L’importo della rendita per l’inabilita’ permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 22 maggio 2018, n. 12566.

La massima estrapolata:

L’importo della rendita per l’inabilita’ permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito.

Sentenza 22 maggio 2018, n. 12566

Data udienza 13 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sezione

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20403/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS);
– intimati –
e nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 466/2012 della Corte d’appello di Genova, depositata il 20 aprile 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2018 dal Consigliere Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 5 dicembre 2000, (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) allorche’ esso attore, alla guida di un motociclo, venne a collisione con un autocarro di proprieta’ della (OMISSIS) condotto dal (OMISSIS) e assicurato con la (OMISSIS) s.p.a..
Costituendosi in giudizio, la (OMISSIS) contesto’ che la responsabilita’ dell’incidente fosse interamente attribuibile al conducente (OMISSIS).
Intervennero volontariamente in giudizio (OMISSIS), moglie del (OMISSIS) e proprietaria del motoveicolo da questo condotto, nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori dell’attore, chiedendo, tutti, il risarcimento dei danni non patrimoniali a loro volta patiti a seguito dell’incidente occorso al prossimo congiunto e, la sola (OMISSIS), domandando anche il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del motociclo.
Ritenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura di un terzo, l’adito Tribunale di La Spezia condanno’ i convenuti a pagare: all’attore, la somma di Euro 206.672,28; all’intervenuta (OMISSIS), la somma di Euro 4.290,21 a titolo di danno patrimoniale nonche’ di Euro 5.000 a titolo di danno morale; agli intervenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), a titolo di danno morale, la somma di Euro 3.000 ciascuno.
2. – I convenuti proposero appello lamentando, per quanto qui ancora interessa, che il danno patrimoniale era stato liquidato in misura eccessiva, perche’ il Tribunale non aveva detratto dall’importo spettante all’attore il valore della rendita che l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro aveva preso a corrispondergli a causa dell’invalidita’ permanente causata dall’incidente stradale, qualificato come infortunio in itinere.
3. – La Corte d’appello di Genova, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 aprile 2012, ha accolto in parte l’appello, ritenendo che da quanto liquidato a favore di (OMISSIS) a titolo di risarcimento del danno doveva essere detratto il valore capitalizzato della rendita INAIL ricevuta per il medesimo evento dannoso.
La Corte territoriale ha rilevato che le somme riconosciute dal primo giudice a titolo di danno patrimoniale (Euro 120.157,09) sono da intendere interamente assorbite dalla rendita per invalidita’ permanente del 40% liquidata a favore del (OMISSIS) nella misura capitale di Euro 160.194,85.
Secondo la Corte territoriale, e’ irrilevante la circostanza che l’INAIL non abbia esercitato, verso i danneggianti e la loro assicurazione, il diritto di regresso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 11, ed e’ del pari ininfluente l’invocata prescrizione di tale diritto al regresso, giacche’ “non si comprende quale motivo avrebbe il danneggiato (OMISSIS) di dolersi della perdita subita da INAIL o del correlativo vantaggio di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)”: una volta ottenuto il proprio ristoro, “il danneggiato non ha alcun interesse alla corretta distribuzione di tale onere tra danneggianti e INAIL”, tanto piu’ che non e’ configurabile “un interesse giuridicamente tutelabile del danneggiato ad ottenere una duplicazione di risarcimenti”.
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 agosto 2012.
Il ricorso e’ articolato in due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito, con controricorso illustrato da memoria, la (OMISSIS).
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
5. – La Terza Sezione di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 22 giugno 2017, n. 15535, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza sulla questione, sollevata con il primo motivo di impugnazione, se dall’ammontare del danno risarcibile si debba scomputare la rendita per l’inabilita’ permanente riconosciuta dall’INAIL a seguito di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Il Primo Presidente ha disposto l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La questione rimessa all’esame di queste Sezioni Unite e’ se dal computo del pregiudizio sofferto dal lavoratore a seguito di infortunio sulle vie del lavoro causato dal fatto illecito di un terzo, vada defalcata la rendita per l’inabilita’ permanente costituita dall’INAIL.
2. – La questione e’ posta con il primo motivo di ricorso.
Con esso il (OMISSIS) – danneggiato a seguito di incidente stradale e beneficiario di rendita INAIL, essendo stato riconosciuto che trattavasi di infortunio in itinere – deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, commi 6 e 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la sentenza impugnata, decurtando dall’ammontare del risarcimento l’importo della rendita, avrebbe finito con lo svuotare di contenuto la responsabilita’ del terzo responsabile dell’infortunio, estraneo al rapporto di lavoro e al rapporto assicurativo antinfortunistico.
Ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe alcun motivo per cui dal risarcimento dovuto dal terzo responsabile debba essere detratto il valore di una prestazione indennitaria (la rendita corrisposta dall’INAIL) che altri (il datore di lavoro) ha procurato al danneggiato in quanto parte di un rapporto di lavoro.
Secondo il ricorrente, neppure sarebbe fondata la considerazione, fatta propria dalla Corte d’appello, secondo cui, ammettendosi il cumulo, il danneggiato verrebbe a fruire di una duplicazione di risarcimento. Tale evenienza, infatti, potrebbe in concreto verificarsi solo allorche’ l’assicuratore sociale non si surroghi nei diritti del danneggiato verso il danneggiante. Se l’INAIL non si avvale della facolta’ di surroga, il danneggiato, ancorche’ abbia gia’ riscosso l’indennita’ assicurativa, potrebbe agire per il risarcimento totale senza che il terzo responsabile possa opporgli l’avvenuta riscossione dell’indennita’ stessa.
3. – Sulla questione se dal risarcimento dei danni da sinistro stradale, qualificato come infortunio in itinere, debba essere o meno detratta la rendita INAIL per l’inabilita’ permanente corrisposta al danneggiato, si registra un contrasto di giurisprudenza.
3.1. – Secondo un orientamento – espresso da Cass., Sez. 3, 15 ottobre 2009, n. 21897 – la costituzione, da parte dell’assicuratore sociale, di una rendita in favore dei prossimi congiunti di persona deceduta in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, non esclude ne’ riduce in alcun modo il loro diritto al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti del responsabile, non operando in tale ipotesi il principio della compensatio lucri cum damno, a causa della diversita’ del titolo giustificativo della rendita rispetto a quello del risarcimento.
In base a questo indirizzo, “non sussiste alcuna duplicazione del danno ai sensi dell’articolo 1916 c.c., che concerne il diritto di surrogazione dell’assicuratore verso il responsabile, e non gia’ il diritto del medesimo di eccepire il pagamento del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio debito”.
3.2. – Prevalente e’ l’orientamento, di segno opposto, nel senso del diffalco: le somme liquidate dall’INAIL in favore del danneggiato da sinistro stradale a titolo di rendita vanno detratte, in base al principio indennitario, dall’ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato da parte del terzo responsabile.
Questo orientamento – espresso da Cass., Sez. 3, 15 aprile 1998, n. 3806, e da Cass., Sez. 3, 15 luglio 2005, n. 15022, e ribadito, da ultimo, da Cass., Sez. 3, 5 dicembre 2014, n. 25733 – si fonda sui seguenti argomenti:
– il valore capitale della rendita INAIL corrisponde a valore patrimoniale gia’ risarcito, non ulteriormente computabile a favore del danneggiato, onde evitare duplicazioni di risarcimento sia in favore del danneggiato che a carico del responsabile o del suo assicuratore;
– nelle assicurazioni sociali, quando l’istituto comunica al terzo responsabile che il caso e’ stato ammesso all’assistenza prevista dalla legge ed agli indennizzi e lo preavverte della volonta’ di esercitare il diritto di surroga, la certezza e l’automatismo delle successive prestazioni sono elementi sufficienti per integrare i presupposti richiesti dall’articolo 1916 c.c., e determinano l’impossibilita’, per il terzo responsabile, di opporre eventuali successivi accordi intervenuti con il danneggiato;
– in caso di esercizio da parte dell’INAIL dell’azione di surroga (che rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato) nei confronti del responsabile del danno, il credito del leso si trasferisce all’istituto previdenziale per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con la conseguenza che l’infortunato perde, entro tale limite, la legittimazione all’azione risarcitoria, conservando il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa.
3.2.1. – Il Collegio della Terza Sezione prospetta come preferibile quest’ultimo indirizzo.
Il Collegio rimettente dichiara di auspicare che il problema interpretativo alla base della questione sia risolto secondo i seguenti principi: (a) alla vittima di un fatto illecito spetta il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione; (b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato del fatto illecito; (c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalita’ utilizzata per accertare se il danno sia conseguenza dell’illecito.
