In tema di mandato d’arresto europeo, per opporre il motivo di rifiuto obbligatorio alla consegna, previsto dall’art. 18, c. 1, lett. p)

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 18 giugno 2018, n. 27992.

La massima estrapolata:

In tema di mandato d’arresto europeo, per opporre il motivo di rifiuto obbligatorio alla consegna, previsto dall’art. 18, c. 1, lett. p), occorre che esista, rispetto all’ordinamento interno, non un’astratta possibilità, un potenziale interesse ad affermare la giurisdizione, ma un elemento oggetto serio, verificabile, cioè una situazione concreta che manifesti la “presa in carico” e la volontà effettiva dello Stato ad affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del m.a.e., commesso in parte sul suo territorio, dimostrata dalla presenza di indagini sul punto. [Nel caso di specie è stato escluso il carattere obbligatorio del rifiuto in assenza di elementi concreti e di deduzioni sul punto da parte del ricorrente].

Sentenza 18 giugno 2018, n. 27992

Data udienza 13 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 10/05/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Simone Perelli, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di (OMISSIS) all’Autorita’ giudiziaria di Spagna in ragione del mandato di arresto europeo processuale emesso il 28/02/2018 per i reati di tratta di essere umani, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, falsificazione di documenti.
L’indagato, previo accordo con altri soggetti di origine nigeriana detenuti in Spagna, avrebbe accolto a Napoli donne di nazionalita’ nigeriana, fornendo loro documenti falsi, necessari per spostarsi sul territorio europeo, e biglietti di viaggio per raggiungere la Spagna, dove avrebbero dovuto esercitare, sotto continuo controllo, l’attivita’ di prostituzione.
Secondo la Corte di Appello, pur essendo stata compiuta una parte della condotta sul territorio nazionale, nondimeno la L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 18, lettera p), dovrebbe nella specie essere disapplicato, nella parte in cui ritiene obbligatorio il motivo di rifiuto della consegna, in quanto in insanabile contrasto con l’articolo 4 par. 7 della Decisione quadro 2002/584/GAI, che invece prevede, nell’ipotesi in questione, la facoltativita’ del rifiuto.
Sulla base della facoltativita’ del motivo di rifiuto, la Corte di merito ha ritenuto il giudice spagnolo nella “posizione migliore” per giudicare i fatti contestati; al fine di giustificare la consegna e’ stato inoltre valorizzato la L. n. 69 del 2005, articolo 8, lettera c), nella parte in cui prevede come obbligatoria la consegna in caso di costrizione o induzione, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita’, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato al fine di sottoporre una persona a schiavitu’ o allo sfruttamento di prestazioni sessuali.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS) articolando tre motivi.
2.1. Con il primo lamenta violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p).
Pur non contestando l’affermazione secondo cui la norma interna dovrebbe essere disapplicata ed il motivo di rifiuto in questione avrebbe natura facoltativa, si sostiene, tuttavia, che la Corte avrebbe errato nel ritenere che la parte maggiore delle condotte contestate sarebbe stata commessa all’estero, non considerando, invece, che, nella specie, non sono stati contestati reati associativi, ma, si assume, fatti di mero favoreggiamento; secondo il ricorrente, i fatti attribuiti ad (OMISSIS) integrerebbero al piu’ autonome fattispecie di reato e sarebbero stati compiuti nella loro integralita’ nel territorio dello Stato.
Ne deriverebbe la inapplicabilita’ della L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), e, conseguentemente, in ragione della esistenza della giurisdizione italiana, la illegittimita’ della consegna disposta dalla Corte di appello di Napoli.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla L. n. 69 del 2005, articolo 8, lettera c).
La Corte avrebbe errato nel richiamare l’articolo 8, lettera c), della legge in esame, che non derogherebbe alla disciplina generale prevista dall’articolo 18 cit..
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, articolo 6, comma 1, lettera a) – e) – f).
Il consegnando non sarebbe stato compiutamente identificato come il soggetto a cui i fatti sono attribuiti, tenuto conto che, a differenza di quanto indicato dagli atti fatti pervenire dall’Autorita’ giudiziaria spagnola, in cui si fa riferimento ad un uomo di nazionalita’ nigeriana, (OMISSIS) sarebbe originario del (OMISSIS).
Non diversamente, le accuse mosse ad (OMISSIS) non sarebbero state descritte compiutamente e cio’ avrebbe leso il diritto di difesa; la Corte di appello, si afferma, avrebbe dovuto richiedere informazioni integrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. In via preliminare non puo’ essere condiviso l’assunto difensivo secondo cui, non essendo stata formulata una contestazione per un reato associativo, i fatti attribuiti al ricorrente dovrebbero essere considerati tutti integralmente compiuti nel territorio dello Stato.
