Appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 agosto 2022| n. 24488.

Appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto

La proposizione dell’appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, se l’esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all’identificazione del “dies a quo” o all’esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, a fronte della impugnazione del solo capo relativo alla prescrizione della domanda di risoluzione, si era pronunciata anche sulla integrazione di un inadempimento di lieve importanza così sovvertendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure).

Ordinanza|9 agosto 2022| n. 24488. Appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto

Data udienza 13 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di vendita – Inadempimento dell’acquirente – Appello in ordine alla statuizione sulla prescrizione – Esclusione della formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto – Valutazione della gravità dell’inadempimento – Incidenza in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. ROLFI Federico V.A. – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 28993/2017) proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (P.IVA: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., (P.IVA: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1837/2017, pubblicata il 12 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Cesare Trapuzzano;
letta la memoria depositata nell’interesse della ricorrente ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

Appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto

FATTI DI CAUSA

1.- Con citazione notificata il 22 settembre 2009, l’ (OMISSIS) S.r.l., in qualita’ di acquirente, conveniva, davanti al Tribunale di Palermo, la (OMISSIS) S.r.l., in qualita’ di alienante, chiedendo: che fosse accertato che la scrittura privata del 24 marzo 1982 costituiva una vendita con immediati effetti traslativi tra le parti, con la conseguenza che l’attrice era divenuta legittima proprietaria del lotto di terreno esteso mq. 6.840, sito in (OMISSIS), e della struttura in cemento armato formata da tre piani fuori terra ivi insistente; o, in via subordinata, ove fosse stato attribuito a tale scrittura efficacia meramente obbligatoria, quale preliminare di vendita immobiliare, che fosse previamente verificato l’avvenuto integrale pagamento del corrispettivo e, all’esito, che fosse disposta la produzione dell’effetto traslativo con sentenza costitutiva.
In proposito, l’attrice esponeva: che, con la citata scrittura privata, era stata trasferita la piena proprieta’ dell’immobile emarginato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava; che la struttura in cemento armato era divisa in alloggi ancora incompleti; che il corrispettivo pattuito ammontava a complessive lire 1.400.000.000, gia’ versati.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. (successivamente S.r.l.), la quale resisteva alla domanda e deduceva: che la scrittura privata del 24 marzo 1982, mai trascritta, poneva a carico delle parti obbligazioni reciproche, in quanto l’acquirente si era obbligato a corrispondere alla societa’ venditrice l’importo complessivo di vecchie lire 1.400.000.000; che le parti avevano convenuto che lire 480.000.000 fossero corrisposte prima della sottoscrizione della scrittura, lire 600.000.000 fossero corrisposte mediante l’accollo dei due complessivi mutui gravanti sull’immobile, con liberazione della parte venditrice da ogni responsabilita’ ed onere per le rate maturate, maturande ed interessi a qualunque titolo dovuti, mentre il residuo ammontare di lire 320.000.000 avrebbe dovuto essere corrisposto entro il 31 dicembre 1997; che l’alienante aveva consegnato l’immobile alla societa’ acquirente mentre quest’ultima non aveva provveduto ne’ all’accollo dei mutui fondiari, ne’ al pagamento della residua somma di lire 320.000.000, alterando cosi’ il sinallagma contrattuale.
Per l’effetto, in via riconvenzionale, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento dell’acquirente e che, accertato che l’ (OMISSIS) aveva proceduto illegittimamente alla locazione dei cespiti facenti parte del complesso immobiliare, percependone indebitamente i canoni fino all’intervento del custode nel dicembre 2005, questa fosse condannata alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di canone locatizio, fino a tale data.
Interveniva in giudizio il terzo (OMISSIS), quale fideiussore della (OMISSIS), il quale aderiva alle conclusioni rassegnate da quest’ultima e spiegava ulteriori domande.
Quindi, con memoria depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 1, l’ (OMISSIS) eccepiva la prescrizione della domanda di risoluzione formulata in via riconvenzionale.