Ad avviso del Collegio rimettente, a pretendere la medesimezza del titolo per il danno e per il lucro ai fini dell’operativita’ della compensatio lucri cum damno anche nelle fattispecie che si caratterizzano per la presenza di rapporti giuridici trilaterali, si finirebbe per negare di fatto qualsiasi spazio all’istituto, essendo assai raro (se non impossibile) che un fatto illecito possa provocare da se’ solo, ossia senza il concorso di nessun altro fattore umano o giuridico, sia una perdita, sia un guadagno. Si tratterebbe invece unicamente di stabilire se il lucro costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensi dell’articolo 1223 c.c.. Qualificare d’altra parte molti vantaggi come occasionati e non causati dal fatto illecito sarebbe incoerente con la moderna nozione di causalita’ giuridica: pertanto, allorquando il fatto di danno sia anche coelemento di una fattispecie, di fonte normativa o negoziale, costitutiva di una provvidenza indennitaria a favore del danneggiato, pure siffatta provvidenza – si sostiene – rappresenta un effetto giuridico immediato e diretto della condotta che quel danno ha provocato, giacche’ da essa deriva secondo un processo di lineare regolarita’ causale.
Secondo la lettura proposta nell’ordinanza di rimessione, il cumulo dei benefici, rispettivamente di carattere indennitario e risarcitorio, determinerebbe nei fatti una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilita’ civile, tenuto conto che il risarcimento non puo’ creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.
4. – Come correttamente rileva l’ordinanza interlocutoria della Terza Sezione, la soluzione della specifica questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite coinvolge un tema di carattere piu’ generale, che attiene alla individuazione della attuale portata del principio della compensatio lucri cum damno e sollecita una risposta all’interrogativo se e a quali condizioni, nella determinazione del risarcimento del danno da fatto illecito, accanto alla poste negative si debbano considerare, operando una somma algebrica, le poste positive che, successivamente al fatto illecito, si presentano nel patrimonio del danneggiato.
L’ordinanza di rimessione pone questo tema a oggetto di un quesito di portata piu’ ampia di quello riguardante la detraibilita’ o meno della rendita INAIL: se la compensatio “possa operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie”; “se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito”, percependo emolumenti versatigli non solo da assicuratori sociali (come nella specie), bensi’ anche “da assicuratori privati… ovvero anche da terzi, ma comunque in virtu’ di atti indipendenti dalla volonta’ del danneggiante”.
Tale interrogativo, al quale e’ sottesa una richiesta indistinta e omologante di tutte le possibili evenienze legate al sopravvenire, al fatto illecito produttivo di conseguenze dannose, di benefici collaterali al danneggiato, viene esaminato dalle Sezioni Unite nei limiti della sua rilevanza: fino al punto, cioe’, in cui esso rappresenta un presupposto o una premessa sistematica indispensabile per l’enunciazione, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, di un principio di diritto legato all’orizzonte di attesa della fattispecie concreta.
Questa delimitazione di ambito e di prospettiva non e’ frutto di una scelta discrezionale del Collegio decidente, ma conseguenza che si ricollega alle funzioni ordinamentali e alle attribuzioni processuali delle Sezioni Unite, alle quali e’ affidata, non l’enunciazione di principi generali e astratti o di verita’ dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alle specificita’ del singolo caso della vita. Se ne ha una conferma nella stessa previsione dell’articolo 363 c.p.c., perche’ anche la’ dove la Corte di cassazione e’ chiamata ad enunciare un principio di diritto nell’interesse della legge, si tratta tuttavia del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi nella risoluzione della specifica controversia.
4.1. – L’esistenza dell’istituto della compensatio, inteso come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, non e’ controversa nella giurisprudenza di questa Corte, trovando il proprio fondamento nella idea del danno risarcibile quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso.
Se l’atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entita’ del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato del danneggiato. Questo principio e’ desumibile dall’articolo 1223 c.c., il quale stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere cosi’ la perdita subita dal danneggiato come il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, che l’accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tenga anche conto degli eventuali vantaggi collegati all’illecito in applicazione della regola della causalita’ giuridica. Se cosi’ non fosse – se, cioe’, nella fase di valutazione delle conseguenze economiche negative, dirette ed immediate, dell’illecito non si considerassero anche le poste positive derivate dal fatto dannoso – il danneggiato ne trarrebbe un ingiusto profitto, oltre i limiti del risarcimento riconosciuto dall’ordinamento giuridico (Cass., Sez. 3, 11 luglio 1978, n. 3507).
In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non puo’ oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l’illecito: come l’ammontare del risarcimento non puo’ superare quello del danno effettivamente prodotto, cosi’ occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.
4.2. – Controversi sono piuttosto la portata e l’ambito di operativita’ della figura, ossia i limiti entro i quali la compensatio puo’ trovare applicazione, soprattutto la’ dove il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti.
