Applicazione analogica dell’articolo 1526 del Cc alla risoluzione del leasing traslativo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1581.

La massima estrapolata:

Applicazione analogica dell’articolo 1526 del Cc alla risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore. Sull’applicazione della norma codicistica non incide l’articolo 72-quater della legge fallimentare che disciplina non la risoluzione ma lo scioglimento in conseguenza del fallimento. Scatta però il diritto all’equo compenso da parte dell’utilizzatore e il concedente non può cumulare trattenimento dei canoni e residuo valore del bene.

Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1581

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21079-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, quale avente causa di (OMISSIS) SPA, in persona del suo Direttore Generale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2157/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 2/5/2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. per la condanna della (OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a.) alla restituzione in proprio favore (in applicazione dell’articolo 1526 c.c.), previa detrazione dell’equo compenso per l’uso della cosa, dei canoni versati alla societa’ convenuta in forza di un contratto di leasing concluso tra le parti, avente ad oggetto la concessione in godimento di un’imbarcazione da diporto;
che, con la stessa sentenza, la corte territoriale ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla societa’ convenuta, ha condannato la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.p.a., dei canoni non corrisposti fino alla data di risoluzione del contratto (provocata dalla concedente in esecuzione della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti), oltre alla penale contrattuale e agli interessi di mora, detratto il valore dell’imbarcazione ricollocata sul mercato;
che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, incontestato l’inadempimento della societa’ utilizzatrice, ha evidenziato la legittimita’ della clausola con la quale le parti avevano convenuto l’irripetibilita’ dei canoni versati alla societa’ concedente, oltre al risarcimento dei danni, attesa l’irriconducibilita’ causale del contratto di leasing al tipo negoziale della vendita con patto di riservato dominio, con la conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 1526 c.c. e la piena operativita’ della clausola penale convenuta tra le parti, nella specie priva di alcun contenuto punitivo o di rilevabile manifesta eccessivita’;
che, avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
che la (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso;
considerato che, con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di decidere sui contenuti del secondo motivo di appello sollevato dalla medesima societa’ in sede di gravame, avente ad oggetto l’avvenuta contestazione, in primo grado, da parte della (OMISSIS) s.r.l., del dovere della societa’ utilizzatrice di corrispondere le somme previste dalla clausola penale contrattuale, in contrasto con quanto erroneamente dedotto dal primo giudice;
che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 21 del contratto di leasing, con la conseguente violazione di legge sullo specifico punto, avendo la corte territoriale omesso di considerare la mancata tempestiva determinazione, ad opera di controparte, della clausola penale rivendicata;
che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1526 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilita’ in via analogica, dell’articolo 1526 c.c. al contratto di leasing traslativo oggetto d’esame, in conformita’ al corrispondente consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’;
che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 91 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente condannato la societa’ utilizzatrice al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio;
che il terzo motivo e’ fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;
che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condivide e fa proprio, anche al fine di assicurarne continuita’), in tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell’utilizzatore e’ disciplinata dall’articolo 1526 c.c., non incidendo sull’applicazione di tale ultima disposizione l’articolo 72-quater L.F. introdotto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 59 atteso che siffatta norma, di natura eccezionale, non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensi’ il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore (v., da ultimo, Sez. 3 -, Ordinanza n. 3965 del 12/02/2019, Rv. 652739 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15975 del 18/06/2018, Rv. 649693 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21895 del 20/09/2017, Rv. 645716 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8687 del 29/04/2015, Rv. 635080 – 01);
che, in particolare, nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall’articolo 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprieta’ in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il diritto all’equo compenso spettante all’utilizzatore per l’uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilita’ come nuovo e il logoramento per l’uso, non includendo, invece, ne’ il risarcimento del danno che puo’ derivare da un deterioramento anormale della cosa, ne’ il mancato guadagno (Sez. 3 -, Sentenza n. 29020 del 13/11/2018, Rv. 651636 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19287 del 10/09/2010, Rv. 615189 – 01);
che, peraltro, mentre e’ ben vero che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l’irrepetibilita’ dei canoni gia’ versati da quest’ultimo prevedendo la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell’importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell’articolo 1526 c.c., comma 2) (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 15202 del 12/06/2018, Rv. 649319 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19272 del 12/09/2014, Rv. 632261 – 01), e’ altresi’ vero che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all’intero importo del finanziamento, anche la proprieta’ e il possesso del bene e’ manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilita’ ex articolo 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423 – 02);
che, in definitiva, l’applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all’articolo 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprieta’, comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni gia’ corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; con la conseguenza che il concedente, mantenendo la proprieta’ del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non puo’ conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (Sez. 3, Sentenza n. 19732 del 27/09/2011, Rv. 619401 – 01);
che, nella specie, non essendosi il giudice a quo posto la questione (anche sul piano strettamente contabile) dell’equita’ della clausola penale oggetto dell’odierno esame in rapporto ai principi di diritto qui richiamati e riaffermati (inclini a riconoscere la sostanziale funzione di vendita del leasing traslativo, con la potenziale incompatibilita’ dell’incameramento, da parte del concedente, tanto del bene concesso in godimento, quanto di somme ulteriori di importo tale da superare l’entita’ dell’equo compenso e del danno effettivo), dev’essere rilevata la fondatezza del motivo in esame;
che, con l’accoglimento del terzo motivo (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata (in relazione al motivo accolto), con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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