L’onere di indicare nell’atto notificato per via telematica in corso di procedimento l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullita’, rilevabile anche d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 giugno 2018, n. 17022.

La massima estrapolata:

L’onere di indicare nell’atto notificato per via telematica in corso di procedimento l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullita’, rilevabile anche d’ufficio, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis, comma 6, e articolo 11, assolve al fine di consentire l’univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione. Consegue che, ove l’atto contenga elementi altrettanto univoci, quali – nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potra’ essere dichiarata nulla, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., comma 3, , avendo comunque raggiunto il suo scopo

Sentenza 28 giugno 2018, n. 17022

Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 28328-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA (OMISSIS);
– intimata –
nonche’ da:
AZIENDA (OMISSIS) in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 24/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale p.q.r. limitatamente ai motivi 1-9 e 10, rigetto dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Terni l’Azienda (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da un ictus cerebrale cardioembolico provocato dai sanitari dell’ospedale, esponendo che, a seguito di una sincope post-minzionale, era stata ricoverata presso la divisione di cardiologia ove veniva sottoposta, senza consenso, ad uno studio elettrofisiologico trans-esofageo (SETE); che tale esame veniva effettuato senza la necessaria terapia anticoagulante, gia’ prescritta dalle linee guida dell’epoca per prevenire il rischio di ictus cerebrale insito nella sua esecuzione; che nel corso dell’esame si determinava, per l’appunto, un ictus cerebrale con gravi postumi psicofisici permanenti.
Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea e contro tale decisione la (OMISSIS) proponeva appello, lamentando il mancato riconoscimento di una serie di voci di danno delle quali aveva chiesto il risarcimento.
L’azienda ospedaliera si costituiva nel giudizio di appello proponendo appello incidentale.
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 24 aprile 2015, accoglieva parzialmente l’impugnazione della (OMISSIS), ampliando gli obblighi risarcitori dell’Azienda ospedaliera.
Contro tale sentenza la (OMISSIS), la cui domanda originaria resta comunque solo parzialmente accolta, ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. L’azienda (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, illustrato da successive memorie difensive, depositate ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2059 cod. civ., degli articoli 13 e 32 Cost. e della L. n. 833 del 1978, articolo 3, consistita nel mancato riconoscimento del diritto al risarcimento, quale autonoma voce di danno, della lesione del diritto alla autodeterminazione dei trattamenti sanitari, verificatasi in quanto l’accertamento causativo del danno (SATE) e’ stato eseguito senza il consenso, neanche generico, della paziente.
Il rigetto della domanda e’ stato motivate dal tribunale argomentando sull’inesistenza del rapporto di causalita’ fra l’esecuzione dell’esame diagnostico e il peggioramento delle condizioni psicofisiche della paziente.
La corte d’appello ha rigettato l’impugnazione,
evidenziando che l’esame doveva essere comunque eseguito ed era stato attuato correttamente, dal momento che l’evento dannoso si era prodotto non a causa dell’esame in se’ considerato, bensi’ per la mancata profilassi cardioembolica.
La ricorrente espone di aver indicato ai giudici di merito ben nove presunzioni semplici in base alle quali essa stessa,se informata,non avrebbe in alcun caso prestato il consenso al SATE e deduce che la procedura sanitaria senza il consenso del paziente e in se’ illecita e quindi produttiva di un’autonoma voce di danno non patrimoniale, che prescinde dall’accertamento delle modalita’ di esecuzione, dalla necessita’ clinica dell’esecuzione dell’esame e dal nesso di causalita’ fra lo stesso e il danno alla salute.
1.2 Il motivo e’ fondato e deve essere accolto.
Questa Corte ha oramai definitivamente chiarito che il danno non patrimoniale e’ risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioe’, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avra’ diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorche’ privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avra’ diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti o interessi della persona oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avra’ diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali situazioni soggettive, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605491).
Il diritto all’autodeterminazione del paziente rientra in questa terza ipotesi. Infatti, si tratta di un diritto inviolabile della persona di rango costituzionale, giacche’ l’articolo 32 Cost. dispone che nessuno puo’ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge, e l’articolo 13 Cost., sancendo l’inviolabilita’ della liberta’ personale, ben ricomprende nel proprio ambito applicativo anche la liberta’ di decidere in ordine alla propria salute e al proprio corpo.