E’ la situazione che si verifica quando, accanto al rapporto tra il danneggiato e chi e’ chiamato a rispondere civilmente dell’evento dannoso, si profila un rapporto tra lo stesso danneggiato ed un soggetto diverso, a sua volta obbligato, per legge o per contratto, ad erogare al primo un beneficio collaterale: si pensi all’assicurazione privata contro i danni, nella quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; si considerino i benefici della sicurezza e dell’assistenza sociale, da quelli legati al rapporto di lavoro (e scaturenti dalla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali) a quelli rivolti ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere una tutela assistenziale; si pensi, ancora, alle numerose previsioni di legge che contemplano indennizzi o speciali elargizioni che lo Stato corrisponde, per ragioni di solidarieta’, a coloro che subiscono un danno in occasione di disastri o tragedie e alle vittime del terrorismo o della criminalita’ organizzata.
La vicenda concreta all’esame delle Sezioni Unite si colloca in quest’ambito. In caso di infortunio sulle vie del lavoro scaturito da un fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto giuridico previdenziale, la vittima puo’ contare su un sistema combinato di tutele, basato sul concorso delle regole della protezione sociale garantita dall’INAIL e di quanto riveniente dalle regole civilistiche in materia di responsabilita’.
Il duplice rapporto bilaterale e’ quindi rappresentato, per un verso, dal welfare garantito dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che da’ titolo ad ottenere le prestazioni dell’assicurazione, e, per l’altro verso, dalla relazione creata dal fatto illecito del terzo, permeata dalla disciplina della responsabilita’ civile.
In questa ed in altre fattispecie similari si tratta di stabilire se l’incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l’evento dannoso per effetto del beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell’ammontare del risarcimento.
4.3. – Restano fuori dal quesito rivolto alle Sezioni Unite le ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti, vi sia unicita’ del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria.
In queste ipotesi vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalita’ compensativa.
La compensatio opera cioe’ in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni.
Questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha infatti affermato che l’indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cass., Sez. U., 11 gennaio 2008, n. 584; Cass., Sez. 3, 14 marzo 2013, n. 6573).
Alla medesima conclusione e’ pervenuta la giurisprudenza amministrativa.
Chiamato a stabilire, nell’espressione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria, se la somma dovuta dal datore di lavoro pubblico ad un proprio dipendente per lesione della salute conseguente alla esalazione di amianto nei luoghi di lavoro sia cumulabile con l’indennizzo percepito a seguito del riconoscimento della dipendenza dell’infermita’ da causa di servizio ovvero se tale indennizzo debba essere decurtato dal risarcimento del danno, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1 del 2018, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalita’ compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalita’ giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilita’, il divieto del cumulo con conseguente necessita’ di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario”.
Preme qui sottolineare i fondamentali passaggi attraverso i quali si snoda l’argomentazione che sostiene la decisione del giudice amministrativo: (a) “l’applicazione delle regole della causalita’ giuridica impone che venga liquidato soltanto il danno effettivamente subito dal danneggiato”; (b) “il riconoscimento del cumulo implicherebbe l’attribuzione alla responsabilita’ contrattuale di una funzione punitiva”, giacche’ l’esistenza “di un solo soggetto responsabile e obbligato comporterebbe per esso l’obbligo di corrispondere una somma superiore a quella necessaria per reintegrare la sfera del danneggiato con ingiustificata locupletazione da parte di quest’ultimo”: risultato, questo, non ammissibile, difettando “una espressa previsione legislativa che contempli un illecito punitivo e dunque autorizzi un rimedio so-vracompensativo”, non essendo nemmeno configurabile “una duplice causa dell’attribuzione patrimoniale”; (c) “nella fattispecie in esame l’accertata finalita’ compensativa di entrambi i titoli delle obbligazioni concorrenti e del conseguente meccanismo risarcitorio, nonche’ la semplicita’ del rapporto che evita le possibili complicazioni ricostruttive connesse al funzionamento della surrogazione, impedisce che possa operare il cumulo tra danno e indennita’”.
4.4. – Tornando all’ambito operativo della compensatio in presenza di una duplicita’ di posizioni pretensive di un soggetto verso due soggetti diversi tenuti, ciascuno, in base ad un differente titolo, occorre rilevare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene che per le fattispecie rientranti in questa categoria valga, in linea generale, la soluzione del cumulo del vantaggio conseguente all’illecito, non quella del diffalco.
Si afferma, cosi’, che la compensatio e’ operante solo quando il pregiudizio e l’incremento discendano entrambi, con rapporto immediato e diretto, dallo stesso fatto, sicche’ se ad alleviare le conseguenze dannose subentra un beneficio che trae origine da un titolo diverso ed indipendente dal fatto illecito generatore di danno, di tale beneficio non puo’ tenersi conto nella liquidazione del danno, profilandosi in tal caso un rapporto di mera occasionalita’ che non puo’ giustificare alcun diffalco. In altri termini, la detrazione puo’ trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi effetti contrapposti; essa invece non opera quando il vantaggio derivi da un titolo diverso ed indipendente dall’illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione perche’ il diverso titolo spieghi la sua efficacia (Cass., Sez. 3, 15 aprile 1993, n. 4475; Cass., Sez. 3, 28 luglio 2005, n. 15822).
