La comunicazione di cancelleria del provvedimento del giudice dell’esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 12 giugno 2018, n. 15193.

La massima estrapolata:

In base al principio generale della sanatoria della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, la comunicazione di cancelleria del provvedimento del giudice dell’esecuzione è idonea a determinare il decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza del disposto di cui all’art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c. (come nel caso in cui abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purchè abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza di un provvedimento potenzialmente pregiudizievole; in tal caso, è onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto, senza che ciò impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta, ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa.

Sentenza 12 giugno 2018, n. 15193

Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 600/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il suo studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
AGEA AGENZIA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore – il Direttore Unico Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
ISTITUTO CENTRALE BANCHE POPOLARI ITALIANE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 13858/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti promosso nei confronti di AGEA, presso il terzo Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’opposizione inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
Il (OMISSIS) ricorre, ai sensi dell’articolo 111 Cost., per la cassazione di tale sentenza, sulla base di un unico motivo. L’ALEA resiste con controricorso. L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane non ha svolto attivita’ difensiva.
Il ricorso e’ stato inizialmente trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto dal relatore destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, ma e’ stato poi rimesso alla pubblica udienza della sezione ordinaria con ordinanza del 19 marzo 2017.
Entrambe le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dal ricorrente nella memoria ex articolo 378 c.p.c., di nullita’ del controricorso per difetto di ius postulandi per avere l’Ente, autorizzato, ai sensi del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 43, ad avvalersi del patrocinio legale dell’Avvocatura dello Stato, conferito il mandato difensivo ad un avvocato del libero Foro, senza la prescritta delibera autorizzativa da sottoporre agli organi di vigilanza.
Trattasi di eccezione gia’ accolta in altra pronuncia di questa Corte (Cass. ord. 20/11/2017, n. 27530), ma alla quale la controricorrente ha replicato, anche alla luce di analoghe condotte processuali della controparte in altri contesti, depositando documentazione e argomentando nella sua memoria.
1.2 Il precedente richiamato dal ricorrente ha affermato invero che per l’ALEA e’ previsto – dall’articolo 2, comma quarto, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 – il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato, disciplinato dal Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 43, richiamato dalla norma speciale succitata (Cass. Sez. U. 11/11/2005, n. 22021; Cass. 20/09/2005, n. 18959; Cass. 18/01/2006, n. 863); ed ha concluso che, per gli enti autorizzati ad avvalersi della difesa erariale, la facolta’ di non servirsene e’ condizionata all’adozione di un’apposita e motivata delibera, senza la quale la possibilita’ di rivolgersi ad un avvocato del libero foro deve considerarsi esclusa (Cass. Sez. U. 29/08/1989, n. 3817; Cass. 27/07/1990, n. 7568; Cass. 22/03/1991, n. 3101; Cass. 04/05/1999, n. 5183; Cass. 13/05/2016, n. 9880). Sulla base di tali premesse, questa Corte ha poi riscontrato come il mandato conferito da AGEA all’avvocato (OMISSIS) non risultasse preceduto o assistito dalla delibera suindicata, con conseguente rilievo della nullita’ del relativo atto.
1.3 Ritiene il Collegio che non sia necessario affrontare funditus la questione del regime della rappresentanza in giudizio di AGEA. Infatti, anche la conclusione piu’ rigorosa – gia’ fatta propria da questa Corte nella citata ordinanza n. 27530 del 2017 – puo’ dirsi rispettata, come risulta dalla documentazione prodotta dalla controricorrente ai sensi dell’articolo 372 c.p.c..
In particolare, la delibera di AGEA del 18 giugno 2008 (atto n. 315, avente ad oggetto “Collaborazioni degli Avvocati del libero Foro”; doc. n. 10 dell’indice della documentazione prodotta) integra gli estremi della delibera apposita e motivata sulla cui base disporre legittimamente l’affidamento di incarichi ad avvocati del libero Foro. Altrettanto legittimamente essa ha un tenore generale, siccome riferita a categorie di fattispecie (tra cui le cause seriali di valore medio per ciascuna causa non superiore a Euro 10.000,00) in cui e’ operata ex ante – in concerto con la stessa Avvocatura dello Stato – la valutazione di convenienza dell’affidamento dell’incarico a professionisti del libero Foro, in relazione al contenzioso seriale di minor valore (al quale ben si riconduce la presente controversia, di valore di 551,00 circa), a sua volta fondata sulla condivisibile considerazione dell’impossibilita’, per l’Avvocatura dello Stato, di farvi adeguatamente fronte.
Deve quindi concludersi per l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal ricorrente.
