Azione revocatoria ordinaria ed il credito derivante da un contratto di apertura di credito

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 gennaio 2023| n. 1414.

Azione revocatoria ordinaria ed il credito derivante da un contratto di apertura di credito

In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell’anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l’obbligo di restituzione diviene esigibile.

Sentenza|18 gennaio 2023| n. 1414.Azione revocatoria ordinaria ed il credito derivante da un contratto di apertura di credito

Data udienza 16 novembre 2022

Integrale
Tag/parola chiave: Azione revocatoria ordinaria – Artt. 2901, comma 1, nn 1 e 2, 1842 e 1843, cc – Anteriorità del credito rispetto all’atto – Conto correte collegato ad apertura di credito – Esigibilità del credito – Cass. Civ. Sez. Un. n. 24418/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 29970/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A./ quale procuratrice di (OMISSIS) S.p.A. rappresentante di (OMISSIS) S.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-ricorrente
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente
avverso la sentenza n. 1228/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 25/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;

Azione revocatoria ordinaria ed il credito derivante da un contratto di apertura di credito

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 787/2013, accolse la domanda ai sensi dell’articolo 2901 c.c. proposta da (OMISSIS) S.p.A. per conto di (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (la (OMISSIS) e il (OMISSIS) essendo coniugi, nonche’ i genitori delle altre (OMISSIS)) in relazione alla cessione da parte del (OMISSIS) alla (OMISSIS) dell’usufrutto di un immobile e alle figlie della nuda proprieta’ dello stesso immobile, effettuata con atto notarile del 29 novembre 2001.
Avendo proposto appello la (OMISSIS), ed avendo resistito (OMISSIS) S.p.A. (che aveva frattanto incorporato (OMISSIS) S.p.A.), mentre le altre parti rimanevano contumaci, la Corte d’appello di Genova accoglieva il gravame con sentenza del 25 luglio 2018, ritenendo non provata la sussistenza del credito quando era stato posto in essere l’atto, e precisamente la sua anteriore insorgenza rispetto a questo.
2. Ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, (OMISSIS) S.r.l., rappresentata da (OMISSIS) S.p.A. e, quale sua procuratrice, da (OMISSIS) S.p.A., avendo nelle more, il 20 dicembre 2017, (OMISSIS) ceduto a (OMISSIS) un portafoglio di crediti tra cui quello de quo e avendo (OMISSIS) incaricato (OMISSIS) a svolgere a suo nome e per suo conto tutta l’attivita’ necessaria per il recupero dei crediti e dei diritti essi collegati, e avendo a sua volta (OMISSIS) costituito sua procuratrice speciale (OMISSIS),cui ha conferito le medesime facolta’ a essa assegnate da (OMISSIS).
Si e’ difesa con controricorso la (OMISSIS).
Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Azione revocatoria ordinaria ed il credito derivante da un contratto di apertura di credito