Nel corso del giudizio erano escussi i testimoni ammessi.
Il Tribunale adito, con sentenza parziale n. 340/2013, depositata il 24 gennaio 2013, dichiarava che la scrittura privata stipulata il 24 marzo 1982 aveva immediata efficacia traslativa della proprieta’; all’esito, rigettava la domanda riconvenzionale di risoluzione della vendita per inadempimento dell’acquirente, spiegata dalla convenuta (OMISSIS) e dall’interveniente (OMISSIS), e disponeva, con separata ordinanza, la rimessione della casa sul ruolo.
In specie, la pronuncia sosteneva che, pur essendo pacifico che l’acquirente (OMISSIS) non si era accollata i due mutui fondiari e pur non avendo essa offerto la piena prova del pagamento della somma di lire 320.000.000, attraverso le cambiali successivamente rilasciate allo scopo, e dell’esatto ammontare dei canoni incassati direttamente dall’alienante, a mezzo del proprio procuratore, cionondimeno doveva ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata sul punto.
2.- Sul gravame interposto dalla (OMISSIS) S.r.l. avverso tale sentenza parziale, con citazione notificata il 26 febbraio 2013, al quale resisteva l’ (OMISSIS) S.r.l., la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il motivo con cui era stata dedotta l’erroneita’ della declaratoria di prescrizione dell’azione di risoluzione del contratto era fondato, poiche’ l’ultima delle trentadue cambiali rilasciate dalla (OMISSIS) scadeva il 24 agosto 2000, sicche’ alla data del 4 gennaio 2010 potevano considerarsi prescritti, a tutto concedere, solo i debiti portati dalle cambiali con scadenza fino al 24 dicembre 1999, pari a lire 240.000.000, e non anche il debito di lire 80.000.000 ancora a scadere; b) che il mancato pagamento di quest’ultimo, tenuto conto dell’entita’ della somma che ne era stata oggetto e del fatto che trattavasi di una dilazione di pagamento concessa dopo l’infruttuosa scadenza dell’originario termine di pagamento contrattuale, avrebbe potuto, in linea astratta, considerarsi inadempimento di non scarsa importanza e, dunque, tale da legittimare la pronuncia di risoluzione del contratto; c) che, tuttavia, nell’economia complessiva del contratto e avendo riguardo all’interesse della societa’ venditrice, doveva annettersi lieve importanza al mancato accollo dei due mutui gravanti sull’immobile oggetto della compravendita, trattandosi di crediti garantiti da ipoteca sul medesimo bene e, quindi, soddisfatti, in sede esecutiva, in danno della compratrice, per quanto era dato sapere, senza alcun pregiudizio della societa’ alienante.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la (OMISSIS) S.r.l. Ha resistito con controricorso l’intimata (OMISSIS) S.r.l.
4.- La ricorrente ha presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente si rileva che la ricorrente non ha allegato la relata volta a comprovare la notificazione della sentenza impugnata. Nondimeno, non puo’ darsi luogo alla declaratoria di improcedibilita’, poiche’ il ricorso in cassazione e’ stato notificato entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013).
2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., per avere la Corte d’appello violato il giudicato interno formatosi sull’accertamento della gravita’ dell’inadempimento, avendo il Giudice di prime cure dichiarato la prescrizione della domanda riconvenzionale di risoluzione, a fronte della preliminare verifica di un inadempimento di non scarsa importanza, statuizione, quest’ultima, che non era stata impugnata da nessuna delle parti.
Secondo l’istante, la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare la propria pronuncia all’esame della prescrizione della domanda di risoluzione, atteso che la societa’ appellante aveva impugnato solo quel capo della sentenza di primo grado; viceversa, si era pronunciata anche sulla integrazione di un inadempimento di lieve importanza, sovvertendo le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, senza che vi fosse stata alcuna impugnazione incidentale di tale ulteriore capo.
2.1.- Il motivo e’ infondato.
Anzitutto, non ha natura dirimente l’indicazione in rubrica della tipologia del motivo di ricorso (articolo 360, n. 3), dovendosi avere riguardo alla concreta articolazione dello stesso, la quale e’ nella specie identificabile nell’error in procedendo (articolo 360, n. 4) per violazione del giudicato interno (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018; Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013; Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
2.2.- Sulla scorta di questa precisazione, occorre rilevare che secondo la ricostruzione della ricorrente (che ha trascritto, sul punto, i passi piu’ significativi della pronuncia), ricostruzione peraltro riscontrabile in atti – il Giudice di prime cure non si e’ limitato ad accertare l’esistenza del fatto estintivo della pretesa – ossia l’intervenuta prescrizione del diritto -, secondo il principio della ragione piu’ liquida, ma ha rilevato l’intervenuta prescrizione – per come debitamente eccepita – all’esito dell’accertamento dell’esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento dell’acquirente e, precipuamente, ha appurato che l’inadempimento dedotto fosse stato realizzato nella sua palese gravita’, ai sensi dell’articolo 1455 c.c. (non ha importanza, in questa sede, stabilire su chi ricadeva il relativo onere probatorio).
Segnatamente, il Tribunale ha verificato che l’inadempimento della (OMISSIS), avuto riguardo al mancato accollo dei mutui fondiari per vecchie lire 600.000.000, a fronte di un prezzo complessivo pattuito di vecchie lire 1.400.000.000, fosse pacifico, emergendo dalle stesse allegazioni della societa’ (OMISSIS). Ha aggiunto che non era stata altresi’ offerta la piena prova del pagamento della somma di lire 320.000.000, che avrebbe dovuto essere corrisposta onorando le cambiali successivamente rilasciate allo scopo. Ancora, ha evidenziato che non era stato dimostrato l’esatto ammontare dei canoni incassati direttamente dalla venditrice, a scomputo del dovuto per le cambiali insolute.
In sede di gravame, sulla scorta del motivo di doglianza dedotto, la Corte distrettuale ha effettuato un’indagine mirata a rilevare l’effettivo dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale ordinaria. Tale determinazione ha pero’ inciso sulla qualificazione giuridica dell’inadempimento, ai sensi dell’articolo 1455 c.c.
Nell’individuare il momento di decorrenza della prescrizione, la Corte d’appello ha, infatti, verificato che la stessa non era maturata, poiche’, a fronte delle diverse scadenze dei trentasei effetti cambiari rilasciati, per l’importo complessivo di vecchie lire 320.000.000, solo rispetto alle scadenze previste da alcune cambiali, per l’importo di vecchie lire 240.000.000, il termine decennale era decorso, ma – con riferimento alla scadenza dei residui effetti insoluti -, per l’importo di vecchie lire 80.000.000, esso non era ancora trascorso al tempo della domanda.
Dopo aver dato preminente rilievo alla scadenza degli effetti cambiari rilasciati, ai fini di individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto ad ottenere la risoluzione per inadempimento, la Corte distrettuale ha escluso che la fattispecie estintiva fosse maturata e successivamente, d’ufficio, ha rivisto la valutazione sulla non scarsa importanza dell’inadempimento. All’uopo, ha sostenuto – atteso che il diritto al pagamento degli effetti cambiari si era in parte prescritto e che, in ordine al mancato accollo dei mutui fondiari, le conseguenze sarebbero ricadute esclusivamente sulla sfera patrimoniale dell’acquirente – che l’inadempimento era di lieve entita’ e, quindi, in ogni caso, non era idoneo a legittimare la pretesa risoluzione del contratto di vendita per inadempimento grave della (OMISSIS).
Per l’effetto, ha osservato la ricorrente che il Giudice del gravame sarebbe incorso nella violazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto alla risoluzione per grave inadempimento imputabile all’acquirente nel pagamento del prezzo, formatosi all’esito del giudizio di primo grado, in mancanza di appello incidentale sul punto.
