La circostanza aggravante della destrezza di cui all’articolo 625, comma 1, numero 4, del Cp

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 14 giugno 2018, n. 27390.

La massima estrapolata:

La circostanza aggravante della destrezza di cui all’articolo 625, comma 1, numero 4, del Cp, richiede un comportamento dell’agente caratterizzato da particolari – ossia speciali, ancorché non straordinarie – abilità, astuzia o avvedutezza, ossia in qualificazioni del suo agire che si aggiungono alla condotta furtiva in sé considerata.

Sentenza 14 giugno 2018, n. 27390

Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore nessun difensore e’ presente.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza resa il 21 novembre 2016 dalla Corte di appello di Bari che confermava la pronuncia di condanna del primo grado per il delitto di cui all’articolo 624 c.p., e articolo 625 c.p., n. 4.
2. L’imputato si era impossessato con destrezza di un borsello che la persona offesa aveva lasciato momentaneamente incustodito all’interno di un carrello della spesa in un supermercato.
3. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge.
3.1. Reitera i motivi di appello in ordine alla mancata individuazione dell’imputato, da parte del teste operante di P.S., Claudio Lopez, nei fotogrammi acquisiti al fascicolo del dibattimento, pur avendo egli asserito in dibattimento di aver visionato in precedenza il cd dell’apparato di videosorveglianza e individuato esattamente il (OMISSIS) quale autore del furto. Contesta pertanto la valenza probatoria di questa testimonianza posta a fondamento della pronuncia di condanna confermata dalla Corte di merito.
3.2. L’aggravante della destrezza e’ stata erroneamente ravvisata, perche’ il relativo concetto postula un’abilita’ e una scaltrezza dell’azione tali da eludere la vigilanza normale dell’uomo medio. Cosi’ connotata, non puo’ certo dirsi sussistere in ipotesi come la presente in cui l’autore del reato si e’ limitato a prelevare una cosa lasciata incustodita, come da ammissione della stessa persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Quanto alla doglianza inerente la valenza probatoria della testimonianza resa in dibattimento dall’operante di P.S., il ricorrente si e’ limitato a riprodurre le stesse questioni gia’ devolute in appello e dalla Corte territoriale esaminate e congruamente disattese. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimita’ che debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gia’ discusse e reputate infondate dai giudici del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’ ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice d’appello senza incorrere nel vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ dell’impugnazione.
La doglianza di cui si e’ appena detto attiene, inoltre, a considerazioni di merito attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della prova che sono precluse in sede di legittimita’.
3. Quanto all’invocata insussistenza della circostanza di cui all’articolo 625 c.p., n. 4, la giurisprudenza di legittimita’, sin dai suoi arresti piu’ risalenti, partendo dal significato di destrezza, che nel linguaggio comune individua l’accortezza, la rapidita’, l’agilita’ e la prestanza nel compiere una determinata azione, ma anche la qualita’ psichica del saper superare le difficolta’ e raggiungere l’obiettivo prefissatosi, ha assegnato alla destrezza il significato di abilita’ o sveltezza personale dell’attivita’ esplicata dall’agente prima o durante l’impossessamento, talvolta definite particolari, speciali, straordinarie, ma comunque connotate dall’idoneita’ ad eludere la normale vigilanza dell’uomo medio sul bene.
L’analisi delle situazioni concrete, oggetto di pronunce della Corte di cassazione, fa emergere che la capacita’ operativa, tale da integrare la destrezza, e’ stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine. In buona sostanza, la destrezza consiste in particolari – ossia speciali, ancorche’ non straordinarie – abilita’, astuzia o avvedutezza dell’agente, ossia in qualificazioni del suo agire che si aggiungono alla condotta furtiva in se’ e per se’ considerata.
Sottolineano le Sezioni Unite (Sez. U., n. 34090, data ud. 27/04/2017, Quarticelli) che la descrizione della destrezza come speciale abilita’ – fisica o psichica – dell’agente trova ulteriore riscontro nell’interpretazione dell’aggravante in conformita’ al principio di offensivita’. Piu’ precisamente, vale la medesima affermazione gia’ espressa in passato dalle Sezioni Unite (Sez. U., sent. n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 2559749), a proposito dell’aggravante, affine, del mezzo fraudolento, di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 2. Entrambe le aggravanti, per il fatto di essere previste in funzione di un trattamento sanzionatorio deteriore (cui si sommano la procedibilita’ d’ufficio e l’esclusione dell’applicabilita’ della disciplina sulla non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis c.p.), devono trovare radicamento in un grado piu’ intenso di capacita’ appropriativa, rivelata dalle specifiche modalita’ dell’azione di aggressione dell’altrui patrimonio. Le puntualizzazioni concettuali richiamate danno conto della ratio della circostanza aggravante: il fatto criminoso presenta piu’ marcato disvalore perche’ l’altrui patrimonio e’ oggetto di aggressione compiuta con modalita’ piu’ efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosita’ sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose.
4. Premesso quanto sopra, il Collegio osserva che la Corte di appello di Bari, richiamate le modalita’ dell’azione nel caso concreto, ha esattamente ravvisato nella condotta del ricorrente la circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 4. L’azione furtiva, infatti, si e’ compiuta in una ridottissima frazione di tempo e puo’ essere riassunta nei termini seguenti: resosi conto della situazione di incustodia momentanea, il ricorrente si e’ avvicinato con passo svelto al carrello, ha repentinamente e abilmente introdotto il braccio al suo interno ove era occultato il portafoglio. Rileva sul punto la sentenza impugnata che l’oggetto non era posato in bella vista su un ipotetico ripiano del carrello ma ben inserito all’interno di tal che l’imputato dovette velocemente introdurre il braccio all’interno per afferrarlo. Tanto repentina e tanto abile l’azione che la stessa e’ sfuggita all’attenzione non della sola persona offesa ma anche agli altri clienti presenti nell’esercizio commerciale nonche’ al personale di quest’ultimo. In buona sostanza, l’imputato ha dimostrato una non comune abilita’ esecutiva, una sorta di competenza furtiva che ben integra la nozione di destrezza cosi’ come individuata dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 34090, data ud. 27/04/2017, Quarticelli) e consistente in agilita’ o rapidita’ motoria ed altresi’ in uno sforzo psichico nell’applicazione di astuzia o avvedutezza nello studio dei luoghi e della derubata cosi’ come descritto nell’impugnata pronuncia che ricorda, all’uopo, l’annotazione di servizio degli operanti e il contenuto della testimonianza di uno di loro.
Non si versa, nell’ipotesi in esame, in una situazione di mero approfittamento della situazione di momentanea sospensione da parte della persona offesa del controllo sul bene, perche’ poco attenta, oppure perche’ impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, in altra attivita’. Si tratta, al contrario, di una condotta caratterizzata da un quid pluris, presentando l’azione del (OMISSIS) notevoli tratti di abilita’ esecutiva e di scaltrezza nell’elusione del controllo non solo dell’avente diritto ma di tutti i presenti nell’esercizio commerciale in cui il furto si e’ verificato.
Le menzionate modalita’ dell’azione trascendono l’attivita’ di impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto rendendo ragione dell’aggravamento del trattamento punitivo.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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