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.,-Nell’unico motivo del ricorso, denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2901, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., in rapporto agli articoli 1842 e 1843 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto rilevante, ai fini dell’anteriorita’ del credito rispetto all’atto del 29 novembre 2001, il momento in cui il credito – insorgente dal contratto di conto corrente collegato all’ulteriore contratto di apertura di credito – diventa esigibile, e non quello in cui con l’accreditamento insorge l’apertura di credito.
3.1 La motivazione della Corte d’appello dichiara di fondarsi su S.U. 2 ottobre 2010 n. 24418,vperv, affermare che per un contratto di conto corrente, “specie se collegato ad un’apertura di credito”, il credito e’ esigibile dalla banca soltanto alla chiusura del credito) dir 1-‘9 la prescrizione del diritto derivante da conto corrente decorrete dalla chiusura del conto, id est “il momento in cui le pretese delle parti del rapporto possono essere azionate”, come insegna 4a’1b-Punto le invocate Sezioni Unite/a proposito dell’azione di ripetizione di indebito.
3.2 In tal modo, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale ha violato l’articolo 2901 c.c.: S.U. 24418/2010 è pronuncia inconferente perche’ si occupa, come rileva lo stesso giudice d’appello, “del momento in cui puo’ configurarsi un pagamento suscettibile di ripetizione in favore del correntista, ma nulla dice sul momento in cui sorge – nel rapporto di apertura di credito l’obbligazione e, quindi, la ragione di credito della banca”, sufficiente a legittimare l’azione pauliana della corte territoriale che avrebbe violato l’articolo 2901, nn. 1 e 2, prima parte, c.c. “laddove ha dato rilievo, ai fini della valutazione dell’anteriorita’ del credito, al momento della esigibilita’ di esso”, in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale per esercitare l’azione pauliana e’ necessaria soltanto l’esistenza di un credito, anche se litigioso (S.U. ord. 18 maggio 2004 n. 9440) o non esigibile (Cass. sez. 3, 22 gennaio 1999 n. 591).
In particolare, S.U. ord. 9440/2004 ha incluso nel requisito dell’azione pauliana il credito litigioso in base ad una “lettura evolutiva ed espansiva dell’articolo 2901 c.c., in virtu’ della quale al credito sottoposto a condizione sospensiva e’ stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale” affermando che l’articolo 2901 c.c. “accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’”. Non rileva pertanto il momento di esigibilita’ del credito, bensi’ il momento in cui sorge “l’obbligazione connessa all’apertura di credito”, esattamente come per la revocabilita’ degli atti dispositivi effettuati da un fideiussore; l’anteriorita’ del credito ex articolo 2901 c.c. (da cui dipende, ai sensi dell’articolo 2901, comma 1, n. 1,,(la necessaria prova del consilium fraudis) va dunque stabilita riguardo alla nascita dell’obbligazione e non alla sua esigibilita’, per cui insorge dal contratto stesso nel caso di credito derivante da apertura di credito o da affidamento bancario, irrilevante essendo l’utilizzazione di somme o la revoca del finanziamento.
Nel caso in esame, allora, il momento rilevante è quello dell’apertura di credito in conto corrente avvenuta il 28 gennaio 1987 e dell’anticipazione valutaria all’esportazione avvenuta il 5 maggio 2000, entrambe anteriori all’atto dispositivo.
4.L’articolo 2901 c.c. – che significativamente si innesta nel Capo Quinto, “Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, del Titolo Terzo, “Della responsabilita’ patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale”, e che segna l’ inizio della Seconda Sezione, “Dell’azione revocatoria” di tale Capo – dettante le “condizioni” dell’azione revocatoria che ovviamente gravano il “creditore”.
Secondo una concezione per cosi’ dire immediata dell’istituto, necessario requisito dell’azione revocatoria’ 1a sussistenza del credito; peraltro, al comma 1 il legislatore introduce dei limiti al requisito stesso, legittimando il creditore ad agire “anche se il credito e’ soggetto a condizione o a termine”. Sempre nel comma 1, sia nel n. 1 sia nel n. 2 si dettano le regole per l’esercizio di azione revocatoria avente ad oggetto nell’atto anteriore al sorgere del credito”.

Azione revocatoria ordinaria ed il credito derivante da un contratto di apertura di credito

