L’azione di regolamento di confini

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15951.

La massima estrapolata:

L’azione di regolamento di confini e quella volta al rispetto delle distanze legali non sono riconducibili ad unità in quanto, mentre la prima presuppone uno sconfinamento e, quindi, un illecito utilizzo del bene altrui, la seconda, avente ad oggetto l’arretramento a distanza legale dal confine, riguarda interventi edilizi realizzati dal convenuto sulla sua proprietà, sebbene in violazione del regime legale delle distanze dal confine e tra costruzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ravvisato il vizio di ultrapetizione nella pronuncia di primo grado, in quanto era stato disposto l’arretramento a distanza legale del manufatto edificato dal convenuto, benché gli attori avessero domandato la sola eliminazione delle opere realizzate oltre la linea di confine).

Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15951

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13203/2015 proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2033/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 2.7.2007 (OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Novara (OMISSIS), spiegando azione di regolamento dei confini ed invocando la condanna del convenuto a rimuovere quanto realizzato oltre il confine, e dunque all’interno del terreno degli attori.
Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda.
Il Tribunale di Novara, con sentenza n. 676/2011, accoglieva la domanda accertando il confine tra i due fondi in coerenza con quanto indicato dal C.T.U., ordinando al (OMISSIS) di rimuovere le opere da lui realizzate oltre detta linea e di arretrare a distanza legale dal confine stesso i manufatti eretti – invece – all’interno della sua proprieta’.
Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori in via principale, lamentando che il Tribunale avesse recepito l’accertamento del C.T.U., ritenuto dagli appellanti principali non corretto. Resisteva al gravame il (OMISSIS) spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale lamentava che il Tribunale fosse incorso in vizio di ultrapetizione, avendo ordinato in difetto di specifica domanda anche l’arretramento dei manufatti da lui realizzati all’interno della sua proprieta’. Con la sentenza oggi impugnata, n. 2033/2014, la Corte di Appello di Torino rigettava l’appello principale ed accoglieva l’incidentale, ritenendo che la domanda proposta dagli attori (di eliminazione delle opere realizzate dal (OMISSIS) oltre la linea di confine) non comprendesse anche l’arretramento a distanza legale dal confine dei manufatti realizzati dal (OMISSIS) all’interno della sua proprieta’.
Ricorrono per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) e (OMISSIS) affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe errato nel ravvisare l’ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice. Ad avviso dei ricorrenti, invero, la domanda da loro svolta – di regolamento dei confini e di eliminazione delle opere realizzate dal convenuto sulla loro proprieta’ – comprendeva logicamente anche la domanda di arretramento sino a distanza legale dal confine dei manufatti eretti dal (OMISSIS) all’interno del suo proprio fondo. Non vi sarebbe infatti ne’ diversita’ di petitum ne’ differenza di causa petendi, posto che il presupposto logico sarebbe sempre da ravvisare nell’accertamento del confine tra i due fondi.
La doglianza e’ infondata.
I ricorrenti deducono infatti (cfr. pag. 7 del ricorso) che pur avendo dedotto, nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, l’esistenza di opere realizzate dal convenuto a distanza non regolamentare dal confine, avevano poi concluso invocando soltanto l’abbattimento delle opere da quegli realizzate oltre il confine tra i due fondi, senza quindi spiegare alcuna domanda in relazione al rispetto della distanza legale dal confine.