Pertanto, in materia di responsabilita’ per attivita’ medico-chirurgica, e’ stato ripetutamente affermato il principio secondo cui l’acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l’intervento terapeutico, di talche’ l’errata esecuzione di quest’ultimo da’ luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell’obbligo di informazione, anche in ragione della diversita’ dei diritti rispettivamente, all’autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all’integrita’ psicofisica – pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015, Rv. 634415; Sez. 3, Sentenza n. 14642 del 14/07/2015, Rv. 636428). In sostanza, la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, puo’ causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonche’ un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute (Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626347).
1.3 La corte di merito ha dunque errato nel non riconoscere alla (OMISSIS) la lesione della liberta’ di autodeterminazione quale autonoma voce di danno risarcibile.
L’argomento secondo cui l’omessa acquisizione del preventivo consenso del paziente non sarebbe stata causativa di un danno effettivo, in quanto l’intervento era comunque necessario ed e’ stato eseguito a regola d’arte (essendo il danno alla salute derivato non dall’intervento in se’, bensi’ dall’omissione della profilassi cardioembolica), si scontra con l’autonomo rilievo costituzionale della liberta’ di autodeterminazione in tema di trattamenti sanitari. Liberta’ che, come s’e’ gia’ detto, e’ lesa per il fatto in se’ di aver sottoposto il paziente ad un intervento rispetto al quale non era stato acquisito il suo previo consenso, a prescindere dalle eventuali conseguenze del trattamento sanitario non acconsentito sul piano della salute e dell’integrita’ fisica.
1.4 Va quindi affermato, in continuita’ il citato orientamento, il seguente principio di diritto:
“In tema di trattamenti sanitari vige il principio di libera determinazione del paziente quale diritto inviolabile della persona, che trova tutela nell’articolo 32 Cost., a mente del quale nessuno puo’ essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge, e nell’articolo 13 Cost., che, sancendo l’inviolabilita’ della liberta’ personale, ben ricomprende nel proprio ambito applicativo anche la liberta’ di decidere in ordine alla propria salute e al proprio corpo. Pertanto, l’omessa acquisizione del consenso preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volonta’ – determina la lesione in se’ di un valore costituzionalmente protetto, a prescindere dalla presenza o meno di conseguenze negative sul piano della salute, e da’ luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ.”.
In applicazione di tale principio, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha negato l’autonoma rilevanza, quale voce di danno risarcibile, alla lesione della liberta’ di autodeterminazione della paziente. Competera’ al giudice del rinvio apprezzare la gravita’ della lesione e la conseguente sussistenza dei presupposti di fatto, in termini di danno-conseguenza (la cui dimostrazione grava sul danneggiato), per accordare la liquidazione del danno richiesta dall’attrice, alla luce dei principi recentemente affermati da questa stessa Corte regolatrice (Sez. 3, Ordinanza del 23/03/2018, n. 7249).
2.1 Con il secondo motivo si deduce la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 115 e 329 cod. proc. civ. in relazione alla scelta del parametro di liquidazione del danno patrimoniale.
In particolare, il Tribunale di Terni aveva individuato, quale parametro per la liquidazione del danno patrimoniale, il triplo della pensione sociale. La Corte d’appello di Perugia, in assenza di censure da parte dell’appellante principale o di quello incidentale, ha sostituito ex officio al criterio scelto dal tribunale quello del reddito della collaboratrice domestica.
La ricorrente, dunque, lamenta, da un lato, che sul punto si sarebbe formato un giudicato interno che escludeva la devoluzione della questione al giudice d’appello e, dall’altro, che nessuna delle parti aveva contestato il criterio scelto dal tribunale, cosicche’ il giudice d’appello doveva ritenersi vincolato, in ossequio, del principio dispositivo, a quella decisione.
2.2 Il motivo e’ fondato.
In effetti le censure proposte, in via principale o incidentale, con gli atti d’appello non concernono il criterio di liquidazione del quantum debeatur.