2.3.- Cosi’ esposti i termini della vicenda, non puo’ ritenersi che le affermazioni contenute nella sentenza di prime cure, per come riportate, abbiano comportato l’accertamento della non scarsa importanza dell’inadempimento, ai fini del riconoscimento del diritto alla risoluzione del contratto, prima che se ne appurasse la prescrizione, rappresentando piuttosto una mera digressione introduttiva.
Ed invero, secondo quanto riportato nella motivazione della sentenza di primo grado, risalta essenzialmente la portata descrittiva dell’inadempimento imputato all’acquirente, senza alcuna valutazione dinamica – almeno esplicita – sulla componente oggettiva e subiettiva dell’inadempimento descritto, ai fini di trarne un giudizio di non scarsa importanza.
Ove cosi’ fosse, il tema della formazione del giudicato interno sarebbe in radice fuori luogo.
E cio’ perche’ la mancata impugnazione di una o piu’ affermazioni contenute nella sentenza puo’ dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualita’ ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 40276 del 15/12/2021; Sez. 1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017; Sez. 1, Sentenza n. 4732 del 23/03/2012).
2.4.- Ma se anche cosi’ non fosse – e potesse reputarsi che l’accertamento effettuato dal Tribunale avesse i crismi della verifica definitiva circa l’esistenza del diritto alla risoluzione, per integrazione quantomeno implicita – del presupposto della gravita’ dell’inadempimento, quale controllo prodromico effettuato dal Giudice di merito rispetto al riscontro della prescrizione -, ugualmente il giudicato interno, preclusivo della rinnovata indagine sulla non scarsa importanza dell’inadempimento, nel caso di specie, non sarebbe maturato.
E tanto in quanto, in linea di massima, la proposizione dell’appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, allorche’ l’esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all’identificazione del dies a quo o all’esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1587 del 24/01/2020; in termini simili Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5819 del 22/02/2022; Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 10/02/2017).
Applicando tale principio alla fattispecie, deve ritenersi che la proposizione dell’appello – della sola parte soccombente sul punto della prescrizione – non e’ valsa a formare un giudicato interno sulla spettanza del diritto, poiche’ l’esame sulla questione della prescrizione, sebbene limitatamente alle questioni del dies a quo o dell’esistenza di cause interruttive, ha coinvolto il profilo della qualificazione del diritto alla risoluzione della vendita immobiliare per inadempimento grave imputabile all’acquirente, sub specie di incidenza sul giudizio di non scarsa importanza dell’inadempimento stesso: e cio’ per effetto della rideterminazione dell’entita’ del dovuto all’esito dello scomputo di una parte di prestazione, reputata prescritta.
In definitiva, nel ponderare il momento in cui la prescrizione ha cominciato a decorrere, il Giudice del gravame ha rilevato che una parte delle somme dovute a titolo di pagamento del prezzo – per l’importo di vecchie lire 240.000.000 – si fosse prescritta, sicche’, in via conseguenziale, e’ stata rivalutata la non scarsa importanza dell’inadempimento residuato, cioe’ non coperto dalla prescrizione.
Sussiste, dunque, un preciso collegamento tra l’esistenza del diritto e la qualificazione giuridica del suo presupposto integrativo, poiche’ l’accertamento del dies a quo della prescrizione e della ricorrenza di cause interruttive – elementi incidenti sul fatto estintivo della prescrizione – ha importato, una volta che e’ stata proposta impugnazione sulla pronunciata prescrizione, che la configurabilita’ dell’esistenza del diritto permanesse sub iudice, in relazione all’aspetto della cristallizzazione dell’inadempimento rilevante. Il che ha implicato il consequenziale vincolo di dipendenza con la qualificazione giuridica del caso della vita, influendo la misura dell’inadempimento sulla ponderazione della sua gravita’.
Ne discende che in un’ipotesi del genere l’esistenza del diritto non ha costituito oggetto di un giudicato interno.