Dalla lettura del mandato di arresto e della documentazione inviata emerge chiaramente come l’ipotesi accusatoria posta a fondamento del titolo sia fondata sulla compartecipazione criminosa di (OMISSIS) con altri soggetti in un’ampia ed articolata attivita’ criminale volta a far giungere illegalmente donne dalla Nigeria in Europa al fine di costringerle a prostituirsi; (OMISSIS), in concorso con altri, avrebbe facilitato il transito delle donne sul territorio europeo, fornendo loro documenti falsi al fine di agevolare il trasferimento di esse in Spagna, dove avrebbero dovuto prostituirsi.
Il segmento di contributo concorsuale in concreto attribuibile al ricorrente non puo’ dunque essere scisso ed atomizzato rispetto al fatto tipico di reato, in relazione al quale, la parte maggiore di condotta e’ stata, secondo l’accusa, materialmente commessa da altri nel territorio spagnolo o, comunque, in un territorio diverso da quello dello Stato.
Ne discende che la questione della natura e dell’ambito operativo del motivo di rifiuto della consegna previsto dalla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), non puo’ essere elusa, atteso che solo una parte del reato e’ stato commesso sul territorio dello Stato.
3. Secondo la Corte di appello di Napoli, la disposizione in esame, relativo al rifiuto della consegna “se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio”, dovrebbe essere disapplicata perche’ in insanabile contrasto con l’articolo 4, par. 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, che invece prevede il “potere” e non il “dovere” di rifiutare la consegna se la richiesta riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono commessi in tutto o in parte nel suo territorio.
4. Il tema del rapporto tra la previsione normativa di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), ed il diritto di fonte euro-unitaria e’ gia’ stato esaminato dalla Corte di cassazione.
Secondo una prima impostazione, il rifiuto della consegna sarebbe obbligatorio e legittimo, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 18, comma 1, lettera p), ogni qual volta una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneita’ e inequivocita’ richiesti per il tentativo, purche’ preordinata al raggiungimento dell’obiettivo criminoso, si sia verificata in territorio italiano. (Sez. 6, n. 5548 del 01/02/2018, Manco, Rv. 272198).
Si e’ escluso che la riserva di giurisdizione nazionale sia incompatibile con le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2009/948/GAI, in quanto la normativa europea non imporrebbe al legislatore nazionale di riconoscere la giurisdizione dello Stato nel cui territorio il reato e’ stato prevalentemente commesso.
L’opzione interpretativa in esame e’ strettamente connessa alla disciplina prevista dagli articoli 6 – 11 c.p., ed ai principi in piu’ occasioni affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste e deve essere affermata in relazione a reati commessi in parte all’estero, se nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (cfr., Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Cabrerizo Morillas, Rv. 269062, nonche’ Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, dep. 2017, Figliomeni, Rv. 268599).
Dunque, nel caso di caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilita’ di tutti i concorrenti, sarebbe sufficiente che nel territorio dello Stato sia posta in essere una qualsiasi attivita’ di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti (cosi’, esemplificativamente, Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016, Callea, Rv. 266320, e Sez. 5, n. 39205 del 09/07/2008, Di Pasquale, Rv. 241695).
Secondo l’impostazione in esame, l’articolo 4, par. 7, lettera a), della decisione quadro 2002/584/GAI, pur facendo riferimento alla possibilita’ e non all’obbligo di rifiuto della consegna se la richiesta riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono commessi in tutto o in parte nel suo territorio, attribuirebbe ampi e non definiti margini di discrezionalita’ operativa ai legislatori nazionali e, soprattutto, non sarebbe di per se’ completa e autosufficiente e, quindi, immediatamente applicabile, in quanto non indicativa dei criteri cui informare la valutazione discrezionale da compiere in ragione della affermata natura facoltativa del motivo di rifiuto.
La disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), sarebbe compatibile con quella di fonte euro unitaria in quanto il legislatore interno, nel prevedere l’obbligatorieta’ del rifiuto di consegna, si sarebbe mosso nell’ambito della discrezionalita’ che la Decisione Quadro gli attribuiva.
La natura obbligatoria del rifiuto di consegna nell’ipotesi di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), troverebbe, inoltre, indiretta conferma nella disciplina euro-unitaria e italiana in tema di prevenzione e risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali e, in particolare, nella decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009 e nel Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 29, contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla citata decisione quadro.
