Il giudizio promosso con l’azione revocatoria non e’ soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull’accertamento del credito

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17110.

La massima estrapolata:

Il giudizio promosso con l’azione revocatoria non e’ soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull’accertamento del credito, essendo sufficiente, per l’esperimento dell’azione ex articolo 2901 c.c., l’esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente. Cio’ in quanto la definizione della controversia sul credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria.
L’accertata inesistenza del credito, infatti, potra’ soltanto rendere inutile l’azione revocatoria intrapresa ed accolta in relazione a detto credito, per cui e’ da escludere l’eventualita’ di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza che neghi l’esistenza del credito.

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17110

Data udienza 29 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8349-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il 23/02/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MISTRI CORRADO, che ha chiesto che l’istanza di regolamento necessario di competenza venga accolta, con conseguente annullamento dell’ordinanza di sospensione del procedimento pronunciata in data 23 febbraio 2017, ai sensi dell’articolo 295 cod. proc. civ., dal Tribunale di FERRARA in composizione monocratica nel procedimento n. 2843/2015 R.G., cosi’ disponendosi per l’effetto la prosecuzione del giudizio sospeso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La (OMISSIS) s.s. e altri propongono istanza di regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., sulla base di unico motivo, avverso l’ordinanza Trib. Ferrara del 23/2/2017 con la quale il Tribunale ha disposto la sospensione, ex articolo 295 c.p.c., del procedimento promosso dal sig. (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) s.s. e altri 9 convenuti a seguito della proposizione di un’azione revocatoria ex articolo 2901 c.c., in attesa che vengano definiti gli altri procedimenti aventi ad oggetto l’accertamento della qualita’ di creditore del sig. (OMISSIS) nei confronti del sig. (OMISSIS).
Si costituiscono con memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c. il (OMISSIS) e altri.
Con requisitoria scritta d.d. 5/10/2017 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti denunziano la “violazione e falsa applicazione” dell’articolo 295 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che il Tribunale di Ferrara abbia erroneamente disposto la sospensione ex articolo 295 c.p.c. del procedimento pendente a seguito della proposizione di azione revocatoria da parte del (OMISSIS) in attesa della definizione dei paralleli procedimenti di accertamento della qualita’ di creditore in capo all’attore nei confronti del convenuto (OMISSIS), laddove tale accertamento non costituisce “l’antecedente logico-giuridico dell’azione revocatoria”.
Lamentano che il Tribunale abbia disposto la sospensione nonostante i giudizi la cui definizione e’ stata ritenuta pregiudiziale si stiano svolgendo “tra parti diverse” da quelle del procedimento sospeso.
Lamentano non aver il Tribunale correttamente applicato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, qualora esista un rapporto di pregiudizialita’-dipendenza tra due giudizi, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato e’ possibile solo, eventualmente, ai sensi dell’articolo 337 c.p.c., comma 2.
Lamentano infine che il Tribunale non abbia considerato che l’azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. sia esperibile anche in virtu’ di un credito c.d. “litigioso”, cosi’ come affermato nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9440/2004, stante che l’accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell’azione revocatoria in relazione al credito contestato e’ inidoneo a costituire titolo valido per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del terzo acquirente.
Il motivo e’ fondato e va accolto.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, il giudizio promosso con l’azione revocatoria non e’ soggetto a sospensione necessaria ex articolo 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull’accertamento del credito, essendo sufficiente, per l’esperimento dell’azione ex articolo 2901 c.c., l’esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente. Cio’ in quanto la definizione della controversia sul credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (v. Cass., 26/01/2012, n. 1129; Cass., 17/7/2009 n. 16722; Cass. 10/3/2006 n. 5246; Cass. 24/2/2000 n. 2104).
L’accertata inesistenza del credito, infatti, potra’ soltanto rendere inutile l’azione revocatoria intrapresa ed accolta in relazione a detto credito, per cui e’ da escludere l’eventualita’ di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza che neghi l’esistenza del credito.
Il giudizio promosso con l’azione revocatoria dal sig. (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 2901 c.c., pertanto, non e’ soggetto a sospensione necessaria a norma dell’articolo 295 c.p.c. in pendenza del giudizio di accertamento della qualita’ di creditore del sig. (OMISSIS) nei confronti del sig. (OMISSIS).
Conclusivamente, e’ disposta la prosecuzione del giudizio in corso.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’istanza e dispone la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Ferrara. Spese rimesse.

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