Inammissibile il ricorso in cassazione per aver il ricorrente inserito nel corpo del ricorso la fotoriproduzione degli atti del processo impiegando sessantotto pagine (su ottantadue totali)

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10493.

Le massime estrapolate

Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.
La funzione cui assolve il requisito in parola serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilita’, non puo’ distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente, occorrendo precisare che, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora “viva o meno”, ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.
Nel caso di specie avendo il ricorrente inserito nel corpo del ricorso la fotoriproduzione degli atti del processo (il che, peraltro, non ne comporta di per se’ l’indefettibile inammissibilita’: v. ad es., Cass., sez. un., n. 4324 del 2014, Cass. n. 18363 del 2015 e, piu’ recentemente, con specifico riguardo a foto e documenti, Cass. n. 12415 del 2017), egli abbia ecceduto nel riportare, in modo meticoloso, ogni singolo accadimento processuale, senza alcuna necessita’.
Infatti, nonostante la vicenda in esame non possa connotarsi per particolare complessita’, gli odierni ricorrenti hanno impiegato ben sessantotto pagine (su ottantadue totali) per spiegare l’intero svolgimento dei gradi di merito, in modo tale da escludere la sussistenza della sommarieta’ di cui alla norma in questione. Una tale tecnica espositiva ha reso particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere.

Ordinanza 3 maggio 2018, n. 10493

 

Data udienza 18 gennaio 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

 

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23863-2013 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocati (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 221/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARI, depositata il 23/07/2012;
letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato il 6 ottobre 1995, i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano innanzi al Tribunale di Sassari (OMISSIS), fratello dell’attore, e la coniuge (OMISSIS), esponendo che attraverso successivi atti di compravendita gli attori, unitamente ai convenuti, avevano acquistato la proprieta’ indivisa dell’area edificabile, e dell’annesso fabbricato (non censito) siti in localita’ (OMISSIS); che l’area era ancora di proprieta’ comune, avendo i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) sempre rifiutato di pervenire a una divisione consensuale; che i convenuti medesimi avevano intrapreso delle opere di costruzione sul terreno comune senza il preventivo assenso degli altri condomini e violando i loro diritti.
Sulla base di tali assunti, gli attori formulavano le conclusioni chiedendo la divisione dei suddetti beni, attribuendone una quota pari ai diritti da ciascuno dei condividenti vantati, con riserva di rendiconto a carico dei convenuti, che avevano utilizzato fino a quel momento sia il terreno che il fabbricato sullo stesso insistente.
Si costituivano (OMISSIS) ed (OMISSIS), non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione; (OMISSIS) assumeva peraltro di aver anticipato tutte le spese necessarie per l’acquisto delle porzioni immobiliari dai precedenti proprietari, per la demolizione del vecchio capannone di mq 170 e per l’edificazione del nuovo, di mq 1800, nonche’ per il pagamento dell’indennita’ di avviamento commerciale di Lire 20.000.000 al conduttore del vecchio capannone. Chiedevano, quindi, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della meta’ di quanto pagato da (OMISSIS) nell’interesse comune – detratta la somma di Lire 110.000.000, gia’ corrispostagli dal (OMISSIS) – da commisurarsi al valore della meta’ dell’intero immobile dividendo.
Disposta C.Testo Unico per la stima del cespite e la formazione delle quote, la domanda di divisione veniva definita in corso di’ causa con ordinanza ex articolo 798 c.p.c., comma 3, e, dichiarato esecutivo il progetto, si procedeva all’attribuzione a ciascun condividente delle quote (una per parte) formate dal C.T.U..
Autorizzato il sequestro conservativo dei beni dell’attore, la causa proseguiva per la decisione sulla domanda riconvenzionale e, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, era trattenuta in decisione all’udienza del 6 maggio 2003.
Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1240/2003, definitivamente pronunciando, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento in favore dei convenuti della somma di Euro 13.079,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonche’ al rimborso della meta’ delle spese di lite che, per l’intero, erano liquidate in complessivi Euro 8.296,71 di cui Euro 1.660,00 per diritti ed Euro 6.500,00 per onorari d’avvocato, oltre 10% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e venivano compensate per la meta’ residua.
Avverso tale sentenza proponevano appello i coniugi (OMISSIS) ed (OMISSIS), chiedendo l’accoglimento di tutta la domanda formulata nel primo grado del giudizio, con la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 447.530,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Gli appellati chiedevano la conferma della sentenza del Tribunale di Sassari ad eccezione del capo relativo al sequestro conservativo, in ordine al quale chiedevano la revoca, ordinando la cancellazione di esso dai registri della Conservatoria dei RR.II. di Sassari, a cura e spese degli appellanti.
Con sentenza n. 221/2012, la Corte d’Appello di Sassari accoglieva in parte l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza che per il resto confermava, condannava gli appellati al pagamento a favore degli appellanti della somma di Euro 189.113,48, oltre interessi legali secondo quanto previsto nella sentenza n. 1240/2003 del Tribunale di Sassari; dichiarava compensate per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio, e condannava gli appellati alla rifusione dei restanti 2/3 a favore degli appellanti, che liquidava, quanto al primo grado, in Euro 1.445,96 per diritti, Euro 91,14 per spese, Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge; quanto al grado di appello, in Euro 1.367,00 per diritti, Euro 5.400,00 per onorari, Euro10,00 per spese, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre definitivamente le spese della C.T.U.
Per la cassazione della suddetta sentenza, in data 18.10.2013, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, depositando altresi’ memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: articoli 115 e 167 c.p.c.; articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) Error in procedendo”. Il Giudice d’Appello avrebbe errato nell’applicare la norma di diritto in epigrafe, avendo pacificamente ritenuto applicabile il principio di non contestazione, ex articolo 167 c.p.c., in danno di soggetti che erano attori in primo grado e con riferimento a una vicenda partita nell’ottobre 1995. I ricorrenti osservano che prima della riforma della L. n. 69 del 2009, che ha novellato l’articolo 115 c.p.c., il principio di non contestazione non era affatto codificato e, di conseguenza, non poteva essere applicato ai giudizi precedenti al 4.7.2009.
1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 345 c.p.c.; articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c.; articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) Error in procedendo”. Nella C.Testo Unico disposta in grado di appello sarebbe stato utilizzato il materiale documentale prodotto dagli appellanti solo nel giudizio di secondo grado: in questo modo la Corte d’Appello avrebbe considerato valide, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, le nuove produzioni.
1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) dell'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, giacche’ il Giudice d’Appello non avrebbe motivato sull’utilizzabilita’ della documentazione da parte degli appellanti e, ancor prima, sulla validita’ della stessa ai fini del decidere, non avendo esaminato la circostanza che gli appellanti non si erano mai trovati nell’impossibilita’, incolpevole, di produrre i documenti in primo grado.
2. – Il ricorso e’ inammissibile, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), (come posto in evidenza anche dal P.G. nella requisitoria scritta).
2.1. – L’atto, dopo l’intestazione, con indicazione delle parti e della sentenza impugnata, si snoda come segue. Vengono integralmente riportati da p. 1 a p. 2 il dispositivo della sentenza impugnata; da p. 3 a p. 10 l’atto di citazione davanti al Tribunale di Sassari; da p. 13 a p. 16 la comparsa di costituzione e risposta; a p. 17 la sintesi dell’istruttoria in primo grado; da p. 19 a p. 23 la sentenza del Tribunale di Sassari; da p. 27 a p. 35 l’atto di appello; da p. 37 a p. 47 i documenti prodotti dagli appellanti; da p. 51 a pag. 62 la comparsa di costituzione e risposta in ed appello incidentale; da p. 65 a p. 67 la sentenza di appello; da p. 69 a p. 82 la motivazione del ricorso in cassazione (le pagine non indicate sono in bianco ovvero di mero raccordo espositivo).
2.2 – Premesso che l’articolo 366 c.p.c., comma 1, quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, prevede al n. 3) che esso debba contenere, a pena di inammissibilita’, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il “fatto” deve intendersi nella duplice accezione di “fatto sostanziale” (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e di “fatto processuale” (relativo, cioe’, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc.: v. Cass. n. 18962 del 2017; n. 1959 del 2004).
Quanto poi alla “sommarieta’” che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l’esposizione, e’ costante l’insegnamento secondo cui “Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito” (cosi’, Cass. n. 7825 del 2006; Cass. n. 1926 del 2015). La funzione cui assolve il requisito in parola e’ ben riassunta da Cass. n. 593 del 2013, la’ dove si afferma (in motivazione) che esso “serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l’indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso”. Inoltre, ai fini della sanzione dell’inammissibilita’, non puo’ distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (cosi’ la gia’ citata Cass. n. 1959 del 2004), occorrendo precisare che, come piu’ recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), quando “non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora “viva o meno” (cosi’, Cass. n. 1296 del 2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.
2.3. – Sul versante opposto, concernente l’eccesso di esposizione, numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. “spillatura” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso; in proposito, Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, ha affermato che “La prescrizione contenuta nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilita’, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non puo’ ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, ne’ accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura” (cfr. anche Cass. sez. un. n. 19255 del 2010).
Nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 rileva che, “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si e’ articolata; per altro verso, e’ inidonea a soddisfare la necessita’ della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (i suddetti principi sono stati piu’ recentemente affermati, ex multis, da Cass. n. 3385 del 2016 e Cass. n. 12641 del 2017).
In sostanza, tale modalita’ di formulazione del ricorso equivale ad un mero rinvio alla lettura di detti atti; cioe’ di tutti gli atti della fase di merito bypassando, in tal modo, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. anche Cass. sez. un. n. 6040 del 2002).
2.3 – Ritiene il Collegio che tale ultimo orientamento ben possa trovare applicazione nel presente giudizio in cui, avendo il ricorrente inserito nel corpo del ricorso la fotoriproduzione degli atti del processo (il che, peraltro, non ne comporta di per se’ l’indefettibile inammissibilita’: v. ad es., Cass., sez. un., n. 4324 del 2014, Cass. n. 18363 del 2015 e, piu’ recentemente, con specifico riguardo a foto e documenti, Cass. n. 12415 del 2017), egli abbia ecceduto nel riportare, in modo meticoloso, ogni singolo accadimento processuale, senza alcuna necessita’. Infatti, nonostante la vicenda in esame non possa connotarsi per particolare complessita’, gli odierni ricorrenti hanno impiegato ben sessantotto pagine (su ottantadue totali) per spiegare l’intero svolgimento dei gradi di merito, in modo tale da escludere la sussistenza della sommarieta’ di cui alla norma in questione. Una tale tecnica espositiva ha reso particolarmente “indaginosa” l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la gia’ citata Cass., sez. un. n. 16628 del 2009).
Ne’ i rilievi esposti non valgono nell’ipotesi (che non ricorre nella specie) in cui un ricorso sia redatto con assemblaggio degli atti del processo di merito, ma ad essi segua, comunque, una parte contenente l’esposizione sommaria del fatto, o autonoma, o emergente in modo chiaro dall’esposizione dei motivi (Cass. n. 20393 del 2009, Cass. n. 16631 del 2010; Cass. sez. un. 16631 del 2009) Nel caso in esame, viceversa, la parte in “diritto” da’ per assolto l’obbligo di sommaria esposizione dei fatti di causa, passando, quindi, all’esame delle ragioni di diritto invocate, demandando alla Corte la scelta di quanto effettivamente rilevante in ordine alla valutazione dei di ricorso.
3. – Il ricorso e’ pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresi’ la dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite alla parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge per ciascuna di dette parti. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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