Integra il reato di diffamazione la pubblicazione su siti porno di fotografie in cui il volto di donne viene montato su corpi nudi di altre donne

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 27 luglio 2018, n. 36076.

La massima estrapolata

La diffamazione consiste nell’offesa della reputazione che ricorre nei casi in cui, attraverso la comunicazione di immagini, tenuto conto del mezzo attraverso cui queste vengono veicolate, del concetto che hanno trasmesso, presentino un significato intrinsecamente offensivo della reputazione del soggetto passivo, in quanto indebitamente inserite in un concetto di oscenità e volgarità e, dunque, di significato deteriore. Ne consegue che integra il reato de quo la pubblicazione su siti porno di fotografie in cui il volto di donne viene montato su corpi nudi di altre donne.

Sentenza 27 luglio 2018, n. 36076

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. MOROSINI Maria E. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/12/2016 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenze impugnata, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 maggio 2013 con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato, per il reato di cui all’articolo 595 c.p., alla pena di mesi sei di reclusione, concedendo all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermando le restanti statuizioni.
2. Avverso la sentenza descritta propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi, di seguito riassunti.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), con riferimento all’articolo 595 c.p..
I giudici di merito, a parere del ricorrente, hanno valutato esclusivamente gli elementi di attribuzione della responsabilita’ trascurando in motivazione, seppure sollecitati, di verificare la corretta qualificazione del reato. Per il ricorrente, invece, il fatto andava qualificato diversamente in quanto:
– le fotografie risultano modificate grossolanamente;
– solo in alcune si legge l’indicazione di un titolo (“professoressa di (OMISSIS)”) o il nome, le stesse denuncianti non indicano quale sia la foto che le ritrae nel fotomontaggio, ne’ vi e’ stato riconoscimento;
– il sito sul quale sono avvenute le pubblicazioni non ha generato commenti da parte dei visitatori.
Tali elementi, secondo il ricorrente andavano valutati, ai fini della qualificazione del fatto, in quanto nulla si e’ attribuito alle parti lese e la scarsa perizia nell’operare il fotomontaggio non ha, di fatto, ingenerato la convinzione che si trattasse effettivamente delle persone offese, riprese in atteggiamenti pornografici. Dunque si tratterebbe, secondo il ricorrente, esclusivamente di una violazione della privacy, non idonea a configurare il delitto contestato.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all’articolo 192 c.p.p. e articolo 530 c.p.p., comma 2. A parere del ricorrente la Corte di appello, avendo dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dell’imputato rese in assenza del difensore, quando rivestiva gia’ lo status di indagato, avrebbe dovuto assolvere l’ (OMISSIS). Al contrario la Corte territoriale, fa discendere la responsabilita’ dalle dichiarazioni testimoniali del (OMISSIS) che confermano il fatto che le immagini incriminate siano state inserite nel sito dalla postazione in uso all’imputato, non accessibile ad altri. Per il ricorrente le dichiarazioni di (OMISSIS) sarebbero smentite dallo stesso imputato, il quale ha dichiarato che il suo personal computer era da un anno privo di password. Per il ricorrente, in assenza di riscontro sull’effettiva accessibilita’ ad altri del personal computer di (OMISSIS), la sentenza e’ carente sotto il profilo della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all’articolo 46 CEDU, articoli 649 e 530 c.p.p., in quanto viene violato il divieto di bis in idem. Per il ricorrente l’imputato ha subito una sospensione di sei mesi dal lavoro, dallo stipendio ed una sospensione, dello stesso periodo, a fini pensionistici. Data la rigidita’ di tale sanzione amministrativa quest’ultima integra di per se’ una condanna che, in quanto correlata ai fatti di cui al processo, non consentirebbe altra condanna, per il medesimo comportamento, in sede penale.
2.4. Si deduce, con il quarto motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’articolo 62-bis c.p.. A parere del ricorrente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, operata dal primo giudice, sulla base di un giudizio di particolare gravita’ del fatto, confermata dalla Corte territoriale, non e’ stata debitamente motivata, avendo la Corte di appello confermato soltanto il giudizio di gravita’ espresso dal primo giudice, omettendo ogni apprezzamento su sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti, specificamente indicati nei motivi di appello, in particolare del risarcimento dei danni operato nei confronti delle parti lese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo, seppure formalmente denuncia violazione di legge con riferimento alla qualificazione della condotta e vizio di motivazione, in sostanza richiede una diversa rilettura di elementi di fatto, gia’ vagliati dai giudici di merito, inibita in sede di legittimita’ a fronte, peraltro, di pronunce di merito con le quali, invece, esaustivamente e senza incorrere in illogicita’ manifesta, e’ stata correttamente qualificata la condotta lesiva dell’imputato.