Secondo questa prospettiva, la diversita’ dei titoli delle obbligazioni – il fatto illecito, da un lato; la norma di legge (ad esempio, nel caso di percezione di benefici da parte di enti previdenziali, assicuratori sociali, pubbliche amministrazioni) o il contratto (ad esempio, nel caso di percezione di indennizzi assicurativi), dall’altro – costituisce una idonea causa di giustificazione delle differenti attribuzioni patrimoniali: conseguentemente, la condotta illecita rappresenta, non la causa del beneficio collaterale, ma la mera occasione di esso.
4.5. – L’ordinanza di rimessione esattamente constata che e’ assai raro che le poste attive e passive abbiano entrambe titolo nel fatto illecito. Richiamando la nozione di causalita’ che si e’ venuta sviluppando nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo abbandonato la distinzione scolastica tra causa remota, causa prossima ed occasione, sostituendola con la nozione di regolarita’ causale (Cass., Sez. 3, 13 settembre 2000, n. 12103), l’ordinanza propone di superare l’inconveniente di una interpretazione “asimmetrica” dell’articolo 1223 c.c.: una interpretazione che, quando si tratta di accertare il danno, ritiene che il rapporto fra illecito ed evento puo’ anche non essere diretto ed immediato (Cass., Sez. 3, 21 dicembre 2001, n. 16163; Cass., Sez. 3, 4 luglio 2006, n. 15274), mentre esige al contrario che lo sia, quando passa ad accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito.
4.6. – Le Sezioni Unite ritengono che la sollecitazione a compiere la verifica in tema di assorbimento del beneficio nel danno in base a un test eziologico unitario, secondo il medesimo criterio causale prescelto per dire risarcibili le poste dannose, non possa spingersi fino al punto di attribuire rilevanza a ogni vantaggio indiretto o mediato, perche’ cio’ condurrebbe ad un’eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito da riconoscere al danneggiante.
Cosi’, non possono rientrare nel raggio di operativita’ della compensatio i casi in cui il vantaggio si presenta come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, come avviene nell’ipotesi della nuova prestazione lavorativa da parte del superstite, prima non occupato, in conseguenza della morte del congiunto.
Allo stesso modo, nel determinare il risarcimento del danno, non sono computabili gli effetti favorevoli derivanti dall’acquisto dell’eredita’ da parte degli eredi della vittima: la successione ereditaria, infatti, e’ legata non gia’ al fatto di quella morte, bensi’ al fatto della morte in generale, che si sarebbe verificata (anche se in un momento successivo) in ogni caso, a prescindere dall’illecito.
Si tratta di un esito interpretativo che discende pianamente dall’insegnamento della dottrina, la quale ha evidenziato che le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finche’ rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalita’, sicche’ il beneficio non e’ computabile in detrazione con l’applicazione della compensatio allorche’ trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale.
4.7. – Nei casi appena indicati il criterio del nesso causale funge realmente da argine all’operare dello scomputo da compensatio.
Piu’ in generale, il Collegio ritiene che affidare il criterio di selezione tra i casi in cui ammettere o negare il cumulo all’asettico utilizzo delle medesime regole anche per il vantaggio, finisca per ridurre la quantificazione del danno, e l’accertamento della sua stessa esistenza, ad una mera operazione contabile, trascurando cosi’ la doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato.
Invece, ai fini della delineazione di quel criterio di selezione, proprio da tale indagine occorre muovere, guardando alla funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione, per accertare se esso sia compatibile o meno con una imputazione al risarcimento.
E’ un approccio ermeneutico, questo, che da tempo la scienza giuridica offre alla comunita’ interpretante, rilevando che la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causai-mente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicche’ in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato. La prospettiva non e’ quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria.
Ed e’ una linea d’indagine tanto piu’ ineludibile oggi, in vista di un’apertura al confronto con l’elaborazione della dottrina civilistica Europea.
Infatti, i Principles of European Tort Law, all’articolo 10:103, prevedono che, nel determinare l’ammontare dei danni, i vantaggi ottenuti dal danneggiato a causa dell’evento dannoso devono essere presi in considerazione, salvo che cio’ non sia conciliabile con lo scopo dei vantaggi (unless this cannot be reconciled with the purpose of the benefit).
Analoga e’ la direttiva seguita dal Draft Common Frame of Reference. Secondo l’articolo 6:103 del libro VI, dedicato alla equalisation of benefits, i vantaggi derivanti al soggetto che abbia sofferto un danno giuridicamente rilevante in conseguenza dell’evento dannoso non debbono essere presi in considerazione nel quantificare il danno, a meno che sia giusto e ragionevole farlo, avuto riguardo al tipo di danno sofferto, alla natura della responsabilita’ addebitata alla persona che ha causato il danno e, quando il beneficio sia erogato da un terzo, allo scopo perseguito conferendo il beneficio.
Nell’una e nell’altra prospettiva, pertanto, si e’ ben lontani dal suggerire una regola categoriale destinata ad operare in modo “bilancistico”: c’e’, piuttosto, l’invito ad instaurare un confronto tra il danno e il vantaggio che di volta in volta viene in rilievo, alla ricerca della ragione giustificatrice del beneficio collaterale e, quindi, di una ragionevole applicazione del diffalco.
La selezione tra i casi in cui ammettere o negare il diffalco deve essere fatta, dunque, per classi di casi, passando attraverso il filtro di quella che e’ stata definita la “giustizia” del beneficio e, in questo ambito, considerando la funzione specifica svolta dal vantaggio.
Cosi’, nel caso di assicurazione sulla vita, l’indennita’ si cumula con il risarcimento, perche’ si e’ di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato sopportando l’onere dei premi, e l’indennita’, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed e’ corrisposta per un interesse che non e’ quello di beneficiare il danneggiante.
4.8. – Una verifica per classi di casi si impone anche per accertare se l’ordinamento abbia coordinato le diverse risposte istituzionali, del danno da una parte e del beneficio dall’altra, prevedendo un meccanismo di surroga o di rivalsa, capace di valorizzare l’indifferenza del risarcimento, ma nello stesso tempo di evitare che quanto erogato dal terzo al danneggiato si traduca in un vantaggio inaspettato per l’autore dell’illecito.
Solo attraverso la predisposizione di quel meccanismo, teso ad assicurare che il danneggiante rimanga esposto all’azione di “recupero” ad opera del terzo da cui il danneggiato ha ricevuto il beneficio collaterale, potra’ aversi detrazione della posta positiva dal risarcimento.
Se cosi’ non fosse, se cioe’ il responsabile dell’illecito, attraverso il non-cumulo, potesse vedere alleggerita la propria posizione debitoria per il solo fatto che il danneggiato ha ricevuto, in connessione con l’evento dannoso, una provvidenza indennitaria grazie all’intervento del terzo, e cio’ anche quando difetti la previsione di uno strumento di riequilibrio e di riallineamento delle poste, si avrebbe una sofferenza del sistema, finendosi con il premiare, senza merito specifico, chi si e’ comportato in modo negligente.
Non corrisponde infatti al principio di razionalita’-equita’, e non e’ coerente con la poliedricita’ delle funzioni della responsabilita’ civile (cfr. Cass., Sez. U., 5 luglio 2017, n. 16601), che la sottrazione del vantaggio sia consentita in tutte quelle vicende in cui l’elisione del danno con il beneficio pubblico o privato corrisposto al danneggiato a seguito del fatto illecito finisca per avvantaggiare esclusivamente il danneggiante, apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l’illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato.
E stabilire quando accompagnare la previsione del beneficio con l’introduzione di tale meccanismo di surrogazione o di rivalsa, il quale consente al terzo di recuperare le risorse impiegate per erogare una provvidenza che non rinviene il proprio titolo nella responsabilita’ ri-sarcitoria, e’ una scelta che spetta al legislatore. Ad esso soltanto compete, in definitiva, trasformare quel duplice, ma separato, rapporto bilaterale in una relazione trilaterale, cosi’ apprestando le condizioni per il dispiegamento dell’operazione di scomputo.
E’, questa, l’indicazione di sistema che giunge anche dal rappresentante dell’Ufficio del pubblico ministero, il quale, nel rifiutare la prospettiva “totalizzante” del computo nella stima del danno di vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, ha delineato “i due presupposti essenziali per poter svolgere la decurtazione del vantaggio”: accanto al contenuto, “per classi omogenee o per ragioni giustificatrici”, del vantaggio, la previsione, appunto, di un meccanismo di surroga, di rivalsa o di recupero, che “instaura la correlazione tra classi attributive altrimenti disomogenee”. Cosi’, in tutti i casi in cui sia una norma legislativa ad attribuire, “senza regolare l’eventuale rapporto con il tema risarcitorio”, un vantaggio collaterale (si pensi agli interventi, in nome della solidarieta’ nazionale, con provvidenze ed elargizioni, in favore di individui e comunita’ a fronte di eventi catastrofici o disastri suscettibili di essere ascritti a condotte non iure e contra ius di soggetti terzi), il giudice della responsabilita’ civile non potrebbe procedere, tout court, ad effettuare l’operazione compensativa o di defalco. Se cosi’ facesse, egli vanificherebbe il senso piu’ profondo della previsione normativa costituente il titolo dell’attribuzione, che risiede nell’assunzione da parte della generalita’ del carico di determinati svantaggi subiti dal o dai soggetti danneggiati, non nella volonta’ di premiare chi si e’ comportato in modo negligente o di alleggerire la sua posizione debitoria.
5. – Date queste premesse e venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, occorre in primo luogo considerare che, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la rendita INAIL costituisce una prestazione economica a contenuto indennitario erogata in funzione di copertura del pregiudizio (l’inabilita’ permanente generica, assoluta o parziale, e, a seguito della riforma apportata dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno alla salute) occorso al lavoratore in caso di infortunio sulle vie del lavoro.
Indubbiamente il ristoro del danno coperto dall’assicurazione obbligatoria puo’ presentare delle differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico (Cass., Sez. lav., 11 gennaio 2016, n. 208; Cass., Sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166). Nondimeno, la rendita corrisposta dall’INAIL soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilita’ risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l’infortunio in itinere subito dal lavoratore.
5.1. – D’altra parte, il sistema normativo prevede un meccanismo di riequilibrio idoneo a garantire che il terzo responsabile dell’infortunio sulle vie del lavoro, estraneo al rapporto assicurativo, sia collateralmente obbligato a restituire all’INAIL l’importo corrispondente al valore della rendita per inabilita’ permanente costituita in favore del lavoratore assicurato.
Difatti, l’articolo 1916 c.c., dispone che l’assicuratore che ha pagato l’indennita’ e’ surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante. Tale disposizione si applica, per espressa previsione, “anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”, estendendosi cosi’ il diritto di surrogazione agli enti esercenti le assicurazioni sociali (cfr. Cass., Sez. U., 16 aprile 1997, n. 3288). Il diritto di surrogazione stabilito a favore dell’assicuratore comporta, per effetto del pagamento dell’indennita’, una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all’assicurato-danneggiato nei diritti di quest’ultimo verso il terzo responsabile del danno (Cass., Sez. 3, 16 gennaio 1985, n. 99).
Inoltre, l’articolo 142 del codice delle assicurazioni private (approvato con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) – nel riprodurre le previsioni contenute nell’abrogato articolo 28, della L. 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – stabilisce che, qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore di questa abbia diritto di ottenere direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreche’ non sia gia’ stato pagato il risarcimento al danneggiato. Proprio per evitare detta evenienza, il citato articolo 142, comma 2, prevede, in continuita’ con la precedente disposizione, un articolato meccanismo di interpello del danneggiato, con la richiesta di una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, e di comunicazione al competente ente di assicurazione sociale, ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni.
Le due norme – l’articolo 1916 cod. civ., da una parte, e l’articolo 142 del codice delle assicurazioni private, dall’altra – regolano rapporti inter-soggettivi diversi, rispettivamente nei confronti del terzo responsabile e del suo assicuratore, e tuttavia contrassegnati da un elemento comune: la successione nel credito risarcitorio dell’assicurato-danneggiato, la quale attribuisce all’ente gestore dell’assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima la titolarita’ della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei gia’ versati quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future (Corte cost., sentenza n. 319 del 1989; Cass., Sez. 1, 2 dicembre 1985, n. 6013; Cass., Sez. 3, 20 novembre 1987, n. 8544; Cass., Sez. 3, 24 giugno 1993, n. 6996; Cass., Sez. 3, 12 febbraio 2010, n. 3356; Cass., Sez. 3, 6 settembre 2012, n. 14941; Cass., Sez. U., 29 aprile 2015, n. 8620).
5.3. – La surrogazione, mentre consente dall’istituto di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al lavoratore danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma gia’ riscossa a titolo di rendita assicurativa con l’intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire cosi’ due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Pertanto, le somme che il danneggiato si sia visto liquidare dall’INAIL a titolo di rendita per l’inabilita’ permanente vanno detratte dall’ammontare dovuto, allo stesso titolo, dal responsabile al predetto danneggiato.