E’ logico che, se l’azione revocatoria viene ontologicamente conformata in modo da tutelare anche da un atto anteriore al sorgere del credito, essa ha una natura piu’ lata anche di quanto apporta l’espressa inclusione, come requisito, del credito “soggetto a condizione o a termine”, ovvero del credito esistente anche se inesigibile.
5. Cio’ e’ stato da tempo recepito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, ritenendo tutelato anche il credito litigioso, ma non solo: anche un credito che ancora non esiste, prescindendo quindi da ogni profilo di esigibilita’ e ponendosi a monte rispetto al riferimento a condizione o a termine, perche’ si viene a concretizzare proprio la fattispecie di tutela nell’anteriorita’ del credito, che in quanto tale investe, logicamente, anche l'”atto anteriore” al credito stesso.
S.U. ord. 9440 del 2004 concerne ex professo una questione di diritto processuale, anziche’ di diritto sostanziale, ovvero l’applicabilita’ dell’articolo 295 c.p.c. nel senso di sospendere o meno il giudizio instaurato dall’azione revocatoria in attesa della definizione di un separato giudizio ove si sta accertando l’esistenza del credito in forza del quale si e’ agito ex articolo 2901 c.c., ovvero in presenza del c.d. credito litigioso; e l’esito e’ stato nel senso del diniego della necessita’ della sospensione.
6. Peraltro, nell’ampia motivazione dell’ordinanza le Sezioni Unite hanno affrontato la tematica sostanziale, scandagliando l’articolo 2901 c.c. laddove consente di agire in revocatoria “anche se il credito e’ soggetto a condizione o a termine” per stabilire se tale inciso include il credito litigioso, e giunge ad affermare che la giurisprudenza si e’ ampliata nella interpretazione della norma, per cui “al credito sottoposto a condizione sospensiva e’ stata equiparata la situazione del credito potenziale o eventuale, figura della quale e’ stata progressivamente dilatata l’estensione, fino a ricomprendervi anche il “credito litigioso””.
Non a caso, trattando questa tematica le Sezioni Unite invocano subito, quale primo (e maggiormente significativo) degli esempi di una siffatta dilatazione, Cass. sez.1, 12 giugno 1973 n. 1688, che in epoca ormai risalente gia’ aveva che, nel caso di apertura di credito bancario, la bancaaccreditante e’ ga legittimata ad agire ex articolo 2901 c.c. al momento dell’accreditamento, non occorrendo attendere il prelievo da parte del cliente, pur riconoscendo che solo al momento del prelievo e a causa di questo la banca assume il ruolo di creditore dell’accreditato (cosi’ infatti e’ la massima: “Nel contratto d’apertura di credito bancario la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza quella tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l’estremo della consegna; ed il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale puo’ l’accreditante dirsi creditore dello accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione. Tuttavia, in materia di azione revocatoria (articolo 2901 c.c.), trattandosi di verificare il presupposto della anteriorita’ del credito tutelato, l’aspetto cronologico della fattispecie delineata dalla norma citata, nel caso che dell’azione si avvalga l’accreditante, va apprezzato con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello successivo, dell’effettivo prelievo. Con la conseguenza che, anche anteriormente a questo, la banca accreditante puo’ tutelare le proprie ragioni con l’azione predetta, se di essa ricorrano gli altri presupposti.).
7. L’arresto del 1973 e’ rimasto tutt’altro che solitario, dal momento che sulla stessa linea si sono poste plurime ulteriori pronunce, benche’ quasi tutte specificamente attinenti alla posizione del fideiussore dell’accreditato (tra,ec massimati- conforme in toto e’ Cass. sez. 2, 3 febbraio 1993 n. 1327; applicano il principio relativamente alla posizione del fideiussore Cass. sez. 3, 27 giugno 2002 n. 9349, Cass. sez. 2, 7 luglio 2003 n. 10702, Cass. sez. 3, 9 aprile 2009 n. 8680, Cass. sez. 3, 29 gennaio 2010 n. 2066, Cass. sez. 3, 15 febbraio 2011 n. 3676, Cass. sez. 6-3, ord. 9 ottobre 2015 n. 20376, Cass. sez. 3, 19 gennaio 2016 n. 762 e Cass. sez. 6-3, ord. 3 giugno 2020 n. 10522).
