In tema di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 9 maggio 2018, n. 11024

Le massime estrapolate

L’applicazione delle regole di cui all’articolo 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per se’ statica e inerte, il danneggiato e’ tenuto a dimostrare altresi’ che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Ai fini di cui all’articolo 2051 c.c., il caso fortuito puo’ essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato.
Da un lato il concetto di prevedibilita’ dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.
Il concetto di prevedibilita’ come concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perche’ la situazione di rischio e’ percepibile con l’ordinaria diligenza.
In tema di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., e’ onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosita’, dimostrare, altresi’, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonche’ di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito puo’ essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.

Ordinanza 9 maggio 2018, n. 11024

Data udienza 8 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26715-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di MILANO, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 3794/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) conveniva in giudizio il Comune di Milano, assumendo di aver subito un danno a seguito di una caduta per la presenza di un’anomalia non segnalata sulla pavimentazione di un percorso pedonale pubblico. In particolare, la caduta si era verificata all’uscita di una scuola di ballo, ove la (OMISSIS) aveva inciampato a causa delle mattonelle divelte ivi esistenti sul marciapiede, in un tratto non idoneamente illuminato, in quanto l’unico lampione esistente era coperto dalle fronde.
Il Tribunale di Milano condannava il Comune al risarcimento del danno, mentre la corte d’appello, con la sentenza n.3794/2016 qui impugnata, depositata il 12 ottobre 2016, accogliendo l’appello del Comune rigettava la domanda risarcitoria della (OMISSIS), ritenendo che la caduta fosse addebitabile esclusivamente a responsabilita’ della infortunata, atteso che il leggero dislivello tra le mattonelle, costituite non da una pavimentazione compatta e legata da un materiale, ma da lastre di calcestruzzo appoggiate sul terreno, era caratteristico del tipo di pavimentazione, e che non si trattasse di situazione di per se’ idonea a cagionare, per il suo proprio dinamismo, la caduta di un passante normalmente attento, atteso che il preteso ostacolo era facilmente evitabile e comunque agevolmente superabile con l’ordinaria attenzione esigibile da qualsiasi utente.
La sentenza torna sul concetto di insidia, affermando che la danneggiata conosceva bene la strada, che era l’unica percorribile per uscire dalla scuola che frequentava abitualmente, e che quindi la disconnessione non costituiva una insidia, nel senso che non era ne’ imprevedibile ne’ inevitabile.
La (OMISSIS) propone due motivi di ricorso per cassazione, con il primo dei quali denuncia la violazione dell’articolo 2051 c.c., con il secondo la violazione dell’articolo 1227 c.c..
Il Comune di Milano ha depositato controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
La sentenza impugnata appare resistere alle critiche mossele, non riscontrandosi una violazione delle norme citate: la corte, dopo aver accertato che nessuno assistette direttamente alla caduta, che la pavimentazione del vialetto era costituita da lastre appoggiate sul terreno, per loro natura non saldate e di conseguenza in taluni punti non perfettamente allineate, e che il percorso era noto alla ricorrente in quanto costituiva l’unica strada di percorrenza per l’uscita dalla scuola di ballo da lei abitualmente frequentata, ha attribuito – con accertamento in fatto non in questa sede rinnovabile – la responsabilita’ della caduta esclusivamente alla disattenzione della ricorrente, con esclusione quindi dell’esistenza di un nesso causale tra lo stato dei luoghi, dovuto a carente esercizio dell’obbligo di custodia da parte del Comune, e la caduta. Nel far cio’ si e’ conformata ai principi di diritto in tema di responsabilita’ per custodia seguiti da questa Corte, in base ai quali il danneggiato e’ tenuto a dimostrare l’esistenza del nesso causale, ovvero che l’evento lesivo si e’ verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa, mentre il custode, per sottrarsi alla sua responsabilita’ (ricondotta alla categoria della responsabilita’ oggettiva nell’orientamento attualmente assolutamente prevalente di questa Corte di legittimita’) deve dimostrare che il danno che si e’ verificato non si pone in rapporto di causalita’ con le condizioni del bene in custodia, atteso che un fatto dello stesso danneggiato o anche esterno, e’ intervenuto interrompendo il nesso causale.
La motivazione della corte d’appello e’ in piena armonia con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che l’applicazione delle regole di cui all’articolo 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalita’ tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per se’ statica e inerte, il danneggiato e’ tenuto a dimostrare altresi’ che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660). E’ stato poi riconosciuto che, ai fini di cui all’articolo 2051 c.c., il caso fortuito puo’ essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato (v. da ultimo le sentenze 18 settembre 2015, n. 18317, e 22 giugno 2016, n. 12895).E’ appena il caso di ricordare, inoltre, che la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte e’ andata ponendo in evidenza, sul punto in questione, due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di prevedibilita’ dell’evento dannoso e dall’altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilita’ come concreta possibilita’ per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perche’ la situazione di rischio e’ percepibile con l’ordinaria diligenza (v. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, nonche’ le ordinanze 9 marzo 2015, n. 4661, e 6 luglio 2015, n. 13930).
Il bilanciamento tra l’obbligo di custodia e l’obbligo di prudenza comunque esistente in capo al fruitore della cosa e’ stato di recente puntualizzato da questa Corte nei termini che seguono (proprio in riferimento ad una fattispecie che traeva origine da una caduta accidentale su un marciapiede sconnesso e coperto di foglie): in tema di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., e’ onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosita’, dimostrare, altresi’, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonche’ di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito puo’ essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneita’ dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada) (Cass. n. 11526 del 2017).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dal controricorrente e le liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, contributo spese generali e accessori.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

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