Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie e urgenti, anche se comportano miglioramenti

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 10 luglio 2018, n. 18063.

Le massime estrapolate:

In tema di comodato, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l’azione di rimborso avanzata ai sensi dell’art. 1808 cod. civ., non può esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarietà evocato dall’art. 2041 cod. civ. non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell’utilità trasferita all’altra parte, essendo piuttosto essa finalizzata ad impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra soggetti terzi, per l’inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, debbano essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno.

Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie e urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell’articolo 1150 del codice civile, perché egli non è possessore, né sotto quello dell’articolo 936,perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell’articolo 1595 del codice civile, in via di richiamo analogico, perché un’indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella del comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto lo ius tollendi per le addizioni.

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Il comodato

Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18063

Data udienza 21 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCARNAO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13156/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2760/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso chiedendo il rigetto.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli (OMISSIS) e (OMISSIS), affinche’ li condannasse al rimborso delle spese anticipate per la realizzazione di opere edili nell’immobile concessogli in godimento dai convenuti, in vista delle future nozze dell’attore con la loro figlia. In seguito alla separazione personale dei coniugi, l’abitazione era stata assegnata alla moglie.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che i lavori effettuati erano stati realizzati in adempimento di obbligazione naturale e, pertanto, non ripetibile, ovvero l’attore si era obbligato ex articolo 1333 c.c., ad eseguire le opere necessarie per rendere abitabile l’appartamento.
Veniva espletata Consulenza Tecnica d’Ufficio affinche’ accertasse lo stato dell’immobile, le opere eseguite dal (OMISSIS), i materiali impiegati, la perfetta esecuzione dei lavori, il valore necessario per l’esecuzione degli stessi e, infine, la differenza di valore tra l’immobile grezzo e quello di mercato.
Con sentenza 1417/2007, il Tribunale di Tivoli, in parziale accoglimento della domanda del (OMISSIS), condannava i convenuti al rimborso delle sole opere urgenti e necessarie per la conservazione dell’immobile (fornitura messa in opera degli infissi e impermeabilizzazione lastrico solare), ai sensi dell’articolo 1808 c.c., comma 2. Riconducendo il resto a spese irripetibili ex comma 1 del medesimo articolo. Il Giudice motivava la decisione riconducendo gli interventi eseguiti da parte attrice alla disciplina del comodato.
2. (OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza di prime cure; i convenuti si costituivano formulando appello incidentale per il rigetto integrale del gravame principale, ovvero, in subordine, per la condanna ad una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.
2.1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 2760 del 6 maggio 2015, accoglieva l’impugnazione principale, rigettando l’appello incidentale, motivando che l’articolo 1808 c.c., comma 2, non fosse applicabile, in quanto i (OMISSIS) avevano messo a disposizione dei futuri coniugi un immobile ancora da rifinire, non immediatamente abitabile, e che le opere di completamento erano state eseguite prima della celebrazione del matrimonio. In tale prospettiva, potevano dirsi integrati gli elementi costitutivi dell’azione generale di arricchimento, posto che l’impoverimento dell’appellante e il relativo arricchimento dei proprietari dell’immobile erano effetti conseguenti al soddisfacimento di un interesse indubbiamente proprio del comodatario, ma non coperti da alcun titolo di natura negoziale, ne’ da una giusta causa.
3. Avverso tale pronunzia (OMISSIS) e Vincenza Ionio propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. 3.1 Resiste con controricorso (OMISSIS).
3.2. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, articolo 360 c.p.c., n. 3, sull’applicabilita’ alla fattispecie della disciplina del comodato.
Lamentano che la Corte avrebbe errato nell’applicazione della norma di cui all’articolo 2041 c.c., anziche’ della disciplina del contratto di comodato, di cui il caso oggetto di controversia costituisce un esempio paradig,inatico, avendo i (OMISSIS) messo a disposizione della figlia e del suo futuro marito un immobile di loro proprieta’ in vista delle nozze. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato l’allegazione ad opera del (OMISSIS) del titolo giuridico della consegna dell’immobile da parte dei (OMISSIS), confermante l’operativita’ della disciplina del comodato.
4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 c.p.c., n. 3, sull’inapplicabilita’ dell’articolo 2041 c.c., in punto di arricchimento senza causa. La Corte avrebbe errato nel non considerare che il (OMISSIS) comunque non avrebbe diritto a quanto richiesto, per avere approntato spontaneamente e, in piena coscienza, le opere di valorizzazione dell’immobile. In particolare, si riporta quanto sostenuto da Cass. 7373/2003, secondo cui l’arricchimento senza causa non sussiste quando sia voluto dagli interessati.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3): sugli effetti dell’arricchimento senza causa, per avere la Corte omesso di considerare che, sebbene il (OMISSIS) abbia provveduto a ristrutturare la futura casa coniugale, avrebbe comunque fruito di un notevole risparmio di spesa, consistente nella mancata contrazione di ipotetico mutuo, nonche’ nella mancata corresponsione di canoni di locazione. Per converso, i (OMISSIS) avrebbero subito un decremento patrimoniale, essendosi privati del godimento della res per il periodo di vigore del matrimonio.
4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tre le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5): sulle risultanze della CTU, per avere la Corte sovrastimato il valore delle migliorie apportate all’immobile dei (OMISSIS), senza motivare l’adesione alle risultanze della CTU, debitamente contestate.
5. Il primo motivo e’ fondato per quanto di ragione.
Nessun dubbio e’ che l’immobile sia stato concesso in godimento dai ricorrenti, in vista delle future nozze del (OMISSIS) con la loro figlia. E che tale contratto debba essere qualificato come comodato “ad uso familiare”. Ne’ e’ indubbio che l’immobile che i

