Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l’atto di costituzione in mora proveniente dal creditore

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 16 maggio 2018, n. 11966.

La massima estrapolata:

Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l’atto di costituzione in mora proveniente dal creditore e’ parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell’impresa gia’ ammessa alla procedura, perche’ essa non puo’ piu’ eseguire pagamenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, – che richiama la L.Fall., articolo 44, sia se indirizzato al suo commissario straordinario, il quale non ha la libera disponibilita’ dei diritti e degli obblighi dell’impresa in procedura, determinando l’interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo.

Ordinanza 16 maggio 2018, n. 11966

Data udienza 16 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17251/2012 R.G. proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria (C.F. (OMISSIS)), in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Ro (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositato il giorno 7 giugno 2012, nel procedimento iscritto al n.r.g. 5945/2011.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2018 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose opposizione avverso lo stato passivo della (OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria (di seguito breviter (OMISSIS)), in relazione al credito di natura risarcitoria, nascente dall’infortunio sul lavoro subito quando era ancora alle dipendenze della societa’ poi dichiarata in stato di insolvenza.
Con decreto depositato il giorno 7 giugno 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respinse integralmente l’opposizione, affermando che il credito era andato prescritto, essendo decorsi oltre dieci anni dal primo atto interruttivo della prescrizione, non risultando in atti prova dell’avvenuta comunicazione al datore di lavoro dell’invito a comparire per il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla competente direzione provinciale del lavoro; in ogni caso, soggiunse il giudice di merito, non poteva invocarsi, quale idoneo atto interruttivo, la diffida ricevuta direttamente dal commissario straordinario della (OMISSIS) quando quest’ultima era stata gia’ sottoposta alla procedura concorsuale.
Avverso il detto decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui resiste con controricorso la (OMISSIS).
Le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 – bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce il ricorrente violazione dell’articolo 410 c.p.c., comma 2, nonche’ degli articoli 1219, 2943 e 2945 c.c., avendo il tribunale erroneamente ritenuto che la prescrizione del credito non fosse stata interrotta, attraverso la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente in seno al verbale di comparizione delle parti, nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione espletato innanzi alla direzione provinciale del lavoro.
Con il secondo motivo lamenta violazione del Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, articolo 40, del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, articolo 2, comma 2-bis, nonche’ degli articoli 1219 e 2943 c.c., poiche’ il giudice di merito ha affermato che la diffida ricevuta dal commissario straordinario della (OMISSIS), non costituiva atto idoneo ad interrompere la prescrizione, pure essendo invece il detto commissario dotato di poteri dispositivi dei diritti della societa’.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice omesso di considerare che anche gli amministratori della societa’ posta in amministrazione straordinaria avevano ricevuto una diffida, analoga a quella pervenuta al suo commissario straordinario, idonea quindi ad interrompere il decorso della prescrizione.
2. Ragioni di priorita’ logica suggeriscono di esaminare prima il secondo e il terzo motivo del ricorso, che sono all’evidenza connessi e parimenti infondati.
2.1. E’ noto il consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale soltanto la presentazione della domanda di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio L.Fall., ex articolo 94, determina l’interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall’articolo 2945 c.c., comma 2, (Cass. 20/11/2002, n. 16380; Cass. 06/02/2002, n. 1586; Cass. 11/09/1997, n. 8990; Cass. 22/11/1990, n. 11269).
Invero, la costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescrizione non e’ compatibile con la pendenza della procedura fallimentare – e lo stesso discorso, ovviamente, vale per l’amministrazione straordinaria ex Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, cui e’ stata assoggettata l’odierna controricorrente -, perche’ il fallimento e’ un procedimento esecutivo concorsuale, nel quale i creditori del fallito debbono presentare domanda agli organi fallimentari per il pagamento dei loro crediti secondo le forme previste dalla L.Fall., articoli 93, 101 e 103, mentre i debiti pecuniari si considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.
Sicche’ sarebbe del tutto inefficace un atto di costituzione in mora compiuto nei confronti di una societa’ gia’ fallita che, ai sensi della L.Fall., articolo 44, non puo’ eseguire pagamenti o comunque atti di adempimento opponibili alla massa, come sarebbe parimenti inefficace un atto di costituzione in mora, per debiti della societa’ in procedura, compiuto nei confronti del curatore, il quale non ha la libera disponibilita’ dei diritti e degli obblighi della societa’ fallita (vedi Cass. n. 1586 del 2002, cit.).
Del resto, questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire, con riferimento alla soppressa amministrazione controllata L.Fall., ex articolo 191, in cui l’imprenditore pacificamente non era privato della titolarita’ della propria impresa (tanto da conservare la capacita’ processuale attiva e passiva in relazione ai giudizi gia’ iniziati) ed il commissario giudiziale non aveva poteri dispositivi del patrimonio di detto debitore, che detto organo – essendo privo della legittimazione a porre in essere atti che, in qualche modo, potessero incidere sul patrimonio dello stesso debitore assoggettato alla procedura – non poteva rendersi destinatario di atti interruttivi della prescrizione (cosi’ Cass. 04/06/2007, n. 12953).
2.2. Deve allora affermarsi il seguente principio di diritto: “Nel caso di impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l’atto di costituzione in mora proveniente dal creditore e’ parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell’impresa gia’ ammessa alla procedura, perche’ essa non puo’ piu’ eseguire pagamenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 49, – che richiama la L.Fall., articolo 44, sia se indirizzato al suo commissario straordinario, il quale non ha la libera disponibilita’ dei diritti e degli obblighi dell’impresa in procedura, determinando l’interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo”.
2.3. Nella vicenda che ci occupa, diviene di conseguenza irrilevante la circostanza che, in data 19 novembre 2010, il ricorrente abbia notificato sia al commissario straordinario della (OMISSIS), che agli amministratori della medesima societa’ gia’ in amministrazione straordinaria, una diffida e messa in mora in relazione al credito risarcitorio per cui e’ lite, in quanto la domanda di insinuazione al passivo risulta depositata innanzi alla cancelleria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere soltanto il successivo 16 dicembre 2010, quando erano gia’ decorsi oltre dieci anni dalla data in cui il lavoratore e la societa’ – allora in bonis – comparvero (il precedente 20 novembre 2000) davanti alla direzione provinciale del lavoro di Padova per il tentativo obbligatorio di conciliazione; dies a quo questo, da cui occorre far decorrere, secondo la tesi del medesimo (OMISSIS), una nuova prescrizione decennale.
3. Alla luce di quanto sopra, il primo motivo resta inammissibile per difetto di interesse, essendo decorso – come visto sopra – oltre un decennio dalla comparizione delle parti innanzi alla direzione provinciale del lavoro, data alla quale il ricorrente, proprio attraverso il motivo in discussione, intende fare risalire il precedente atto interruttivo della prescrizione del suo diritto al risarcimento del danno subito.
4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

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