Le due domande non possono essere ricondotte ad unita’, posto che quella esercitata in concreto dagli odierni ricorrenti presuppone uno sconfinamento, e quindi un illecito utilizzo del bene altrui, da parte del convenuto, mentre l’altra – avente ad oggetto l’arretramento a distanza legale dal confine – si riferisce ad interventi realizzati dal convenuto sulla sua proprieta’, la cui ragione di illiceita’ va individuata nel regime legale delle distanze dal confine e tra le costruzioni. Nel primo caso, quindi, viene in rilievo un atto (lo sconfinamento) da ritenere in se’ illecito, ove non autorizzato dall’avente diritto; nel secondo caso, invece, si configura un atto (la costruzione eseguita sul proprio fondo) di per se’ lecito, salvo che essa collida con le regole previste a tutela delle distanze legali.
La diversita’ dei presupposti logici e giuridici delle due domande non consente di ipotizzare alcuna forma di comunanza degli elementi costitutivi, ne’ alcun rapporto di continenza, ancorche’ parziale, tra di esse. Peraltro, va anche osservato che questa Corte ha si’ ritenuto ammissibile la modificazione della domanda con riferimento ad uno o entrambi i suoi elementi costitutivi (petitum e causa petendi) ma a condizione che la relativa facolta’ sia esercitata nelle forme previste dal rito, e segnatamente dall’articolo 183 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 (Rv. 635536): al riguardo, e’ doveroso rilevare che i ricorrenti non hanno dedotto di aver mai provveduto alla specificazione o alla modifica della loro originaria domanda nei modi e nelle forme previste dal rito.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 perche’ la Corte torinese avrebbe “ritenuto di omettere la trattazione di tutte le richieste dei ricorrenti, anche sulle domande non inerenti la valutazione di ultrapetizione” (cfr. pag. 8 del ricorso). Va premesso che il vizio di omesso esame puo’ essere dedotto unicamente con riferimento a fatti storici, e non a domande o ad istanze istruttorie, in relazione alle quali puo’ al massimo essere dedotta la violazione di una norma processuale.
Peraltro, la censura difetta anche di specificita’ posto che i ricorrenti non indicano quali sarebbero i fatti asseritamente non esaminati dalla Corte di Appello, ma si limitano a dedurre di aver chiesto la rinnovazione della C.Testo Unico e a dolersi del fatto che il giudice di appello non avrebbe preso in esame tale istanza. In proposito, e’ opportuno ribadire che la decisione sull’ammissibilita’, la rilevanza e la decisivita’ delle istanze istruttorie, e quindi sull’opportunita’ o meno di accoglierle, costituisce ambito riservato al giudice di merito, la cui valutazione non puo’ essere sottoposta a vaglio critico in questa sede. Peraltro, va anche rilevato che i ricorrenti deducono di aver invocato la rinnovazione della consulenza tecnica gia’ nel corso del giudizio di prime cure, ma non indicano precisamente in quale fase processuale tale istanza sarebbe stata formulata, non consentendo in tal modo alla Corte di verificarne la tempestivita’.
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli articoli 70 e 71 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ nel corso del giudizio di merito non sarebbe stata assicurata la partecipazione del P.M., il cui intervento era stato dai predetti espressamente richiesto.
La censura e’ infondata, poiche’ la partecipazione necessaria del P.M. e’ prevista esclusivamente per i giudizi indicati dall’articolo 70 c.p.c., commi 1 e 2, tra i quali non sono compresi quelli aventi ad oggetto la domanda di regolamento dei confini tra fondi privati.
La circostanza che gli odierni ricorrenti avessero depositato un esposto al giudice di prima istanza non costituisce motivo sufficiente per rendere necessaria la partecipazione del P.M. al giudizio, il cui oggetto rimane escluso dall’ambito dell’articolo 70 c.p.c., commi 1 e 2. Ne’ puo’ rappresentare, per altro verso, elemento idoneo a rendere opportuno l’intervento di cui al comma 3 del richiamato articolo 70 c.p.c., posto che l’interesse pubblico indicato dalla disposizione in commento non puo’ essere certamente identificato con quello della parte alla presa in considerazione dell’esposto da lei presentato.
L’esercizio della facolta’ di intervento di cui al comma 3 costituisce invero l’espressione di un potere discrezionale dell’ufficio del P.M., la cui scelta operata in concreto non puo’ essere utilmente sottoposta al vaglio critico di questa Corte.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *