Va verificata la lieve entità nel possesso di stupefacenti di basso quantitativo anche se il detentore agli arresti domiciliari non fornisce prova del denaro con cui l’avrebbe acquistata.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 19 giugno 2018, n. 28220.

La massima estrapolata:

Va verificata la lieve entità nel possesso di stupefacenti di basso quantitativo anche se il detentore agli arresti domiciliari non fornisce prova del denaro con cui l’avrebbe acquistata.

Sentenza 19 giugno 2018, n. 28220

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2016 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tampieri Luca, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/11/2016 la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli dell’11/3/2016, con cui (OMISSIS) e’ stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui ai capi A) e F) e (OMISSIS) del delitto di cui al capo D), tutti riguardanti condotte di detenzione illegale di sostanze stupefacenti del tipo hashish.
2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS) tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilita’.
Le conversazioni intercettate avevano posto in luce un rapporto tra venditore e acquirente e illogicamente era stato affermato che il (OMISSIS), quand’anche assuntore, fosse altresi’ uno spacciatore.
Parimenti illogici erano i passaggi della motivazione in cui si adduceva che il nascondiglio della droga fosse nella disponibilita’ del (OMISSIS) alla luce dei rapporti intercorrenti con il (OMISSIS).
Anche a voler ritenere che il quantitativo superasse il fabbisogno immediato, non si sarebbe potuta affermare per cio’ solo la penale responsabilita’ del (OMISSIS) in assenza di ulteriori elementi indiziari, tali da escludere una destinazione ad uso esclusivamente personale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
Dopo aver dato atto della compatibilita’ con l’ipotesi lieve della detenzione di dosi conteggiate a decine, la Corte aveva erroneamente valutato il dato ponderale, da un lato ritenendo che 51 grammi corrispondessero a 360 dosi e dall’altro con riguardo all’imputato (OMISSIS) affermando che 46 grammi corrispondevano a 138 dosi singole.
In assenza di perizia avrebbero si era fatto irragionevolmente ricorso a presunzioni.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Era giuridicamente erroneo il disconoscimento delle attenuanti, sulla base dell’assenza di segnali di pentimento o resipiscenza, a fronte delle ragioni a tal fine invocate in sede di appello.
3. Ha presentato ricorso il (OMISSIS) tramite il suo difensore.
Deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga ad uso non esclusivamente personale e in relazione al diniego dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
Era illogica la motivazione nella parte in cui da un lato aveva richiamato la sentenza di primo grado, incentrata sulla cooperazione del ricorrente in acquisti finalizzati alla cessione al minuto, e dall’altro aveva ritenuto verosimile un’attivita’ di spaccio del (OMISSIS), attuata autonomamente, senza che fosse indicata alcuna circostanza idonea ad avvalorare l’ipotesi formulata.
Di qui lo scollamento dalla ricostruzione degli eventi e l’inaccettabilita’ della mancata esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 112 c.p., comma 1, n. 1, che il diverso ruolo del prevenuto avrebbe dovuto comportare.
Anche la destinazione alla cessione era stata basata solo su congetture e ragionamenti induttivi piuttosto che sul rilievo di elementi volti a corroborare la finalita’ indebita, non potendosi ipotizzare un’inversione dell’onere della prova e dovendosi globalmente valutare gli elementi di fatto senza poter attribuire valore dirimente al dato ponderale.
Del resto la difesa aveva prodotto documentazione attestante l’uso personale fin dal 2008.
In ordine al quantitativo di hashish acquistato, valutando le dichiarazioni del M.llo (OMISSIS) si sarebbe potuto affermare che l’hashish veniva venduto a 10 Euro al grammo e che il (OMISSIS) e i suoi complici ponevano in vendita plance di hashish del peso di 100 grammi e del valore di Euro 1.000,00.
A tale stregua avrebbe dovuto concludersi che il (OMISSIS) il (OMISSIS) aveva acquistato circa 20 grammi al costo di 230,00 Euro, come confermato da conversazioni tra tale (OMISSIS) e (OMISSIS).
E il (OMISSIS) aveva ulteriormente spiegato che chi vendeva a soggetto che si trovava agli arresti domiciliari era portato a chiedere di piu’, in quanto doveva portare la droga a casa.
In tale prospettiva il dato ponderale relativo all’episodio del (OMISSIS) era compatibile con l’ipotesi dell’uso personale da parte del ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari e bisognoso di una scorta.
La Corte aveva ignorato tali elementi valorizzando il contenuto di intercettazioni che si prestavano ad interpretazioni non collimanti.
Cio’ valeva per il riferimento al “fatto dell’altra volta” che avrebbe dovuto ricondursi ad analogo acquisto risalente al 19 aprile 2014.
Ma nelle conversazioni del 18 e del 19 aprile non venivano menzionati i quantitativi di hashish e neppure il prezzo.
Di qui la necessita’ di interpretare la vicenda alla luce del narrato dell’imputato, che aveva sostenuto che la droga era destinata ad uso personale.
Indebitamente la Corte aveva introdotto il riferimento a quantitativi diversi delle plance di fumo, quando le dichiarazioni del M.llo (OMISSIS) avrebbero dovuto rivestire carattere assorbente.
La Corte in tal modo aveva finito per utilizzare dati informativi inesistenti, riconducibili alla nozione di travisamento della prova.
In assenza di elementi certi in ordine alla quantita’ e qualita’ dello stupefacente avrebbe dovuto ravvisarsi l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 anche alla luce del fatto che i carabinieri avevano sottoposto a sequestro una stecchetta di g. 2,2 e che i rapporti con il (OMISSIS) si erano protratti dal 18 aprile al 4 maggio, arco di tempo nel quale il ricorrente avrebbe potuto compiere solo attivita’ di spaccio occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell’interesse del (OMISSIS) e’ fondato con riferimento al tema della configurabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, mentre va respinto nel resto.
1.1. Il primo motivo e’ inammissibile, in quanto e’ volto a fornire una diversa lettura del materiale probatorio, ma senza individuare profili di illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione.
La Corte ha rilevato come le conversazioni intercettate avessero consentito di accertare che in data (OMISSIS) il (OMISSIS) si era lamentato con (OMISSIS) del mancato rintraccio di un pacchetto di droga del valore di Euro 300,00, quando gli stessi avrebbero dovuti essere quattro e non soltanto tre.
D’altro canto ha osservato che di seguito, all’interno del vano contatore dello stabile del (OMISSIS), erano stati sequestrati 51 grammi di hashish, sostanzialmente coincidenti con il quantitativo che il (OMISSIS) non aveva recuperato, fermo restando che le conversazioni intercettate avevano consentito di appurare che il nascondiglio era anche nella disponibilita’ del (OMISSIS).
La dinamica dei rapporti tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e’ stata ricostruita in termini diversi da quelli incentrati su meri acquisti del (OMISSIS) per suo uso personale, in senso contrario essendosi segnalato il complessivo dato ponderale ed essendosi inoltre osservato che vi erano la condivisione del nascondiglio, non ragionevole nella prospettiva di un rapporto con un mero acquirente, e soprattutto lo scambio reciproco di segnalazioni in ordine alla presenza dei Carabinieri intenti ad attivita’ di controllo.
A fronte di cio’, il motivo di ricorso contesta assertivamente il ragionamento della Corte e non considera tutti gli argomenti che sono stati posti alla base della ricostruzione proposta, incentrata su acquisti del (OMISSIS) finalizzati alla cessione e non solamente ad uso personale, nulla rilevando il mancato specifico riscontro di cessioni effettuate dal ricorrente.
1.2. E’ peraltro fondato il secondo motivo.
La Corte ha posto a fondamento dell’esclusione dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, il dato ponderale, ma e’ incorsa in un vizio di motivazione, in quanto, nell’affermare che il (OMISSIS) aveva detenuto un quantitativo pari a circa 360 dosi medie singole, non ha dato conto del ragionamento a tal fine compiuto e del riferimento a specifici accertamenti, a fronte del sequestro di circa 51 grammi di hashish, fermo restando che con riguardo alla posizione del (OMISSIS) la detenzione di circa 46 grammi di hashish era stata ritenuta corrispondente, pur in assenza di dati analitici, a circa 138 dosi.
La centralita’ del dato ponderale cosi’ impropriamente ricostruito vizia l’intera motivazione sul punto, imponendo in parte qua l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
1.3. Non ha per contro fondamento il terzo motivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di assunto da un lato generico, in quanto non sono esplicitati gli elementi che avrebbero dovuto essere valutati a tal fine, e dall’altro volto a contestare il merito della valutazione della Corte, che non arbitrariamente ha considerato l’assenza di elementi di resipiscenza.
2. Anche il ricorso del (OMISSIS) e’ fondato solo con riguardo al tema della configurabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
2.1. In ordine al giudizio di penale responsabilita’ il motivo di ricorso e’ volto a contestare il merito della ricostruzione operata dalla Corte, risolvendosi nella prospettazione di un’alternativa lettura del compendio probatorio, cio’ che esula dallo scrutinio di legittimita’.
La Corte ha rilevato che le conversazioni intercettate attestavano una pluralita’ di acquisti ravvicinati del ricorrente, che dapprima in data 18 aprile 2014 aveva chiesto al (OMISSIS) due stecchette da 10 Euro, in data 19 aprile si era lamentato con (OMISSIS) della qualita’, chiedendo altro stupefacente, il primo maggio aveva chiesto “come l’altra volta..tale e quale” e in effetti il 2 maggio aveva sicuramente ricevuto un quantitativo corrispondente ad Euro 230,00, presumibilmente pari a grammi 23: la Corte ha in particolare ritenuto su tali basi che il (OMISSIS) avesse per due volte acquistato la stessa quantita’, tanto che nella seconda circostanza aveva fatto riferimento all’occasione precedente, a dimostrazione dell’implicita indicazione della quantita’.
Su tali basi si e’ ritenuto che non fosse plausibile l’assunto di acquisti per fini di mero uso personale, essendo irrilevante la circostanza che il ricorrente fosse agli arresti domiciliari, a fronte del rischio che egli aveva comunque corso prendendo piu’ volte contatto con (OMISSIS), ed essendo altresi’ non decisivo quanto dedotto a proposito della consistenza delle plance di fumo cedute dal (OMISSIS), che non illogicamente si e’ ritenuto non avere tutte lo stesso valore, potendo corrispondere a misure diverse, come nel caso di quella “XL”, chiesta da (OMISSIS).
D’altro canto la Corte ha rilevato anche che non era stato specificamente documentato l’uso costante di hashish da parte del (OMISSIS) e che per contro non aveva trovato giustificazione il rinvenimento nell’abitazione del predetto della somma di Euro 6.500,00.
A fronte di cio’ il motivo di ricorso ha riproposto i temi dedotti in sede di appello, segnalando il mancato riscontro di attivita’ di spaccio del (OMISSIS) e l’inidoneita’ delle conversazioni intercettate a comprovare un pregresso acquisto, oltre che prospettando un travisamento della prova in ordine al dato costituito dalla consistenza delle plance di fumo.
Ma in realta’ tali censure non si misurano specificamente con gli argomenti della Corte, che ha rilevato l’incompatibilita’ dei plurimi acquisti con il mero uso personale, peraltro non specificamente comprovato, e ha inoltre dato conto delle ragioni, solo assertivamente contestate, per cui avrebbe dovuto reputarsi provato un precedente acquisto in data 19 aprile, avente la stessa consistenza di quello del 2 maggio, posto che il primo maggio il (OMISSIS) non avrebbe avuto altrimenti la possibilita’ di interpretare la richiesta del (OMISSIS).
D’altro canto risulta generica anche la deduzione del travisamento della prova, in assenza di elementi idonei ad attestare la decisivita’ dell’assunto difensivo, nel quadro della complessiva ricostruzione operata dalla Corte, fermo restando che non ha formato oggetto di specifiche censure il riferimento alla somma di denaro rinvenuta.
2.2. Irrilevanti risulta la doglianza formulata con riferimento all’aggravante di cui all’articolo 112 c.p.p., comma 1, n. 1, in quanto dalla sentenza di primo grado risulta che, in concreto, tale aggravante non e’ stata specificamente considerata ai fini del computo della pena.
2.3. E’ invece anche in questo caso fondata, come si e’ anticipato, la censura riguardante la valutazione in ordine alla configurabilita’ dell’ipotesi di lieve entita’.
La Corte ha a tal fine valorizzato il dato ponderale, l’assenza di lecite fonti di reddito e la somma rinvenuta.
Va pero’ osservato che l’assenza di fonti di reddito e la somma rinvenuta sono elementi che concorrono ad attestare il ricavo di un lucro dall’attivita’ di spaccio, ma di per se’ non qualificano tale attivita’, giacche’ non e’ a tal fine rilevante la mera continuita’ della stessa (Cass. Sez. 6, n. 39374 del 3/7/2017, El Batouchi, rv. 270849; Cass. Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, rv. 268171; Cass. Sez. F., n. 39844 del 13/8/2015, Bannour, rv. 264678).
Quanto al dato ponderale, e’ dirimente l’osservazione che la valutazione si e’ basata su argomenti di tipo congetturale, in assenza di una concreta verifica del principio attivo e dunque dell’effettivo profilo quali-quantitativo, rapportato alla tipologia di stupefacente, elemento in realta’ rilevante e destinato a convergere in un giudizio unitario, ai fini della configurazione della lieve entita’ del fatto.
Tale valutazione risulta dunque viziata, imponendosi l’annullamento della sentenza impugnata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.
3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti con riguardo alla configurabilita’ dell’ipotesi della lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e rigetto dei ricorsi nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla configurabilita’ dell’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi.

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