297/94, pretermette d’indicare fra i requisiti soggettivi di partecipazione, l’utile produzione del possesso di crediti formativi universitari, che – almeno in astratto quantitativamente e qualitativamente – assorbono quelli previsti dai percorsi abilitanti (SISS e TFA o PAS).
10. Conclusivamente l’appello deve essere accolto.
La non univocità in materia della disciplina giuridica giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Francesco Mele – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere