In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c)

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 18 giugno 2018, n. 27957.

La massima estrapolata:

In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), deve essere non solo concreto – fondato cioe’ su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalita’ dell’accusato, desumibile anche dalle modalita’ del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facolta’ del giudice.

Sentenza 18 giugno 2018, n. 27957

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. MORELLI Francesc – rel. Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/03/2018 del TRIB. LIBERIA’ di NAPOLI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA MORELLI; lette/sentite le conclusioni del PG Dr. SIMONE PERELLI, che conclude per l’annullamento con rinvio, limitatamente al giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari.
RITENUTO IN FATTO
1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che, a seguito di istanza di riesame, ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Benevento del 2.2.18, con cui era stata disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenuti gravemente indiziati di numerosi furti aggravati, anche in abitazione.
1.2. Con riguardo alla esistenza di esigenze cautelari ed alla individuazione della misura atta a salvaguardarle, il Tribunale ha osservato che i due indagati sono apparsi adusi a reati di tipo predatorio, che organizzavano ed eseguivano con una rapidita’ significativa di un consolidato modus operandi, cosi’ da rendere tangibile il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede, dai quali, con elevata probabilita’, traggono le fonti di sostentamento.
Il consistente numero di furti, commessi in un recente passato, le modalita’ esecutive che denotano particolare spregiudicatezza e la personalita’ trasgressiva dei due indagati (autori di plurimi furti in una stessa giornata), hanno indotto il Tribunale ha confermare il giudizio di adeguatezza della sola misura cautelare piu’ restrittiva.
2. Il ricorrente, difensore degli indagati, deduce violazione di legge sotto il profilo della carenza del requisito dell’attualita’ delle esigenze cautelari.
Si osserva, a tale proposito, che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati sottoposti sin dall’8.4.17 alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagati per uno dei furti poi ricompresi nella successiva ordinanza che aveva disposto la custodia in carcere.
Il Tribunale avrebbe, quindi, ingiustificatamente ignorato la positiva condotta serbata dai due nei lunghi mesi trascorsi agli arresti domiciliari, che evidenziava l’idoneita’ di tale misura a salvaguardare le esigenze cautelari.
Del tutto erronei e meramente congetturali sarebbero, quindi, gli argomenti utilizzati dal Tribunale per ritenere che la custodia domiciliare, anche con l’uso di presidi elettronici, non garantisca da eventuali allontanamenti dei due indagati. Sotto tale profilo, difetterebbe il requisito dell’attualita’ delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio per cui “In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), deve essere non solo concreto – fondato cioe’ su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalita’ dell’accusato, desumibile anche dalle modalita’ del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facolta’ del giudice.” (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017 Rv. 271216).
1.1. I giudici di merito hanno, infatti, evidenziato dati indubbiamente significativi di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, quali il numero di furti imputati ai due ricorrenti, la loro commissione in un ristretto arco di tempo ((OMISSIS)) non lontano rispetto alla data di emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare (2.2.18).
2. Evidentemente, la constatazione che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano gravemente indiziati non della commissione di un unico furto tentato (quello a seguito del quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari) ma di una nutrita serie di furti consumati, con modalita’ esecutive particolarmente spregiudicate, ha indotto i giudici di merito a ritenere mutato il quadro prognostico e a rivedere i criteri di idoneita’ e proporzionalita’ della misura cautelare.
E’ legittimo valutare diversamente l’efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari alla luce di un diverso quadro indiziario che dia conto della commissione di un piu’ rilevante numero di reati, anche quando medio tempore non vi sia stata trasgressione degli obblighi connessi alla misura cautelare.
Il rispetto degli obblighi connessi alla misura cautelare e’ nell’interesse dell’indagato, che diversamente ne dovrebbe sopportare l’aggravamento, ma non ne dimostra, di per se’ solo, l’idoneita’ a prevenire il pericolo di reiterazione di fatti analoghi, sopratutto a fronte di un mutato quadro di prova che induca a delineare in termini piu’ gravi la personalita’ di colui al quale deve essere applicata.
Non si presta a censure, quindi, l’osservazione del Tribunale secondo cui il profilo criminologico e la prassi delittuosa escludono che si possa fare affidamento sulla capacita’ degli indagati di osservare le prescrizioni connesse ad una eventuale misura autodetentiva, anche con l’impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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