La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sè

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19105.

La massima estrapolata:

La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sè, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa.

Ordinanza 18 luglio 2018, n. 19105

Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29263-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1614/2017 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) propone due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina in unico grado n. 1614 del 2017, depositata l’8.6.2017, non notificata, nei confronti di (OMISSIS).
L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Questa la vicenda, per quanto qui interessa:
– la (OMISSIS) provvedeva a notificare al marito sig. (OMISSIS) il verbale di separazione consensuale omologato, e poi il decreto di revisione dell’assegno di mantenimento e il successivo decreto presidenziale di parziale modifica delle condizioni economiche della separazione emesso nel corso del procedimento di divorzio;
– a fronte del mancato adempimento del marito, gli notificava il precetto, nel quale menzionava i titoli e la loro avvenuta notifica;
– il (OMISSIS) proponeva opposizione a precetto, deducendo che il precetto non conteneva l’indicazione della data in cui era avvenuta la notificazione dei titoli;
– il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi, rilevando che la copia notificata dell’atto di precetto era priva della indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi e quindi nulla per violazione dell’articolo 480 c.p.c., nullita’ non sanata con il raggiungimento dello scopo, in quanto lo scopo sarebbe stato il pagamento della somma precettata, e non la proposizione della opposizione, proposta proprio per far rilevare la nullita’ stessa.
Con il primo motivo di ricorso, la signora (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 156 c.p.c., u.c., in quanto i titoli esecutivi erano stati regolarmente notificati, prima della notifica del precetto, e la proposizione dell’opposizione ex articolo 617, era idonea a produrre l’effetto di sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Richiama Cass. n. 25900 del 2016 e sostiene che, in questo caso, la stessa proposizione dell’opposizione a precetto consente di ricostruire che, benche’ esistesse il vizio formale della mancata indicazione nella copia notificata del precetto della data di notifica dei titoli, la notifica precedente fosse avvenuta, e non era stata minimamente messa in discussione, e pertanto che lo scopo di dare al debitore la possibilita’ di pagare spontaneamente dopo la notifica del titolo era stato comunque raggiunto, come pure era stata data conoscenza al debitore della volonta’ del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
Il motivo e’ fondato.
Come gia’ affermato da Cass. n. 25900 del 2016, “La disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicche’ con l’opposizione ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., non possono farsi valere vizi, quali la nullita’ della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, quando sanati per raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c., u.c., in virtu’ della proposizione dell’opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo prova evidente del conseguimento della finalita’ di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Ne’, in contrario, vale invocare il disposto dell’articolo 617 c.p.c., comma 2, attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione, per la sua gravita’, si traduce nella inesistenza della medesima, cosi’ come la circostanza che, per effetto della nullita’ della notificazione, possa al debitore attribuirsi un termine inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall’articolo 480 c.p.c.”.
L’applicabilita’ del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo grazie alla proposizione della opposizione a precetto e’ stato` ammesso, da questa Corte fin da Cass. n. 700 del 1971, secondo la quale l’opposizione al precetto, ex articolo 617 c.p.c., sana la nullita’ del precetto stesso, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo in virtu’ del principio di ordine generale, sancito dall’articolo 156 c.p.c., secondo il quale la nullita’ non puo’ essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (nella fattispecie, la sussistenza della nullita’ del precetto era stata anche esclusa, giacche nel contesto del precetto risultava individuato il titolo, sentenza esecutiva regolarmente notificata, in base al quale si era proceduto alla esecuzione).
Si aggiunga che l’opponente non lamenta neppure di aver subito un particolare pregiudizio, a seguito della irregolarita’ formale dell’atto, ed in particolare di aver riportato un pregiudizio non sanabile a mezzo della proposizione dell’opposizione, quale avrebbe potuto, in ipotesi, essere quello di non poter disporre di un congruo termine per adempiere, tra la notifica del precetto e l’inizio dell’opposizione. Nel caso in esame, infatti, il debitore ha ricevuto la notifica dei titoli (perche’ non lo contesta) precedentemente al precetto.
Si e’ gia’ in passato piu’ volte affermato che l’omessa o inesatta indicazione nell’atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullita’ dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente (Cass. n. 8506 del 1991 e Cass. n. 3321 del 1992).
Puo’ di conseguenza affermarsi che la presenza di irregolarita’ formali nel precetto puo’ ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarita’ formale in se’, senza lamentare alcun pregiudizio ai suoi diritti, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarita’ stessa (nel caso di specie, l’opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che la precedente notifica -fosse stata effettuata, e neppure di averla ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, ne’ di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata).
Il secondo motivo formalmente denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c., ma in realta’ non lamenta la violazione del principio della soccombenza ma l’esito a se’ negativo della causa, in conseguenza del quale – ed in corretta applicazione del principio della soccombenza – e’ stata condannata a pagare. Esso e’ comunque assorbito dall’accoglimento del primo.
Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, assorbito il successivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Messina in diversa composizione.

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