2.1 E possibile quindi passare all’esame del motivo dedotto in ricorso, intestato “illegittimita’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 134 c.p.c., comma 2, in combinato disposto con l’articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2, – erroneita’ manifesta – illegittimita’ per violazione e falsa applicazione dell’articolo 136 c.p.c., comma 1 – omessa motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”.
In sostanza, il ricorrente prospetta la questione se, ai fini del decorso del termine di decadenza di venti giorni per proporre tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., sia sufficiente una comunicazione di cancelleria (effettuata, nel caso di specie, a mezzo posta elettronica certificata) non contenente il testo integrale dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza, ma soltanto il suo dispositivo; oppure se sia invece necessaria la comunicazione o notificazione integrale del testo dell’ordinanza, al fine di mettere il destinatario in condizioni di valutare, sulla base della lettura della motivazione del provvedimento, se proporre o meno opposizione.
Cio’ in quanto il giudice dell’opposizione ha ritenuto che la sola comunicazione del dispositivo fosse sufficiente a portare a conoscenza della parte interessata l’esistenza e il contenuto del provvedimento del giudice e quindi dovesse ritenersi idonea a far decorrere il termine decadenziale di venti giorni previsto dall’articolo 617 c.p.c..
La soluzione propugnata dal ricorrente e’ invece in senso contrario, poiche’ la comunicazione dell’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza in forma abbreviata, in luogo di quella integrale, avrebbe privato il destinatario della possibilita’ di conoscerne le motivazioni delle decisione e di espletare con cognizione di causa il suo diritto di difesa.
Il motivo e’ infondato.
2.3 L’articolo 617 c.p.c., comma 2, stabilisce che le opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarita’ formale del processo si propongono nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dei singoli atti.
La disposizione, dunque, non afferma il principio – sostenuto invece dal ricorrente – della necessita’ di una piena conoscenza dell’atto da impugnare. Al contrario, decorrendo il termine di decadenza dal giorno in cui l’atto esecutivo da opporre e’ stato compiuto, quest’ultimo rileva nella sua oggettiva esistenza, a prescindere dall’attivita’ successiva di comunicazione o notificazione al soggetto del processo esecutivo eventualmente interessato a contestarne la regolarita’ formale.
D’altronde, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio della sufficienza, ai fini della decorrenza del termine previsto dall’articolo 617 c.p.c., della conoscenza anche solo di fatto dell’atto da opporre (ex plurimis: Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743). Risulta cosi’ superata la piu’ rigorosa precedente impostazione, che invece faceva leva sulla necessita’ della conoscenza legale dell’atto (da ultimo, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018, che escludeva la sufficienza della semplice conoscenza di fatto), gia’ temperata pero’ dal riconoscimento della sufficienza della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva quello viziato (gia’ Cass. 06/08/2001, n. 10841).
2.4 Tanto potrebbe bastare a far dichiarare infondato il ricorso. Infatti, non puo’ dubitarsi che la comunicazione, da parte della cancelleria, del solo dispositivo dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione sia sufficiente a determinare in capo al destinatario quella situazione di conoscenza sommaria o in via di mero fatto, in presenza della quale quest’ultimo e’ tenuto ad attivarsi per apprendere il contenuto integrale dell’atto e le sue motivazioni, cosi’ da poter valutare, con cognizione di causa, le iniziative da assumere.
2.5 Del resto, il mutato (ma ormai consolidato) corso della giurisprudenza di legittimita’ in tema di “sufficiente” conoscenza dell’atto da opporre ex articolo 617 c.p.c. e’ del tutto coerente con le peculiarita’ del processo esecutivo.
Nell’ambito di questo, infatti, non e’ prevista l’adozione di provvedimenti decisori, incidenti sul merito, sicche’ i rimedi ad esso interni non possono propriamente definirsi impugnazioni in senso stretto.
Il processo esecutivo e’ una sequenza di attivita’ materiali e procedimentali finalizzate alla mera esecuzione del titolo esecutivo. Va pertanto esclusa la possibilita’, per il giudice dell’esecuzione, di adottare atti decisori o comunque in grado di pregiudicare diritti o di risolvere questioni diverse da quelle strettamente esecutive.
Ne costituisce riprova la stessa struttura e natura del processo di esecuzione, in cui difetta un contraddittorio in senso tecnico e in cui una delle due parti e’ istituzionalmente in posizione di legittima sovraordinazione processuale rispetto all’altra, in virtu’ di un accertamento altrove eseguito (titolo esecutivo) e della sua peculiare condizione di avente diritto alla prestazione ineseguita dalla controparte.
Se, dunque, il giudice dell’esecuzione non decide di diritti soggettivi, il rimedio tipico di impugnazione dei suoi provvedimenti (l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c.) non da’ luogo ad un giudizio di impugnazione in senso stretto.