Risulta ampiamente spiegato, nella motivazione della Corte territoriale, che le fotografie dei volti delle insegnanti, parte del fotomontaggio contestato, erano senz’altro relative alle parti lese. Emerge, inoltre, dalle pronunce di merito che, al di la’ della presenza o meno sul sito, ove le immagini erano state pubblicate, di commenti da parte di terzi, le descritte immagini erano visibili da chiunque. Tanto che era stato possibile recuperarle ed allegarle al fascicolo del pubblico ministero, navigando sul sito indicato in denuncia, senza che l’imputato fornisse alcuna password.
Indubbio, infine, e’ il contenuto lesivo delle immagini in questione, composte dal volto delle parti lese, apposto su immagini che ritraggono donne nude mentre compiono atti sessuali, con l’aggiunta di didascalie che appellano “professoressa di (OMISSIS)” talune delle persone effigiate. Si tratta senz’altro di immagini, riprodotte nel fotomontaggio confezionato dall’ (OMISSIS), in un contesto tale da implicare una valutazione peculiare, anche negativa, sulle persone effigiate, comunque idonee ad integrare la condotta tipica della diffamazione. Questa, infatti, come e’ noto consiste nell’offesa della reputazione che ricorre anche in casi, come quello di specie, in cui, attraverso la comunicazione di immagini, tenuto conto del mezzo attraverso cui queste vengono veicolate, del concetto che hanno trasmesso, presentino un significato intrinsecamente offensivo della reputazione del soggetto passivo, in quanto indebitamente inserite in un concetto di oscenita’ e volgarita’ e, dunque, di significato deteriore (Sez. 5, n. 42130 del 15/07/2011, Fantauzzi, Rv. 251706 in cui si e’ escluso che la pubblicazione di foto di un’attrice ritratta nuda, in contesto non osceno e immune da connotazione negativa, possa assumere significato deteriore ed integrare il delitto ex articolo 595 c.p.; Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi, Rv. 242085 che ha ritenuto configurabile il reato di diffamazione consistente nell’immissione nella rete Internet di immagini denigratorie).
3. Il secondo motivo e’ inammissibile in quanto manifestamente infondato. Risulta ampia ed articolata motivazione del giudice di appello, relativa alla mancanza di elementi di prova, forniti dallo stesso (OMISSIS), dai quali trarre la convinzione che il personal computer fornitogli in dotazione dall’Istituto scolastico, presso il quale lavorava, fosse privo di password ed accessibile da parte di chiunque. Inoltre si osserva che la deposizione del teste (OMISSIS) viene reputata convergente con altro elemento di prova, rappresentato dalle dichiarazioni della Dirigente scolastica dell’Istituto scolastico I.T.I.S. (OMISSIS), con le quale il ricorso non si confronta, risultando sotto tale profilo, non specifico.
4. Quanto alla dedotta violazione di legge con riferimento all’articolo 46 CEDU, articoli 649 e 530 c.p.p., per violazione del divieto di bis in idem, si osserva che nella specie non vi e’ prova che la sanzione in sede amministrativa, adottata nei confronti dell’ (OMISSIS), sia stata irrogata per il medesimo fatto contestato, ne’ che la stessa sia divenuta definitiva.
Sul punto e’ stato, di recente, affermato da questa Corte, con un ragionamento che va condiviso (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493) che e’ preclusa la deducibilita’ della violazione del divieto di ne bis in idem in conseguenza dell’irrogazione, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta la natura sostanzialmente penale secondo l’interpretazione di cui alle decisioni della CEDU nelle cause Grande Stevens contro Italia” del 4 marzo 2014 e Nykanen contro Finlandia del 20 maggio 2014, quando manchi qualsiasi prova della definitivita’ dell’irrogazione della sanzione amministrativa. Si e’ anche sostenuto che non integra violazione del divieto di bis in idem l’irrogazione, per un fatto corrispondente a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severita’ non puo’ essere equiparata a quella penale, secondo l’interpretazione di cui alla citata sentenza emessa dalla CEDU nella causa Grande Stevens contro Italia (Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852).
5. Il quarto motivo e’ manifestamente infondato tenuto conto che nella motivazione di appello si e’ stata debitamente giustificata la ragione per la quale le circostanze attenuanti generiche non vengono riconosciute ed e’ stata anche valutata la disponibilita’ dell’imputato a risarcire le parti lese, oltre alla circostanza dell’avventa eliminazione delle immagini lesive dal sito ove erano state pubblicate.
Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicita’ e, dunque, incensurabile in sede di legittimita’, motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione anche dell’assenza di elementi favorevoli oltre alla mera incensuratezza (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali, perche’ in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalita’).
6. Il ricorrente, per quanto sin qui esposto, va condannato al pagamento delle spese del procedimento nonche’, non ricorrendo ipotesi di esonero, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

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