REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17836/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 67/2021 depositata il 17/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA.
Attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 67/2021 pubblicata il 17/3/21, in giudizio promosso da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 74.000,00 e di Euro 59.656,98, concessi dal primo a titolo di mutuo e di rimborso di pagamenti spettanti, ha integralmente riformato la decisione di primo grado, con la quale erano state accolte tutte le domande attoree, essendosi ritenuta la prima somma data a titolo di donazione, nulla per mancanza di forma, e la seconda, a titolo di canone di locazione, sciolto per mutuo consenso delle parti.
In particolare, i giudici di appello, riformando integralmente la decisione impugnata, hanno respinto le domande attoree, rilevando che la somma di Euro 74.000,00 era stata versata dal (OMISSIS), non in unica soluzione ma con quindici bonifici, durante il periodo di convivenza delle parti dopo che erano nati due figli e poco prima della nascita del terzo figlio, non a titolo di mutuo (circostanza questa peraltro esclusa gia’ dal Tribunale, in difetto di prova al riguardo), per fare fronte alle esigenze economiche familiari (considerato che il (OMISSIS) aveva un reddito elevato, a differenza della (OMISSIS)), in adempimento di un’obbligazione naturale, e che l’altra somma di Euro 54.696,98, relativa a rate di mutuo contratto dalla (OMISSIS) e pagate dal (OMISSIS), era stata versata in adempimento di una scrittura privata del 2012, con la quale la coppia aveva regolato i rapporti patrimoniali dopo la cessazione della convivenza, essendosi il (OMISSIS) (in maniera incondizionata) accollato integralmente le rate di mutuo gravanti sulla casa familiare ed essendo provato che egli, anche dopo avere lasciato l’immobile (ove era tornata ad abitare la (OMISSIS) con i figli) aveva continuato a pagare i ratei di mutuo del quale si era accollato l’onere (mentre doveva escludersi che le parti avessero inteso concludere un contratto di locazione dalla (OMISSIS) al (OMISSIS) dell’immobile in Via Orsera n. 1 di proprieta’ esclusiva della (OMISSIS) e che quindi l’accollo fosse vincolato al godimento dell’immobile).
Avverso la suddetta pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 23/6/21, affidato a cinque motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato il 1/9/2021). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e articolo 111 Cost., comma 6, per motivazione apparente o assolutamente mancante, in punto di ritenuta destinazione dei quindici versamenti a mezzo bonifico a titolo di contributo ai bisogni della famiglia, anziche’ per la costruzione della casa di proprieta’ esclusiva della (OMISSIS); b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabile, quanto alla domanda di restituzione della somma di Euro 74.000,00, l’articolo 2034 c.c., in luogo degli articoli 769, 782 e 2033 c.c., pur avendo la dazione della somma di denaro travalicato il limite di proporzionalita’ e di adeguatezza; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, per avere la Corte d’appello quanto alla domanda di restituzione dell’importo di Euro 54.696,98, oltre agli interessi maturati, violato gli articoli 1362 e 1363 c.c., erroneamente e/o falsamente interpretando la volonta’ dei contraenti di cui all’accordo del 5/11/2012; d) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, circa fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che la somma di Euro 74.000,00 era stata impiegata dalla (OMISSIS) per la costruzione di casa di sua esclusiva proprieta’, che la somma era superiore al reddito annuale del (OMISSIS) e che la stessa era stata ricavata da un mutuo cui il (OMISSIS) aveva dovuto fare ricorso; e) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di considerare l’inadempienza della convenuta all’accordo del 5/11/2012, per essersi appropriata dell’abitazione coniugale, gia’ concordemente assegnata al (OMISSIS), privandolo del godimento e facendo venir meno gli obblighi connessi al godimento stesso e all’accollo dei mutui.
2. La prima censura e’ infondata.
Non ricorre, anzitutto, il vizio di motivazione meramente apparente o di omessa motivazione su fatto decisivo, avendo la Corte d’appello esaustivamente vagliato il materiale probatorio e motivato in modo logico e coerente.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che “la motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture” (nella specie si e’ ritenuta tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al piu’, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).
Nella specie, la Corte d’appello ha espresso, in modo esaustivo, le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, valutando, quanto alla somma di Euro 74.000,00, le modalita’ dei versamenti, il reddito elevato di cui godeva all’epoca il (OMISSIS), le necessita’ della famiglia con tre figli e rilevando, quanto alla somma di Euro 54.696,98, versata in esecuzione dell’accordo del novembre 2012, a definizione dei rapporti tra i due alla cessazione della convivenza, che l’accollo del mutuo da parte del (OMISSIS) non era condizionato alla locazione dell’immobile di proprieta’ della (OMISSIS), mancando la volonta’ di concederlo in locazione, la durata e la quantificazione di un canone, neppure evincendosi tale nesso dal tenore letterale dell’atto o dal comportamento successivo delle parti, non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullita’ della pronuncia medesima.
3. La seconda e la quarta censura sono inammissibili.
La Corte d’appello, in relazione alla somma di Euro 74.000,00, versata dal (OMISSIS) alla (OMISSIS), tra il 2007 ed il 2008, durante la convivenza della coppia, dopo la nascita di due figli e poco prima della nascita del terzo figlio, ed impiegata per la costruzione della casa, destinata ad abitazione della famiglia di fatto, in Muggia, di proprieta’ della (OMISSIS), pur condividendo quanto affermato in primo grado in ordine alla mancata prova della dazione a titolo di mutuo, in difetto di prova di un accordo delle parti per la restituzione della somma al (OMISSIS), ha ritenuto che la somma fosse stata erogata in adempimento di un’obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c..
Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe stato travalicato il limite della proporzionalita’ ed adeguatezza necessario per l’applicazione dell’articolo 2034 c.c. e che sarebbe stato omesso l’esame di circostanze fattuali decisive relative al superamento del reddito annuale (dichiarato) del (OMISSIS) e alla necessita’ di contrarre un finanziamento per farvi fronte.
Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che “l’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicche’ non e’ dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalita’ o dell’adempimento di un’obbligazione naturale”, cosicche’ e’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalita’ e di adeguatezza (Cass. 11330/2009); successivamente, questa Corte (Cass. 1277/2014) ha poi chiarito che “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’articolo 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalita’ e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente – quale quella di trasferirsi all’estero recedendo dal rapporto di lavoro – ancorche’ suggerite o richieste dall’altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarieta’ sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarieta’ tra due persone unite da un legame stabile e duraturo”. Tale ultimo principio e’ stato ribadito da Cass. 1266/2016.
La proporzionalita’ ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all’entita’ del patrimonio e alle condizioni sociali del “solvens”.
L’indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalita’ si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 3173/2003; Cass. 14732/2018; Cass. 18721/2021).
4. La terza e la quinta censura sono inammissibili.
Quanto alla somma di Euro 54.696,98, relativa a rate di mutuo contratto dalla (OMISSIS) e pagate dal (OMISSIS), la Corte d’appello ha interpretato il contenuto della scrittura inter partes del 2012, alla luce del criterio letterale e del comportamento successivo tenuto dalle parti, cosi’ escludendo che il pattuito accollo del mutuo da parte del (OMISSIS) fosse condizionato al godimento, per effetto della conclusione di un contratto di locazione, dell’immobile di proprieta’ della (OMISSIS).
Il ricorrente, senza spiegare in cosa sia consistita la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, si limita a contrapporre una diversa ricostruzione del significato dell’accordo del 2012.
Questa Corte, da ultimo, ha chiarito (Cass. 9461/2021; cfr. Cass. 27136/2017) che “posto che l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata” (in applicazione di tale principio si e’ rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell’interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l’ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall’assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).
Le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso, descritte nel vizio motivazionale (quinto motivo), sono non decisive, avendo la Corte d’appello affermato che l’accollo dei ratei di mutuo era incondizionato e non subordinato a qualsiasi condizione.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.