L’atto procedurale che si assume essere viziato non rappresenta una “decisione impugnata”, giacche’ priva di carattere decisorio, bensi’ lo “oggetto” stesso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Quest’ultimo giudizio, pertanto, ha – esso si – natura contenziosa, ma non anche impugnativa. Difatti, con lo stesso (a differenza, ad esempio, di quanto avviene con un appello o con un ricorso per cassazione) non si impugna una “decisione” giudiziaria, ma si accerta la lesione dell’interesse dell’opponente al rispetto della legalita’ del processo esecutivo.
2.6 In conclusione, stante la differenza strutturale fra le due fattispecie, non e’ possibile traslare automaticamente all’ambito delle opposizioni agli atti esecutivi i principi valevoli in tema di impugnazioni in senso proprio, nella cui categoria non rientrano, per l’appunto, i ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 617 c.p.c..
Al contrario, la particolarita’ del processo esecutivo, la sua incapacita’ di incidere sul merito dei diritti soggettivi, l’esigenza di contenimento entro i termini della ragionevole durata e un principio immanente di “autoresponsabilita’” dell’esecutato, il quale si trova in una posizione di sottordinazione processuale, giustificano la conclusione che, acquisita la conoscenza sommaria dell’esistenza di un provvedimento del giudice dell’esecuzione, anche mediante la comunicazione del solo dispositivo, sia onere del soggetto interessato attivarsi per prendere visione dell’intero provvedimento ai fini dell’eventuale proposizione di una opposizione agli atti esecutivi.
3.1 Alle superiori considerazioni si deve aggiungere che la regola della necessita’ della conoscenza integrale dell’atto giudiziario ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione subisce una deroga nell’ipotesi particolare del regolamento necessario di competenza previsto dagli articoli 43 e 47 c.p.c..
Difatti, la consolidata giurisprudenza di legittimita’ ha sempre ritenuto sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento necessario di competenza, anche una menzione imprecisa o incompleta del tenore del provvedimento, addossando all’impugnante il conseguente onere di provare l’inidoneita’ all’acquisizione della notizia (cosi’ gia’ Cass. 27/07/1967, n. 1997; si veda pure Cass. 24/05/2000, n. 6776, che si accontenta della presenza di estremi identificativi sufficienti all’individuazione del provvedimento e del fatto che esso ha pronunciato sulla competenza; l’orientamento e’ del tutto consolidato, come si desume, a contrario, da: Cass. 15/05/2000, n. 6232; Cass. 07/07/2004, n. 12462; Cass. 13/02/2006, n. 3077; Cass. ord. 12/03/2009, n. 6050; Cass. 27/09/2011, n. 19754).
Pertanto, e’ stata sempre ritenuta sufficiente a determinare il decorso del termine per la proposizione del regolamento necessario di competenza la semplice comunicazione della decisione censurata; comunicazione che, fino all’introduzione del processo civile telematico, normalmente non era integrale.
Pertanto, fin dall’impostazione codicistica originaria, l’impugnazione della pronuncia sulla competenza era soggetta a termini piu’ stringenti, decorrenti dall’attivita’ ufficiosa, evidentemente per la peculiarita’ della questione risolta, incapace di incidere sul merito di qualsiasi questione controversa. Sicche’, pur in presenza di un provvedimento adottato nell’ambito di un processo di natura decisoria, dal potenziale impugnante si esige, ad evidente garanzia della ragionevole durata, un particolare onere di diligenza nell’acquisizione della piena conoscenza del contenuto dell’atto entro il termine complessivo previsto per la sua impugnazione.
3.2 E quindi possibile affermare l’esistenza di una chiara correlazione in forza della quale gli oneri di diligenza richiesti all’impugnante saranno tanto maggiori, quanto minore e’ l’impatto diretto dell’atto da impugnare su questioni di diritto sostanziale.
E’ quindi coerente con questa impostazione la conclusione che nel processo esecutivo, incapace di incidere sul merito, gli oneri di diligenza e solerzia dei soggetti coinvolti siano maggiori che nel rito di cognizione e si spingano fino a imporre che siano costoro ad attivarsi per prendere compiuta visione degli atti e dei provvedimenti sulla cui legalita’ intendono attivare il controllo giudiziario mediante l’opposizione di cui all’articolo 617 c.p.c..
3.3 Vi e’ poi da aggiungere un’ulteriore considerazione: nel caso in esame, il provvedimento del giudice dell’esecuzione opposto dal ricorrente si pronuncia proprio in tema di competenza.