Per concludere, non vi e’ giudicato interno sull’esistenza del diritto finche’ una diversa qualificazione dell’episodio della vita sia consentita, come quando deve accertarsi l’esistenza della prescrizione per una ragione ultronea dalla statica identificazione del dies a quo o di una causa interruttiva.
2.5.- Siffatta conclusione e’ suffragata dall’orientamento in forza del quale la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione puo’ verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi, perche’ fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicche’ l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020; Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016; Sez. 6-L, Ordinanza n. 85 del 08/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 726 del 16/01/2006).
Nella specie – e in applicazione di tale principio – l’acquiescenza sulla gravita’ dell’inadempimento, posto a base della domanda riconvenzionale di risoluzione – quale statuizione non impugnata -, non si e’ determinata, essendosi essa posta in nesso conseguenziale con la statuizione sulla prescrizione e trovando in essa il suo presupposto.
Segnatamente la gravita’ dell’inadempimento ha rappresentato l’antecedente logico-giuridico della estinzione per prescrizione, tanto da risultarne necessariamente implicata, appunto perche’ l’indagine sulla maturazione del fatto estintivo, seppure emarginata alla rilevazione del dies a quo e all’integrazione di eventi interruttivi, ha tuttavia imposto un sindacato sull’esistenza del diritto – con riferimento all’aspetto dell’entita’ dell’inadempimento rispetto al quale era necessario valutare nuovamente la gravita’ ex articolo 1455 c.c. -, di cui e’ stata eccepita l’estinzione.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1455 c.c. nonche’ dell’articolo 1175 c.c., per avere la Corte territoriale escluso la gravita’ dell’inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto di vendita, commisurando tale gravita’ all’entita’ del danno, che invece potrebbe anche mancare, dovendosi avere riguardo alla rilevanza della violazione del contratto, con riferimento alla volonta’ manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalita’ nel rapporto nonche’ al concreto interesse dell’altra parte all’esatta, tempestiva prestazione.
All’uopo, l’istante sostiene che, nel valutare come lieve l’inadempimento dell’acquirente, il Giudice del gravame non avrebbe applicato i principi generali sulla buona fede contrattuale, posti a fondamento del rapporto fra le parti, avendo ricondotto l’inadempimento al solo mancato accollo dei due mutui fondiari, successivamente adempiuti nel corso dell’esecuzione immobiliare, ed escludendo il mancato versamento della somma di lire 320.000.000, circostanza comprovata in primo grado e non contestata in appello.
Rileva, in proposito, la ricorrente che gli istituti di credito avrebbero ottenuto il pagamento dei due mutui fondiari solo tra il 2007 e il 2010, e solo a seguito di una procedura esecutiva immobiliare subita dalla (OMISSIS), la quale avrebbe sanato i debiti con le banche anche attraverso la vendita dei suoi immobili, siti in (OMISSIS).
3.1.- Il motivo e’ fondato.
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravita’, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10995 del 27/05/2015).
Pertanto, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimita’, tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entita’ e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente), si’ da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; l’indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell’una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra), che possano, in relazione alla particolarita’ del caso, attenuare il giudizio di gravita’, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 24982 del 15/09/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 20874 del 21/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16624 del 20/06/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8220 del 24/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 07/02/2001).
In spregio a tali regole, invece, la sentenza ha omesso di valutare l’incidenza dell’esecuzione forzata, per mancato accollo dei mutui, sui beni rimasti in proprieta’ dell’alienante, non tenendo conto, dunque, in concreto, dell’eventuale pregiudizio effettivamente causato all’altro contraente. Ne’ ha tenuto conto del residuo del prezzo non corrisposto, a fronte degli effetti solutori rilasciati, elemento rilevante sulla determinazione in astratto dell’entita’ dell’inadempimento. Entrambe tali verifiche erano necessarie ai fini di stabilire l’incidenza in misura apprezzabile dell’inadempimento nell’economia complessiva del rapporto.
4.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del secondo motivo e il rigetto del primo motivo.
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo, rigetta il primo motivo del ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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