“suoceri’ avevano messo a disposizione dei futuri coniugi fosse ancora da rifinire e non immediatamente abitabile.
Ma il giudice dell’appello erra nelle conseguenze relative alla restituzione di quanto speso dal (OMISSIS) per rendere abitabile l’immobile destinato a casa familiare in quanto ha ritenuto applicarsi il 2041 e non l’articolo 1808 c.c., comma 1. E cio’ in quanto le opere di completamento erano state eseguite prima della celebrazione del matrimonio. In tale prospettiva, ha ritenuto la Corte territoriale che potevano dirsi integrati gli elementi costitutivi dell’azione generale di arricchimento, posto che l’impoverimento dell’appellante e il relativo arricchimento dei proprietari dell’immobile erano effetti conseguenti al soddisfacimento di un interesse indubbiamente proprio del comodatario, ma non coperti da alcun titolo di natura negoziale, ne’ da una giusta causa.

“l’aie conclusione e’ errata.
Infatti in tema di comodato, il comodatario che, avendo sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista rigettata l’azione di rimborso avanzata ai sensi dell’articolo 1808 c.c., non puo’ esperire quella di illecito arricchimento, atteso che il requisito di sussidiarieta’ evocato dall’articolo 2041 c.c., non consente che la relativa azione possa essere utilizzata in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ove quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto il recupero dell’utilita’ trasferita all’altra parte, essendo piuttosto essa finalizzar 4 ace impedire che gli spostamenti patrimoniali privi di giusta causa tra soggetti tra loro terzi per l’inesistenza o la nullita’ di un rapporto contrattuale, debbano essere “retrattati” nei limiti del minor valore tra arricchimento e danno (Cass. n. 13339/2015; Cass. n. 1216/2012). Del resto il requisito di sussidiarieta’ evocato dalla rubrica dell’articolo 2041 c.c., (e del tutto pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza), non predica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, cioe’, quest’ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell’utilita’ trasferita da una parte all’altra; ma al contrario sta a significare soltanto che tra soggetti fra loro terzi, per l’inesistenza o la nullita’ di un rapporto contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa devono essere retrattiti nei limiti del minor valore tra arricchimento a danno. Pertanto, tale azione non puo’ essere riconosciuta in favore del comodatario per recuperare dal comodante spese che, a termini dell’articolo 1808, co. 1., c.c., siano state giudicate irripetibili.
L’assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone la L. n. 392 del 1978, articolo 6, il contratto di comodato, di guisa che permane l’applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia non e’ obbligato al rimborso delle spese, non necessarie ne’ urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale (v. Cass. n. 2407/98).
Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, puo’ liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non puo’, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. L’articolo 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l’eventuale autorizzazione del comodante non e’ in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilita’ degli esborsi effettuati dal comodatario.
Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, ne’ sotto il profilo dell’articolo 1150 c.c., perche’ egli non e’ possessore, ne’ sotto quello dell’articolo 936, perche’ non e’ terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, ne’ infine sotto quello dell’articolo 1595 c.c., in via di richiamo analogico, perche’ un’indennita’ per i miglioramenti e’ negata anche al locatario la cui posizione e’ molto simile a quella comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto l’ius tollendi per le addizioni.
Nella specie le spese soggettivamente necessarie e urgenti solo quelle relative alla fornitura della messa in opera degli infissi e l’impermeabilizzazione del lastrico solare. E come tali solo dette spese dovranno essere rimborsate. Tutte le altre spese sostenute dal (OMISSIS) sono invece irripetibili ex articolo 1808 c.c., comma 1.
5.1. Assorbiti gli altri motivi dall’accoglimento del primo motivo.
6. Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito conferma la sentenza del Tribunale e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

la Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito conferma la sentenza del Tribunale e compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

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