Ai fini della qualificazione della abitazione come di lusso, i locali di sgombero non possono essere automaticamente esclusi dalla superficie dovendosi guardare alla ‘potenzialità abitativa’.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10994

Ai fini della qualificazione della abitazione come di lusso, i locali di sgombero non possono essere automaticamente esclusi dalla superficie dovendosi guardare alla ‘potenzialità abitativa’.

Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10994

Data udienza 21 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7659-2017 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e’ domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio legale dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7123/30/2016 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 19/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/02/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
– che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni conseguenti al disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, cui replica l’intimato con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR lombarda, accogliendo l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, riteneva che a quest’ultimo spettasse l’agevolazione fiscale in quanto nel calcolo della superficie dell’immobile non poteva essere computato il locale di sgombero, cosicche’ la stessa non superava i 240 metri quadrati e l’abitazione non poteva essere considerata di lusso, come tale esclusa dal godimento dei benefici;
– che, costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., con motivazione semplificata il Collegio:
OSSERVA
– che dei due motivi proposti l’esame del secondo, con cui e’ denunciata la nullita’ della sentenza per la natura apparente della sua motivazione, va anteposto al primo, avendo carattere potenzialmente assorbente;
– che il motivo e’ infondato in quanto il giudice d’appello ha espresso una chiara ratio decidendi (esclusione del locale di sgombero dal computo della superficie tassabile), per cui non ricorre quell’impercettibilita’ del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica (Cass. n. 3276 del 2018, che richiama Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016) e, seppure si volesse convenire con la ricorrente circa l’omesso esame delle caratteristiche di fatto del predetto locale, si verterebbe in ipotesi di vizio motivazionale non cosi’ radicale da rendere la motivazione inidonea ad assolvere alla funzione cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36(arg. da Cass. n. 5315 del 2015);
– che con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’arti, nota 2 bis, della Tariffa, parte 1, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro n. 131/1986, nel testo vigente ratione temporis, del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articolo 6 nonche’ dell’articolo 2697 c.c., lamentando che la CTR aveva ritenuto il locale di sgombero sic et simpliciter “non computabile ai fini della determinazione dei requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa”, omettendo di considerare le caratteristiche abitative dello stesso, come emergenti dagli atti di causa;
– che il motivo e’ fondato;
– che, secondo l’insegnamento di questa Corte, “per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, di cui all’articolo 1, comma 3, Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nella formulazione “ratione temporis” vigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui al Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 2 agosto 1969, articolo 6 pari a quella che residua una volta detratta, dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell’abitabilita’, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo rutilizzabilita’” degli ambienti, sicche’ i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall’interno dell’abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva” (Cass. n. 18480 del 2016); si e’ quindi precisato che nella individuazione dei locali da ricomprendere nel calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato “di lusso”, deve prescindersi dalla conformita’ dei relativi ambienti alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale sotto il profilo dell’altezza minima, rilevando unicamente la loro marcata potenzialita’ abitativa al momento dell’acquisto, in coerenza con l’apprezzamento del mercato immobiliare, e spettando al contribuente, a fronte dell’irrilevanza del mero dato catastale, l’onere di provare, mediante idonea documentazione tecnica, l’inutilizzabilita’ a scopo abitativo dei vani in questione” (Cass. n. 11556 del 2016; conf. n. 10191 del 2016, n. 25674 del 2013);
– che la CTR non si e’ attenuta ai predetti principi la’ dove ha ritenuto di escludere dal computo complessivo della superficie dell’immobile quella corrispondente ad un ambiente che l’amministrazione aveva qualificato come locale di sgombero e, quindi, solo sulla base di tale qualificazione, senza altra verifica nel senso prospettato nelle suindicate pronunce, ovvero senza dare rilievo alla “potenzialita’ abitativa” ovvero “all’utilizzabilita’” del locale in contestazione, che dal sopralluogo effettuato dall’Ufficio era dotato di “impianto elettrico, pavimentazione in cotto, pareti tinteggiate con pittura di tipo civile, infissi esterni in legno e vetri costituiti da due finestre e una porta, quest’ultima collegante il vano in questione con l’intercapedine perimetrale”, era “alto 2,70 m.” e ad esso “si accedeva sia da porta esterna collegata al vano box, sia internamente mediante scale di collegamento ai piani superiori dell’abitazione”;
– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR che dovra’ riesaminare la vicenda alla stregua dei principi sopra enunciati, compresa la questione della inclusione o meno della superficie del box ai fini della determinazione dei requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, dalla cui valutazione la CTR ha espressamente affermato di prescindere, nonche’ dell’incidenza sub specie dello ius superveniens di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2015, articolo 33, cosi’ come sollecitato dal controricorrente nella memoria in atti;
– che, quindi, va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla competente Commissione tributaria regionale.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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