In caso di istanza di rimborso derivante da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo risultante al momento del saldo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19594.

La massima estrapolata:

In caso di istanza di rimborso derivante da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo risultante al momento del saldo, il termine di decadenza di diciotto mesi deve farsi decorrere dal versamento del saldo, salvo il caso in cui i singoli versamenti in acconto, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti.

Ordinanza 24 luglio 2018, n. 19594

Data udienza 12 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23120/11 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 195/04/10 depositata in data 24 giugno 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello;

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS), premesso che, quale proprietaria di immobile avente interesse storico-artistico, aveva presentato tre istanze di rimborso Irpef per gli anni di imposta 1996, 1997 e 1998 giustificate dal fatto che le somme versate erano state erroneamente calcolate in relazione ai canoni di affitto anziche’ alla rendita catastale, ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale, la quale lo accoglieva, respingendo la eccezione di intempestivita’ delle istanze presentate negli anni 1996 e 1997, sollevata dalla Agenzia delle Entrate.
La decisione di primo grado, a seguito di appello proposto dall’Ufficio, il quale ribadiva che la richiesta di rimborso relativa agli anni 1996 e 1997 era tardiva, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale.
Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, con sentenza n. 29226/08, questa Corte, dopo avere enunciato il principio di diritto, secondo cui il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, mentre decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, gia’ all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, cassava la sentenza con rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio, alla quale demandava di verificare, in conformita’ all’enunciato principio, in quale misura, all’atto della loro effettuazione, i versamenti in acconto risultassero parzialmente o totalmente non dovuti.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte della contribuente, la Commissione Tributaria regionale, in sede di rinvio, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Osservava che, poiche’ nel caso in esame si trattava di versamenti in eccedenza, il termine di decadenza iniziava a decorrere dal giorno del versamento degli acconti, con la conseguenza che il rimborso non era dovuto, per intervenuta decadenza dal relativo diritto, sia riguardo all’anno di imposta 1996 sia riguardo all’anno d’imposta 1997, atteso che le relative istanze erano state tardivamente presentate.
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 380-bis c.p.c..
La Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione e memoria ex articolo 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente – deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1 e articolo 394 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – lamenta che la sentenza impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, in quanto il giudice di appello, pur avendo accertato che il diritto al rimborso deriva da una “eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti”, ha affermato che il dies a quo del termine decadenziale del suddetto diritto deve farsi decorrere del versamento degli acconti.
2. Con il secondo motivo – rubricato: insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio – la ricorrente censura la sentenza per non avere la Commissione regionale esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a considerare i versamenti in acconto effettuati dalla contribuente per le annualita’ 1996 e 1997 non dovuti nell’an e nel quantum gia’ all’atto della loro effettuazione, nonostante le specifiche deduzioni ed allegazioni difensive addotte nel corso del giudizio di merito.
3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 384 c.p.c., comma 2 e articolo 394 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo alla questione della tempestivita’ delle istanze di rimborso relative ai versamenti a saldo – la ricorrente deduce che il thema decidendum devoluto con la sentenza di annullamento alla cognizione del giudice di rinvio era circoscritto, previa applicazione del principio di diritto, all’accertamento della tempestivita’ delle istanze di rimborso rispetto ai singoli versamenti in acconto, non essendo in contestazione la tempestivita’ della richiesta di rimborso del saldo versato per gli anni 1996 e 1997.
I giudici di appello, invece, secondo la prospettazione della ricorrente, travalicando i limiti dell’accertamento loro demandato, hanno rimesso in discussione la questione della tempestivita’ delle istanze di rimborso anche in relazione ai versamenti a saldo effettuati per le annualita’ in contestazione.
4. Il primo motivo e’ fondato, con assorbimento degli altri due motivi.
4.1. In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti gia’ compresi nell’ambito di tale enunciazione (Cass. n. 20981 del 16/10/2015; n. 17353 del 23/7/2010).
La C.T.R., dopo avere accertato che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di “versamenti in eccedenza”, ha affermato che il termine di decadenza di diciotto mesi previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, all’epoca vigente, inizia a decorrere dal giorno di versamento degli acconti, con la conseguenza che, riguardo agli anni di imposta 1996 e 1997, le relative istanze di rimborso devono considerarsi tardive.
Cosi’ motivando, i giudici di rinvio hanno violato il principio di diritto a cui erano tenuti ad uniformarsi, secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 38 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’ “an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non puo’ che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, gia’ all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiche’ in questa ipotesi l’interesse e la possibilita’ di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento” (Cass. n. 13479 del 26/5/2008; n. 9885 del 20/6/2003).
Infatti, in applicazione di tale principio di diritto, in caso di istanza di rimborso derivante da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo risultante al momento del saldo, il termine di decadenza di diciotto mesi deve farsi decorrere dal versamento del saldo, salvo il caso in cui i singoli versamenti in acconto, gia’ all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiche’ in questa ultima ipotesi, sorgendo l’interesse a richiedere il rimborso dal giorno del singolo versamento, e’ da tale momento che inizia a decorrere il termine di decadenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che, facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato, dovra’ procedere al riesame, nonche’ provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria regionale del Lazio, in diversa compensazione, che provvedera’ anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.

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