5. Si tratta di una interpretazione che si pone in senso difforme rispetto a quella fornita dalla Corte di appello di Napoli, che, come detto, ha invece ritenuto la norma interna in contrasto con quella di fonte sovranazionale con conseguente disapplicazione della disposizione legislativa contenuta nella L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p).
6. Si coglie tuttavia nella giurisprudenza di legittimita’ una tendenza ad impostare e risolvere la questione diversamente, facendo riferimento ad altri parametri ermeneutici, capaci di coordinare il testo della norma interna con quella di fonte euro-unitaria senza giungere ad ipotizzare un insanabile contrasto tra le due e, quindi, la prospettiva della disapplicazione della norma interna.
In tal senso la Corte di cassazione ha valorizzato l’articolo 31 della Decisione Quadro 2002/584/GAI, secondo cui assumono rilievo le previsioni contenute in accordi o intese bilaterali o plurilaterali, vigenti al momento della sua adozione, volte a semplificare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Sez. 6, n. 696, del 22/03/2018 Akinyiemi, Rv. 272776).
Si e’ ritenuto che la decisione quadro del 2002 debba “essere intesa con base-standard per le relative determinazioni e non come limite all’applicazione di canoni piu’ avanzati” (cosi’ testualmente la sentenza appena indicata), nel senso che l’articolo 31 in questione farebbe salve previsioni contenute in intese bilaterali o plurilaterali idonee a rendere ulteriormente semplificate le procedure di consegna.
Dunque, rispetto alla decisione – quadro e, conseguentemente, alla sua legge di attuazione, prevarrebbero le previsioni contenute in intese bilaterali e multilaterali idonee a facilitare ulteriormente le procedure di consegna.
Nell’occasione, la Corte ha valorizzato l’articolo II dell’Accordo bilaterale italo tedesco del 24/10/1979, ratificato con L. n. 969 del 1984, che, nella prospettiva di favorire la celebrazione di un giudizio unitario, pone un limite all’operativita’ del motivo di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, comma 1, lettera p), qualora la richiesta concerna una pluralita’ di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, e sia opportuno far giudicare tutte le imputazioni dallo Stato richiedente.
7. L’impostazione in esame puo’ essere ulteriormente sviluppata sul piano ermeneutico e che, pur non potendo di per se’ condurre ad attribuire natura facoltativa al motivo di rifiuto previsto dalla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), puo’ incidere sulla corretta ricostruzione esegetica della norma in questione.
Con la decisione quadro 2002/584/GAI si e’ inteso accelerare le procedure di estradizione e si e’ fatto riferimento ad un sistema semplificato di consegna per le persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, che consenta di eliminare la complessita’ e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina in materia di estradizione.
L’obiettivo perseguito e’ quello di sostituire le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri con un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, intervenute anche in una fase anteriore alla sentenza.
Il mandato d’arresto europeo, che si fonda su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri, costituisce un istituto di obiettiva concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
Cio’ rende esplicito il senso e la portata della clausola di salvezza prevista dall’articolo 31 della decisione quadro, nel senso che l’obiettivo ad essa sotteso non deve trovare nelle disposizioni della stessa decisione un limite.
Se, ai fini della natura e della esatta perimetrazione dell’operativita’ del motivo di rifiuto alla consegna nel caso di reato commesso in parte sul territorio dello Stato, possono assumere rilievo le intese bilaterali o plurilaterali preesistenti alla Decisione Quadro del 2002, puo’ assumere rilevanza anche il dato normativo previsto dall’articolo 7 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, che, in maniera simmetrica, prevede il carattere facoltativo del rifiuto di consegna nel caso di reato commesso in parte sul territorio dello Stato; detto rifiuto, tuttavia, non e’ di competenza dell’autorita’ giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia (Sez. 6, n. 9119 del 25/01/2012, Topi, Rv. 252040).
Si tratta di una previsione, quella dell’articolo 7 della Convenzione sulla estradizione, della cui compatibilita’ con il sistema delineato dagli articoli 6 – 11 c.p., in tema di giurisdizione, non si e’ mai dubitato.
8. Dunque: a) la decisione quadro 2002/584/Gai riconosce natura facoltativa al motivo di rifiuto della consegna se la richiesta riguarda reati che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, ma non chiarisce quali sarebbero i parametri cui informare la valutazione discrezionale sottesa alla natura facoltativa del rifiuto; b) la stessa decisione quadro fa salve intese bilaterali o multilaterali volte a semplificare ulteriormente le procedure di consegna (articolo 31); c) l’articolo 7 della Convenzione europea sulla estradizione a sua volta riconosce natura facoltativa al motivo di rifiuto nel caso di richiesta di consegna di reati commessi in parte nel territorio dello stato membro di esecuzione; d) la L. n. 69 del 2005, che e’ si attuativa della decisione quadro ma non richiama espressamente il principio di cui all’articolo 31 della decisione quadro del 2002, prevede l’obbligatorieta’ del rifiuto nel caso di cui all’articolo 18 lettera p).
In tale articolato quadro di riferimento, pur dovendo riconoscere natura obbligatoria al motivo di rifiuto di cui all’articolo 18 lettera p) della L. n. 69 del 2005, pare percorribile un’opzione ermeneutica che ancori e condizioni l’obbligatorieta’ del rifiuto ad elementi oggettivi che consentano di coordinare il principio di territorialita’ della legge penale di cui all’articolo 6 c.p., con le esigenze di cooperazione internazionale – soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui vengono in considerazione reati tipicamente transnazionali – e con il principio del ne bis in idem, riconosciuto con la Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 e, piu’ in generale, sancito dall’articolo 50 della Carta di Nizza, che si configura come garanzia da invocare nello spazio giuridico europeo (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931),
In tal senso assume rilievo l’esigenza, posta a fondamento della decisione quadro 2009/948/GAI, di coordinare l’esercizio dell’azione penale in presenza di reati transnazionali coinvolgenti piu’ Stati dal punto di vista territoriale e di favorire la concentrazione del procedimento penale in un unico Stato membro (in tal senso, nell’ambito di un’articolata motivazione, Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, in corso di massimazione).
Si e’ evidenziato, in particolare, come la decisione quadro si prefigga “non solo di indicare le modalita’ per risolvere consensualmente il conflitto di giurisdizione tra Stati membri in presenza di “procedimenti paralleli” gia’ in corso, ma anche significativamente si rivolge agli Stati membri affinche’ siano evitati “procedimenti penali paralleli superflui che potrebbero determinare la violazione del principio del ne bis in idem”” (cosi’ testualmente Sez. 6, n. 15866 cit.).
9. Il principio di territorialita’ della legge penale, di cui all’articolo 6 c.p., deve, dunque, esser coordinato con l’esigenza di cooperazione internazionale, al fine di evitare i conflitti di giurisdizioni concorrenti, e con la portata generale ed incondizionata del principio del ne bis in idem.
Ne deriva che la portata ed il senso dell’obbligatorieta’ del motivo di rifiuto di consegna, di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), devono essere delineati in maniera conseguente e coerente con il quadro generale di riferimento descritto al fine di scongiurare, come segnalato dalla Corte di Giustizia, il rischio di impunita’ che da una interpretazione letterale della norma puo’ derivare (in tal senso, sentenza 29 giugno 2017, C-579/15).
Per opporre il motivo di rifiuto obbligatorio alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p), occorre quindi che esista, rispetto all’ordinamento interno, non un’astratta possibilita’, un potenziale interesse ad affermare la giurisdizione, ma un elemento oggettivo, serio, verificabile che giustifichi la mancata consegna, cioe’ una situazione concreta che manifesti la “presa in carico” e la volonta’ effettiva dello Stato di affermare la propria giurisdizione sul fatto oggetto del mandato di arresto europeo, commesso in parte sul suo territorio, dimostrata dalla presenza di indagini sul punto (nel senso che tale fatto oggettivo dovrebbe essere individuato quantomeno nella esistenza nello Stato di un procedimento penale parallelo, Sez. 6, n. 15866 cit.).
10. Nel caso di specie, in assenza di elementi concreti e di deduzioni sul punto da parte del ricorrente, la consegna non avrebbe potuto “obbligatoriamente” essere rifiutata, ai sensi della L. n. 69 del 2005, articolo 18, lettera p).
Escluso quindi nel caso di specie il carattere obbligatorio del rifiuto di consegna, la sentenza impugnata, seppur motivando sull’erroneo presupposto della disapplicazione della norma interna, ha spiegato in maniera logica la ragione per cui il giudice spagnolo sarebbe nella posizione migliore per giudicare i fatti in contestazione.
Ne discende l’infondatezza del primo motivo di ricorso nel quale e’ assorbito il secondo.
11. Infondato, al limite della inammissibilita’, e’ anche il terzo motivo di ricorso.
Quanto alla identificazione di (OMISSIS), la Corte di appello ha correttamente fatto riferimento ai rilievi dattiloscopici e fotografici e, quanto, alla genericita’ delle accuse, la Corte, premesso che l’oggetto del sindacato attiene alla verifica della esistenza di un compendio indiziario seriamente evocativo del fatto reato e della sua attribuibilita’ soggettiva, ha indicato le fonti di prova costituite da intercettazioni e da specifiche e dettagliate dichiarazioni accusatorie.
12. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

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