Nell’esercizio abusivo della professione di odontoiatra la reiterazione delle condotte dà luogo ad un unico reato.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 25 maggio 2018, n. 23527.

La massima estrapolata:

Nell’esercizio abusivo della professione di odontoiatra la reiterazione delle condotte dà luogo ad un unico reato.

Sentenza 25 maggio 2018, n. 23527

Data udienza 9 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARIA SABINA VIGNA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MOLINO PIETRO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore, avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso in data 12 novembre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Regio Decreto n. 1265 del 1934, articolo 193 (capo B) perche’ prescritto e ha ridotto la pena inflitta allo stesso in relazione al reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra (capo A) a giorni 28 di reclusione convertita la pena detentiva nella pena pecuniaria di specie corrispondente pari ad Euro 7.000. Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita quantificato in misura pari ad Euro 5.000.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Nullita’ della sentenza per violazione di legge in relazione alle modalita’ di calcolo della pena e all’applicazione di una pena edittale superiore ai limiti massimi previsti dalla norma incriminatrice.
Il giudice di primo grado, omettendo un’indicazione specifica su quale tra le condotte contestate sia da ritenere piu’ grave, indica la pena di giorni 20 di reclusione con aumento indifferenziato per la continuazione interna ed esterna di altri 10 giorni di reclusione.
La Corte, preso atto dell’estinzione del reato contravvenzionale, opera una riduzione sulla pena indicata dal giudice di primo grado in due giorni di reclusione, senza dare atto di come tale calcolo si possa armonizzare con le plurime condotte poste in continuazione interna ed esterna.
I giudici hanno disposto la conversione della pena detentiva in pecuniaria in un reato che gia’ prevede come pena alternativa alla detenzione la sola pena della multa. Da cio’ e’ derivato che la multa applicata al reato contestato e’ risultata superiore al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.
La conversione puo’ essere applicata per i reati che prevedono una pena alternativa solo se l’entita’ della pena pecuniaria, come conseguenza della conversione, e’ inferiore al massimo edittale della pena pecuniaria prevista dalla norma incriminatrice.
2.2 Nullita’ della sentenza per violazione di legge in relazione alla ammissione della costituzione di parte civile.
Il giudice, benche’ prenda atto che non e’ stato possibile all’esito dell’istruttoria accertare se dalla attivita’ sanitaria compiuta da personale non medico sia derivata una lesione all’integrita’ psicofisica della paziente, ritiene che la stessa abbia titolo per essere comunque risarcita sotto il profilo del danno morale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei limiti che saranno di seguito indicati.
2. Il primo motivo di ricorso e’ parzialmente fondato.
2.1. L’orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente in materia di ammissibilita’ della continuazione nel reato di esercizio abusivo della professione e’ nel senso di ritenere che nell’esercizio abusivo – reato solo eventualmente abituale – la reiterazione degli atti tipici da luogo ad un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo di essi, vale a dire con la cessazione della condotta.
Quindi, laddove vengano posti in essere, come nel caso in disamina, piu’ atti riservati a chi sia in possesso della prescritta abilitazione, l’autore del reato risponde comunque di un unico reato e non di una pluralita’ di reati, avvinti dal vincolo della continuazione (vedi Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016 Rv. 266746; Sez. 6, n. 15894 del 08/01/2014 Rv. 260153).
L’aumento per la continuazione applicato nel caso in esame dai giudici di merito deve, in conclusione, essere eliminato e la pena, detratti i giorni 8 indicati come aumento per la continuazione, deve essere rideterminata in giorni 20 di reclusione, ferma restando la disposta sostituzione con la pena pecuniaria corrispondente di Euro 5.000 di multa.
3. Non si condividono, invece, le deduzioni del ricorrente in ordine al fatto che la conversione possa essere applicata solo se l’entita’ della pena pecuniaria, come conseguenza della conversione, sia inferiore al massimo edittale della pena pecuniaria prevista dalla norma incriminatrice.
3.1. Nel caso in esame i giudice di merito, valutando la gravita’ della fattispecie, hanno ritenuto di infliggere la pena piu’ grave e cioe’ quella detentiva e successivamente hanno proceduto alla conversione della stessa.
E’ percio’ irrilevante che, applicando il criterio di ragguaglio previsto dall’articolo 135 c.p., la pena detentiva convertita in pena pecuniaria sia superiore al massimo di quella pecuniaria.
La scelta di comminare la pena pecuniaria o la pena detentiva e’, infatti, rimessa al prudente apprezzamento del giudice – che ha motivato sul punto – ed e’ insindacabile in questa Sede.
4.1. In tema di esercizio arbitrario di una professione, benche’ il bene tutelato dall’articolo 348 c.p. sia costituito dall’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, e debba quindi ritenersi che l’eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, cio’ non toglie che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dalla violazione della norma penale in questione. (vedi Sez. 5, n. 3996 del 18/11/2004 – dep. 04/02/2005, Rv. 230430; in applicazione di tale principio la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che – essendo risultato improcedibile, per difetto di tempestiva querela, il reato di lesioni colpose – aveva escluso che dalla sola violazione dell’articolo 348 c.p. potesse ritenersi derivato un danno di cui la costituita parte civile avesse titolo ad essere risarcita).
4.2. Nel caso, in esame, quindi, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente, in danno della paziente (OMISSIS), un pregiudizio derivante dalla violazione della norma penale e, conseguentemente, ha ritenuto che la predetta dovesse essere risarcita.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento di pena per la continuazione, che elimina, e, per l’effetto, ridetermina la pena in giorni venti di reclusione, sostituita nella pena pecuniaria di specie corrispondente pari ad Euro 5.000 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.

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