Una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17100.

La massima estrapolata:

Una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17100

Data udienza 7 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11675-2014 proposto da:
(OMISSIS) B.V. (gia’ (OMISSIS) N.V.). societa’ soggetta a direzione e coordinamento di (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. Unipersonale in Liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1161/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Corte d’appello di Milano con la sentenza di cui in epigrafe, per quel che ancora e’ di utilita’, salvo un marginale implemento del complessivo ammontare dovuto, rigettata l’impugnazione della (OMISSIS) N.V. e accolta quella incidentale della s.r.l. (OMISSIS), confermo’ la statuizione di primo grado, che aveva condannato la (OMISSIS) a corrispondere la somma di Euro 544.268,12 alla s.r.l. (OMISSIS), che della prima era stata agente, a titolo d’indennita’ di mancato preavviso e di scioglimento del rapporto, nonche’ per provvigioni maturate e non ancora corrisposte;
che, pertanto, non aveva trovato accoglimento la prospettazione della (OMISSIS), la quale aveva receduto dal rapporto addebitando alla societa’ agente di avere assunto, in violazione del contratto, incarichi di agenzia e di commercializzazione di prodotti identici o simili a quelli oggetto dell’accordo;
ritenuto che (OMISSIS) ricorre avverso la statuizione d’appello illustrando due motivi di censura;
che la controparte non ha svolto difese in questa sede;
ritenuto che con il primo motivo viene denunziata violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2119 cod. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, affermandosi che con la lettera di recesso per giusta causa dell’8/3/2002 era stata contestata alla societa’ agente la grave e reiterata violazione dei patti negoziali, per avere il rappresentante legale di quest’ultima tenuto condotte concorrenziali vietate (in particolare assumendo l’incarico di amministratore delegato della s.r.l. (OMISSIS), che si occupava di rappresentanze in materia di telecomunicazioni e di telefonia, di amministratore della (OMISSIS) s.r.l. e di amministratore e socio della (OMISSIS) s.r.l., la quale intratteneva rapporti con la concorrente (OMISSIS), attraverso la (OMISSIS) s.r.l.), che avevano trovato riscontro nella documentazione prodotta (certificati della competente C.C.I.A.A.);
considerato che la doglianza e’ destituito di giuridico fondamento in quanto:
a) la evocazione delle norme regolanti i diritti nascenti dall’obbligazione del caso (nella specie l’articolo 2119 cod. civ.) percio’ solo non determina nel giudizio di legittimita’ lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente;
b) diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione (rimasta implicita) dell’articolo 116 cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);
c) la sentenza impugnata con puntualita’ chiarisce che non era rimasto provato che le societa’ indicate dall’appellante avessero svolto, in concreto, attivita’ concorrenziale, essendosi accertato che queste o non avevano l’oggetto sociale denunziato oppure esso era ricavabile da un oggetto sociale amplissimo, senza che fosse stata dimostrata la concreta attivita’ concorrenziale, sicche’, per un verso, la critica si mostra aspecifica, poiche’ non si misura con la motivazione, e, per altro verso, postula una insussistente omissione d’esame;
considerato che anche il secondo subordinato motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1751 cod. civ., siccome novellato con Decreto Legislativo n. 303 del 1991 e Decreto Legislativo n. 65 del 1999, nonche’ omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza impugnata, nel giudizio di equita’ finalizzato all’accertamento dell’an e del quantum dell’indennita’ prevista dalla norma, tenuto conto di premi, gare e incentivi assegnati nel corso degli anni all’agente, non coglie nel segno: la elargizione dei prospettati fringe benefit viene esclusa dalla sentenza d’appello perche’ rimasta indimostrata e la generica replica della ricorrente, secondo la quale la erogazione era “pacifica e non contestata”, e’ destituita di sufficiente specificita’, rinviando essa a criptici e assiomatici richiami di atti processuali della controparte, neppure sottoposti al Giudice dell’appello; richiami la cui pertinenza dimostrativa rimane inesplicata, con la conseguenza che a cercarne il fondamento il giudice di legittimita’ smarrirebbe il proprio ruolo: assume il ricorso che “di compensi corrisposti per “Gare”” parla l’avversa difesa nell’atto di citazione e nel capitolato di prova per testi, ma non chiarisce se si tratti di richiami approssimativi e generici o, al contrario d’indicazioni puntuali, apprezzabili per il fine di cui s’e’ detto;
considerato che nulla va disposto per le spese non avendo la (OMISSIS) svolto difese in questa sede;
considerato che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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