S.U. ord. 9440/2004 afferma poi espressamente che la lata nozione di credito nell’articolo 2901 e’ “comprensiva della ragione di credito o della aspettativa di credito con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione”, ribadendo cosi’ una lettura articolata nelle sezioni semplici e ostacolata assai raramente (cfr. in particolare Cass. sez. 2, 30 luglio 2001 n. 10414, specificamente per il credito litigioso, ribadendone anche condizione dell’azione revocatoria e’ il credito eventuale o comunque una mera aspettativa di credito: “La natura di credito eventuale – che costituisce condizione dell’azione revocatoria sotto il profilo della legittimazione “ad causam” dell’attore – non puo’ riconoscersi al credito litigioso, non essendo configurabile un’aspettativa di diritto allorche’ il fatto genetico del vantato credito sia in contestazione e la fondatezza della pretesa creditoria sia ancora in corso di accertamento giudiziale; ne deriva, pertanto, che, costituendo l’esito di tale accertamento con efficacia di giudicato l’antecedente logico – giuridico necessario della pronuncia dell’azione revocatoria, il giudizio relativo a quest’ultima e’ soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia nella quale venga contestata l’esistenza del predetto credito, salva la valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi ove pendenti innanzi al medesimo giudice”).
8. La stabilita’ della interpretazione giurisprudenziale nel senso che anche una possibilita’ futura di credito legittima l’esercizio dell’azione pauliana non viene) intaccata dall’intervento nomofilattico invocato dalla Corte d’appello di Genova, S.U. 2 dicembre 2010 n. 24418 (tra le pronunce massimate, lo hanno seguito conformi Cass. sez. 1, 24 marzo 2014 n. 6857 e Cass. sez. 1, ord. 6 settembre 2019 n. 24051), citata per chiarire “se l’azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati su un’apertura di credito su conto corrente e chieda percio’ la restituzione”, si prescriva “dalla data di chiusura del conto o partitamente da quando e’ stato annotato in conto ciascun debito per interessi”. Si tratta evidentemente di una questione diversa, in quanto circoscritta ad un credito ontologicamente specifico, quello che ha ad oggetto la restituzione di un versamento indebito.
Con detta pronuncia ha affermato che, riguardo “il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile”, per cui il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione decorre “quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l’attore pretende essere indebito”, poiche’ anteriormente “non e’ configurabile alcun diritto di ripetizione”. E’ necessario quindi tenere conto della natura e del funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente e’ regolata; e dagli articoli 1842 e 1843 c.c. si desume che “l’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente puo’ utilizzare”, durante il rapporto potendo ripristinarla del tutto o parzialmente con “versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli”. Se poi durante l’apertura di credito “il correntista non si sia avvalso della facolta’ di effettuare versamenti”, – rilevano ancora le Sezioni Unite del 2010 – egli nulla deve pagare prima della chiusura; pertanto “qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, l’eventuale azione di ripetizione d’indebito non potra’ che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincera’ percio’ a decorrere il relativo termine di prescrizione” (cosi’ a pagina 12 della motivazione dell’intervento nomofilattico).
9. E’ evidente, dunque, che le Sezioni Unite del 2010, dirimendo questa fattispecie resa particolare dall’entitàdell’indebito, non incidono (come invece ha ritenuto la corte territoriale ligure) sulla consolidata giurisprudenza che, interpretando in base ad una ratio gia’ emergente dalla letterale formulazione del comma 1 dell’articolo 2901 c.c. ‘‘ut supra’ rilevato, consente di esercitare l’azione pauliana anche quando il credito e’ ancora una mera potenzialita’, e quindi a monte persino del credito litigioso come pure di quello sottoposto a termine e condizione.
Ai fini dell’esercizio di questo strumento di tutela ontologicamente e radicalmente preventiva, infatti, l’articolo 2901 c.c. fornisce “una nozione lata di credito comprensiva della ragione o aspettativa” (come nota, di recente, Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2020 n. 4212). La tutela, si puo’ logicamente concludere, e’ preventiva tanto quanto eventuale e’ il credito che ne e’ l’oggetto.
10. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spes4-alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,ralla Corte d’appello di Genova.

 

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