Infatti, per un verso, mancando tale detrazione, il danneggiato verrebbe a conseguire un importo maggiore di quello a cui ha diritto. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e’ espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l’addossare in ogni caso all’istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono percio’ carattere di anticipazione rispetto all’assolvimento dell’obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971). Ma l’intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l’erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui e’ addebitabile l’infortunio in itinere, per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall’INAIL. L’infortunato, pertanto, perde la legittimazione all’azione risarcitoria per la quota corrispondente all’indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. 3, 23 novembre 2017, n. 27869).
Per l’altro verso, l’ente previdenziale, avendo provveduto all’erogazione delle prestazioni indennitarie a causa del fatto illecito di un terzo estraneo al rapporto assicurativo, potra’ pretendere attraverso la surrogazione, esercitabile anche nei confronti dell’assicuratore della responsabilita’ civile di detto terzo responsabile, il rimborso delle spese sostenute per erogare quelle prestazioni, in tal modo impedendo che il responsabile civile, avvantaggiandosi ingiustamente dell’intervento della protezione previdenziale in favore dell’infortunato, paghi soltanto il danno differenziale al lavoratore. Il risarcimento resta pertanto dovuto dal responsabile del sinistro per l’intero, essendo questi tenuto a rimborsare all’ente gestore dell’assicurazione sociale le spese sostenute per le prestazioni erogate al lavoratore e a risarcire il maggior danno al danneggiato: la riscossione della rendita INAIL da parte dell’assicurato-danneggiato in conseguenza dell’evento dannoso non ha quindi alcuna incidenza sulla prestazione del terzo responsabile, il quale dovra’ risarcire, in ogni caso, l’intero danno.
6. – Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza, va enunciato il seguente principio di diritto: “L’importo della rendita per l’inabilita’ permanente corrisposta dall’INAIL per l’infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”.
7. – A tale principio di diritto si e’ attenuta la Corte d’appello di Genova con la sentenza qui impugnata.
Avendo l’INAIL erogato al (OMISSIS) una rendita per l’infortunio subito sulle vie del lavoro, l’assicurato-danneggiato poteva agire contro il terzo responsabile per il risarcimento del danno, ma limitatamente all’ulteriore pregiudizio che egli dimostrasse di avere riportato, essendo il responsabile tenuto, per la parte corrispondente al valore capitale della rendita, nei soli confronti dell’ente gestore dell’assicurazione sociale – ormai subentrato, a seguito del pagamento o del riconoscimento della spettanza della prestazione assicurativa, nei diritti dell’assicurato -, e non piu’ verso quest’ultimo, gia’ indennizzato dall’istituto.
E poiche’ nella specie (trattandosi di infortunio occorso il (OMISSIS), anteriormente all’ambito temporale di applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13) l’INAIL ha provveduto ad indennizzare il danno patrimoniale subito dal (OMISSIS), erogando una rendita per invalidita’ del valore capitale di Euro 160.194,85, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che le somme riconosciute dal Tribunale a carico dei danneggianti allo stesso titolo, pari a Euro 120.157,09, sono da intendere interamente assorbite dal superiore indennizzo INAIL.
Non rileva che l’INAIL, una volta corrisposta la rendita per l’invalidita’ permanente, si sia limitato ad intimare al (OMISSIS), alla Pe-drotec e alla (OMISSIS) di provvedere al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate, senza far valere in giudizio il proprio diritto di surrogazione a fronte dell’inadempimento dei terzi responsabili e del loro assicuratore della responsabilita’ civile. Nel sistema dell’articolo 1916 c.c., infatti, e’ con il pagamento dell’indennita’ assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all’assicuratore sociale, sicche’ deve escludersi un ritrasferimento o un rimbalzo di tali diritti all’assicurato per il solo fatto che l’INAIL si sia astenuto dall’esercitarli in giudizio.
E’ pertanto infondato il primo motivo di ricorso del (OMISSIS).
8. – Con il secondo motivo (violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ degli articoli 112 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), posto in via subordinata, ci si duole che la Corte d’appello abbia applicato la “limitazione del risarcimento” a fronte di una eccezione sollevata dalla (OMISSIS) per la prima volta in grado di appello, e si sostiene che l’erogazione della rendita INAIL, rappresentando un fatto impeditivo del diritto al risarcimento del danno, avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente nel giudizio di primo grado.
8.1. – Anche questo motivo e’ infondato, giacche’ l’eccezione di compensatio lucri cum damno e’ una eccezione in senso lato, vale a dire non l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entita’ globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed e’, come tale, oltre che rilevabile d’ufficio dal giudice (il quale, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, puo’ fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio), anche proponibile per la prima volta in appello (Cass., Sez. 3, 14 gennaio 2014, n. 533; Cass., Sez. 6-3, 24 settembre 2014, n. 20111).
9. – Il ricorso e’ rigettato.
La complessita’ delle questioni trattate impone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *