Nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11792.

La massima estrapolata:

Nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell’appello, con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti, non ha luogo una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca.

Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11792

Data udienza 14 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2076/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1044/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 30/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2722/13 il Giudice di pace di Casoria rigetto’ la domanda proposta dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) e volta ad ottenere una integrazione del compenso giudiziale loro liquidato in un precedente giudizio, dinanzi al medesimo giudice, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dai predetti coniugi per infiltrazioni d’acqua provenienti da parti comuni del condominio.
Avverso la sentenza di primo grado i soccombenti proposero appello.
Gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero il rigetto dell’impugnazione e la condanna degli appellanti per lite temeraria.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza pubblicata il 30 giugno 2016, rigetto’ l’appello, rigetto’ la domanda di condanna ex articolo 96 c.p.c., proposta dagli appellati nei confronti degli appellanti e compenso’ le spese di lite, “attesa la soccombenza reciproca”.
Avverso la sentenza del Tribunale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
2. Con quello che in ricorso viene indicato come primo motivo, rubricato “sulla proponibilita’, procedibilita’ ed ammissibilita’ del ricorso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, il ricorrente si limita a rappresentare che la sentenza impugnata non e’ stata notificata e che non sono decorsi, alla data della notifica del ricorso sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Trattasi, all’evidenza, di un non motivo e, pertanto, come tale esso e’ inammissibile.
3. Con il secondo motivo, rubricato “sul rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c.: omessa, contraddittoria ed irragionevole motivazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, il ricorrente lamenta l’illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione addotta dal Tribunale nella parte in cui si fa riferimento alla “complessita’ della questione giuridica posta a base del gravame” il che porterebbe ad “escludere che gli appellanti abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave”.
3. 1. Il motivo e’ inammissibile.
3.2. Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 30 giugno 2016, nella specie trova applicazione l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Alla luce del testo di detta norma nella formulazione novellata ed attualmente vigente, applicabile – come gia’ evidenziato – nella specie ratione temporis, non e’ piu’ configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo articolo 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E cio’ in conformita’ al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la gia’ richiamata riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cosi’ come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nella specie, con le censure formulate nell’illustrazione del motivo all’esame, il ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui al novellato n. 5 dell’articolo 360 del codice di rito, ripropone, come peraltro chiaramente indicato gia’ nella rubrica del motivo all’esame, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile ratione temporis.
3.3. A quanto precede deve aggiungersi che, con il motivo all’esame, l’ (OMISSIS) censura, in sostanza, le valutazioni di merito operate dal Tribunale, il che non e’ consentito in questa sede.
3.4. Va, infine, evidenziato che la memoria non puo’ integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiche’ assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano gia’ stati ritualmente – cioe’ in maniera completa, compiuta e definitiva enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimita’, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione, e di confutare le tesi avversarie (Cass., sez. un., 15/05/2006, n. 11097; Cass., ord., 18/12/2014, n. 26670; Cass. 25/02/2015, n. 3780); pertanto, con la memoria non e’ possibile integrare i motivi del ricorso per cassazione, come si tende di fare, invece/ nella specie, laddove in memoria si lamenta per la prima volta espressamente “un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
4. Con il terzo motivo, rubricato “illegittima, contraddittoria ed illogica compensazione delle spese di lite: inesistenza assoluta di soccombenza reciproca”, il ricorrente, oltre a lamentare vizi motivazionali, si duole della compensazione delle spese operata dal Tribunale sulla base di una ritenuta soccombenza reciproca, stante il rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c., proposta dagli appellati, trattandosi di domanda non attinente al merito della controversia, e a tale ultimo riguardo l’ (OMISSIS) evidenzia che gli appellanti non avevano proposto alcun appello incidentale, sicche’, in mancanza di domande di merito reciproche contrapposte tra loro, non sussisterebbe alcuna soccombenza reciproca e, conseguentemente, non avrebbe potuto essere disposta la compensazione delle spese.
4.1. Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte fondato.
4.2. Sono, infatti, inammissibili le censure motivazionali proposte per le ragioni gia’ espresse, con riferimento al secondo motivo, al § 3.2..
4.3. Sono, invece, fondate le censure con le quali il ricorrente lamenta, in sostanza, nella specie la violazione dell’articolo 92 c.p.c..
Il Collegio ben conosce la sentenza 14/10 2016, n. 20838, con cui questa Corte ha affermato che il rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c., malgrado l’accoglimento di quella principale proposta dalla stessa parte, configura un’ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., atteso che, in applicazione del principio di causalita’, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.
Questo stesso Collegio, tuttavia, ritiene di aderire al diverso e piu’ recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex articolo 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, ne’ in primo grado ne’ in appello, sicche’ non puo’ giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’articolo 92 c.p.c. (Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532).
Ed invero, stante la natura meramente accessoria della domanda ex articolo 96 c.p.c., rispetto all’effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria, anche se non sufficiente, per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l’illecito processuale), nel caso – come quello all’esame – di rigetto della domanda ex articolo 96 c.p.c., proposta dagli appellati e di rigetto dell’appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non da’ luogo ad una ipotesi di pluralita’ di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado.
5. Conclusivamente, devono essere dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; va accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Napoli Nord in persona di diverso magistrato.

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