Orbene, se una conoscenza anche imprecisa o incompleta del provvedimento e’ ritenuta sufficiente ai fini della decorrenza del termine per proporre il regolamento necessario di competenza, a maggior ragione la medesima regola deve valere quando si tratti di opporre atti del giudice dell’esecuzione che abbiano ad oggetto proprio questioni di competenza. In una simile eventualita’, infatti, si sommano le caratteristiche delle due tipologie: infatti, il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia per di piu’ il contenuto di pronuncia sulla sua competenza quanto al processo esecutivo, non puo’ essere a meno di un’irragionevole ed illegittima differenziazione del trattamento di situazioni processuali analoghe – soggetto a forme di tutela piu’ ampie, anche solo sotto il profilo delle modalita’ di conoscenza, ne’ delle pronunce di incompetenza del giudice della cognizione, ne’ di ogni altro atto esecutivo, singolarmente presi le une e gli altri.
4.1 Tali conclusioni gettano luce anche sulla dedotta violazione dell’articolo 45 disp. att. c.p.c., comma 2. Infatti, e’ ben vero che ogni ordinanza pronunziata dal giudice fuori udienza va ormai comunicata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 134 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 45 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221), mediante trasmissione anche del testo integrale del provvedimento comunicato. Ma ai fini che ci occupano occorre valutare non quale sia la forma corretta delle comunicazioni di cancelleria, bensi’ se la non ottemperanza a tali formalita’ incida sul decorso del termine per dispiegare l’opposizione ex articolo 617 c.p.c..
4.2 A tale quesito deve darsi risposta negativa.
Infatti, se e’ vero che ad integrare la conoscenza di fatto dell’esistenza del provvedimento pregiudizievole, e’ sufficiente una comunicazione affetta da nullita’ per violazione di norme sul procedimento (purche’ dia sufficiente conto quantomeno di un dispositivo chiaramente pregiudizievole), a maggior ragione deve ritenersi idonea a far decorrere il termine previsto dall’articolo 617 c.p.c. la comunicazione adottata in imperfetta ottemperanza alla normativa sulle modalita’ di trasmissione telematica degli atti giudiziari, in quanto comunque idonea a determinare la conoscenza di fatto del provvedimento e quindi ad attivare l’onere, in capo al destinatario della comunicazione, di rendersi parte diligente nell’acquisire il testo integrale del provvedimento e dispiegare il rimedio oppositivo entro il complessivo e ben congruo (dopo il significativo aumento disposto nel 2005) termine di venti giorni.
4.3 Non puo’ dirsi neppure che l’innovazione disposta dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, abbia inciso sul regime di proposizione dell’opposizione formale prevista dall’articolo 617 c.p.c., quale lex posterior.
Va ricordato, infatti, che le novelle in tema di comunicazione dei provvedimenti per via telematica non hanno innovato le discipline speciali eventualmente dettate in relazione a singoli mezzi di gravame (v., tra le altre, Cass. ord. 05/11/2014, n. 23526; Cass. 28/09/2016, n. 19177), siccome chiaramente non finalizzate all’ampliamento della tutela del destinatario della comunicazione (sotto forma di assicurazione della conoscenza integrale dell’atto comunicato), ma alla razionalizzazione dell’ufficio sotto il profilo del funzionamento del cosiddetto processo civile telematico (giacche’ l’estrapolazione, dal documento digitale, del solo dispositivo costituisce un’attivita’ piu’ complessa del semplice inoltro dell’intero documento integrale).
Del resto, anche alla nullita’ delle comunicazioni telematiche si applica la sanatoria in caso di raggiungimento dello scopo. Infatti, l’irritualita’ della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullita’, se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza (Cass. 31/08/2017, n. 20625).
5. Deve quindi concludersi affermando il seguente principio di diritto:
“In base al principio di generale sanatoria della nullita’ degli atti processuali che abbiano comunque raggiunto il loro scopo, la comunicazione, da parte della cancelleria, del provvedimento del giudice dell’esecuzione e’ idonea a determinare il decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c. anche qualora sia avvenuta in non esatta ottemperanza al disposto del capoverso dell’articolo 45 disp. att. c.p.c. (come nel caso in cui essa abbia avuto ad oggetto il testo non integrale del provvedimento), purche’ abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza un provvedimento potenzialmente pregiudizievole. Pertanto, e’ onere del destinatario, nonostante l’incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere piena conoscenza dell’atto, senza che cio’ impedisca il decorso del termine complessivo di venti giorni dalla comunicazione incompleta; ed incombe all’opponente dimostrare, se del caso, l’inidoneita’ in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell’estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa”.
6. In applicazione di tale principio di diritto il motivo di ricorso deve dirsi infondato e va rigettato.
7. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno tuttavia compensate in considerazione della novita’ della questione, specie con riferimento al profilo dell’incompletezza della comunicazione telematica di cancelleria.
Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *