Il contribuente può fare valere anche per gli accertamenti riguardanti altri anni d’imposta la sentenza che annulla l’accertamento che gli contesta di avere corrisposto un ingente importo a titolo di maxicanone alla società di leasing

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24019.

La massima estrapolata:

Il contribuente può fare valere anche per gli accertamenti riguardanti altri anni d’imposta la sentenza che annulla l’accertamento che gli contesta di avere corrisposto un ingente importo a titolo di maxicanone alla società di leasing e per sostenere tale operazione si è fatto finanziare dalla banca deducendo poi interamente gli interessi passivi pagati. Intanto il giudicato esterno formatosi si estende anche all’annualità precedente/successiva senza che trovi ostacolo l’autonomia degli anni d’imposta. Poi l’obbligazione per la quale si è formato il giudicato per un determinato anno d’imposta rispetto agli anni d’imposta precedenti/successivi si giustifica soltanto per fatti che non hanno analoghe caratteristiche di durata e/o comunque risultino variabili da periodo a periodo e non anche per quelli che hanno carattere permanente.

Sentenza 3 ottobre 2018, n. 24010

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paol – rel. Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12862/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio (OMISSIS) sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 58/1/11, depositata il 1 febbraio 2011.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2018 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 1 febbraio 2011, di accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, era stata rettificata la dichiarazione a seguito del disconoscimento della deducibilita’ dal reddito degli interessi corrisposti ad istituti di credito in relazione ad un’operazione di leasing;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che, in relazione a tale operazione, consistente nella cessione da parte della contribuente alla (OMISSIS) s.p.a. del diritto di superficie su terreni e nell’impegno assunto da quest’ultima di costruire sugli stessi edifici di varia natura, a loro volta ceduti in leasing alla contribuente, l’Ufficio aveva contestato che per il versamento dei canoni di leasing erano state pattuite modalita’ “anomale”, in quanto era previsto un maxicanone di Lire 12 mld., da pagarsi immediatamente e tale da compensare il prezzo di acquisto, idonee a determinare una carenza di liquidita’ della contribuente medesima coperta con operazioni bancarie i cui costi dovevano considerarsi “elusiva mente” dedotti dal reddito;
– il giudice di appello, in riforma della decisione della Commissione provinciale, ha accolto il gravame, ritenendo che non sussisteva “la necessaria prova, anche indiziaria, della natura oggettivamente e esclusivamente o anche solo prevalentemente elusiva dell’operazione economica”;
– il ricorso e’ affidato a tre motivi;
– resistite con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.;
– il Pubblico Ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
– la (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– occorre preliminarmente rilevare che con la memoria depositata la societa’ contribuente ha allegato la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno, costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, depositata il 10 novembre 2011, con cui, in relazione all’avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione, relativamente all’anno 2004, (anche) degli interessi passivi corrisposti in relazione alla medesima operazioni di leasing sul presupposto della loro indebita deduzione, avrebbe accolto il ricorso della contribuente;
– aggiunge che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso tale pronuncia non avrebbe interessato il capo della sentenza relativa alla ripresa in oggetto, per cui la statuizione avrebbe acquisito autorita’ di cosa giudicata;
– la documentazione prodotta a sostegno dell’allegazione offre pieno riscontro di quanto affermato dalla parte, evidenziando, in particolare, da un lato, che la ripresa a tassazione interessata dalla richiamata pronuncia investe la medesima operazione oggetto del presente giudizio, dall’altro, che con il menzionato atto di appello l’Agenzia delle Entrate dichiara espressamente, in premessa ai motivi articolati, che “non intende appellare il capo della sentenza concernente il recupero di cui al punto 1.c dell’avviso di accertamento, relativo a interessi passivi non inerenti su cessione di diritto di superficie per Euro 188.420,00”;
– l’effetto vincolante del giudicato formatosi sulla statuizione di infondatezza del recupero a tassazione degli interessi passivi dedotti dall’impresa per l’anno 2004 si estende anche al presente giudizio, relativo ad atto impositivo emesso per l’annualita’ precedente, non trovando ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, come nel caso in esame, estendendosi ad una pluralita’ di periodi d’imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (cfr. Cass. 1 luglio 2015, n. 13489; Cass. 8 aprile 2015, n. 6953);
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non puo’ essere accolto;
– in considerazione della complessita’ della vicenda, appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

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