L’individuazione di un criterio per la liquidazione del danno patrimoniale e’ affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e da’ luogo ad un capo autonomo della sentenza, poiche’ implica un’apposita attivita’ decisoria autonomamente enucleabile.
Consegue che la statuizione pronunciata dal tribunale non poteva essere modificata dalla corte d’appello in assenza di una specifica impugnazione sul punto.
La corte d’appello ha quindi violato il principio devolutivo nella parte in cui ha modificato un capo della sentenza di primo grado sul quale si era oramai formato il giudicato interno.
3. Con il terzo motivo, in caso di mancata accoglimento del secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 10, 33, 34, 35 e 36 del CCNL dei lavoratori domestici, in vigore dal 1 luglio 2013, in quanto la Corte d’appello, nel riferirsi al reddito mensile di una collaboratrice domestica, avrebbe dovuto attenersi alla retribuzione di una collaboratrice di prima categoria e includere la 13a mensilita’.
Questo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del secondo, rispetto al quale e’ espressamente proposto in via subordinata.
4.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione del valore minimo di liquidazione giornaliera del danno non patrimoniale da invalidita’ biologica temporanea previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2014.
Osserva la ricorrente che la corte d’appello ha liquidato l’invalidita’ biologica temporanea assumendo, quale valore d’indennita’ giornaliero, l’importo di Euro 90, laddove la forbice stabilita dalle menzionate tabelle milanesi variava da un minimo di Euro 96 ad un massimo di Euro 145, personalizzabile con un aumento fino al 50%. Di conseguenza, la liquidazione dell’invalidita’ biologica temporanea totale risulterebbe inferiore ai minimi tabellari.
4.2 Il motivo e’ fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette “tabelle” diffuse del Tribunale di Milano, le quali costituiscono parametro di conformita’ della valutazione equitativa prevista dall’articolo 1226 cod. civ.. Pertanto, il giudice che intende discostarsene ha l’onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione le specificita’ del caso concreto, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854). Altrimenti, l’omessa o erronea applicazione delle menzionate tabelle puo’ essere fatta valere, in sede di legittimita’, come violazione dell’articolo 1226 cod. civ. (fra le piu’ recenti: Sez. 3, Sentenza n. 27562 del 21/11/2017, Rv. 646644; Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016, Rv. 640331).
Nel caso in esame, la corte d’appello ha proceduto ad una liquidazione del danno in misura inferiore a quella che sarebbe risultata dall’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, senza tuttavia indicare la presenza di circostanze specifiche che giustificassero tale scostamento.
Pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata sul punto della liquidazione dell’indennita’ giornaliera del danno non patrimoniale da invalidita’ biologica temporanea. Il giudice del rinvio dovra’ conformarsi ai principi sopra enucleati, facendo corretta applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano ovvero esplicitando le ragioni per le quali ritiene di discostarsi dalle stesse.
5. Con il quinto motivo si deduce la nullita’ della sentenza per la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., consistita nell’omessa pronuncia sulla domanda di autonomo risarcimento del danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa specifica temporanea, sia totale che parziale.
La corte d’appello, dopo aver liquidato in danno patrimoniale per riduzione della capacita’ lavorativa in Euro 60.000 (importo, pero’, che dovra’ essere rivisto nel giudizio di rinvio, perche’ oggetto della cassazione disposta in accoglimento del secondo motivo), aggiunge che “vanno respinte le ulteriori domande di parte appellante, perche’ dirette alla duplicazione di voci di danno gia’ liquidate in dispositivo”.
Sostiene la ricorrente che l’inabilita’ temporanea e’ una voce di danno patrimoniale diversa, pure se complementare, rispetto all’inabilita’ permanente. Pertanto la sua liquidazione non avrebbe dato luogo ad alcuna duplicazione.
Il motivo e’ infondato.
Infatti, la corte d’appello ha chiaramente inteso liquidare unitariamente il danno da riduzione della capacita’ lavorativa – sul quale si sofferma a pag. 11 e 12 – senza distinguere fra inabilita’ permanente e inabilita’ temporanea.
In sostanza, cio’ che rileva ai fini della decisione non e’ l’astratta possibilita’ di differenziare fra due voci, sottolineata dalla ricorrente, bensi’ la scelta dei giudici di merito di procedere ad una liquidazione omnicomprensiva; opzione quest’ultima certamente legittima e non preclusa dalla possibilita’ di tenere concettualmente distinte le due voci di danno.
6.1 Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 329 cod. proc. civ., comma 2, nonche’ subordinatamente la nullita’ della sentenza, a causa della errata scelta della percentuale di invalidita’ biologica permanente da tenere in conto ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.
La (OMISSIS), nel proporre appello, non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che stabiliva nella misura del 35% la percentuale d’invalidita’ biologica permanente, asseritamente allo scopo di non indurre controparte ad appellare in via incidentale sul punto. Tuttavia, nel corso del giudizio d’appello e’ stata disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio e in esito alla stessa la percentuale d’invalidita’ permanente e’ stata quantificata nella misura del 45%.
A questo punto, con il motivo in esame la ricorrente pone la questione se la quiescenza prestata al capo della sentenza di primo grado relativo alla misura percentuale dell’invalidita’ permanente abbia perso efficacia in seguito alla proposizione dell’appello incidentale tardivo di controparte.
Nell’ambito del medesimo motivo, la ricorrente prospetta la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 329 cod. proc. civ., nella parte in cui non stabilisce l’inefficacia della quiescenza dell’appellante principale su una parte della sentenza impugnata dall’appellante incidentale, sostenendo che tale previsione si pone in contrasto con i principi del giusto processo perche’ favorirebbe il contenzioso temerario.
6.2 Va esaminata anzitutto la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 329 cod. proc. civ., che risulta manifestamente infondata.
L’unico principio costituzionale con il quale, a parere della ricorrente, la norma procedurale si porrebbe in contrasto e’ quello posto dall’articolo 111 Cost., in tema di giusto processo. Cio’ in quanto la norma, cosi’ com’e’ scritta, favorirebbe la proposizione di impugnazioni pretestuose.
In altri termini, cio’ che la (OMISSIS) sembra voler dire e’ che, se l’appellante parzialmente soccombente in primo grado sapesse che, impugnando la sentenza nelle parti a lui sfavorevole, rimette in gioco l’intera decisione, anche nelle parti a lui favorevoli, sarebbe indotto a una piu’ prudente condotta processuale, confacente – per l’appunto – ai princi’pi del giusto processo.
Questa ricostruzione e’ evidentemente erronea in punto di diritto, in quanto l’articolo 334 cod. proc. civ. gia’ consente le impugnazioni incidentali tardive e la giurisprudenza di legittimita’ afferma il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva e’ sempre ammissibile, a tutela della reale utilita’ della parte, ove l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto d’interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza,atteso che l’interesse ad impugnare sorge dall’eventualita’ che l’accoglimento dell’impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico (Sez. 2, Ordinanza n. 1879 del 25/01/2018, Rv. 647086).
Posta nei termini innanzi descritti, la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 329 cod. proc. civ. manifestamente infondata.
In realta’, la ricorrente sembra adombrare anche un altro problema, ossia se all’appellante principale che abbia impugnato solamente alcuni capi della sentenza sia consentito, a seguito della proposizione di un appello incidentale, appellare in via incidentale tardiva altri capi della sentenza diversi da quelli appellati dallo stesso in via principale. Cio’ in quanto, ove cio’ non fosse consentito si avrebbe la lesione dei principi costituzionali del giusto processo e della parita’ nell’esercizio del diritto di difesa dell’appellante e dell’appellato.
Ma una simile questione di legittimita’ costituzionale, che peraltro concernerebbe anche l’articolo 334 cod. proc. civ. e non solo l’articolo 329 cod. proc. civ., e’ irrilevante, nel presente giudizio, in quanto la (OMISSIS) appellante principale – non ha proposto alcun appello incidentale tardivo conseguente all’appello incidentale proposto dalla Azienda Ospedaliera, rispetto al quale possa porsi un problema di ammissibilita’.
6.3 Quest’ultima considerazione conduce altresi’ al rigetto del motivo. Infatti, e’ pacifico che la (OMISSIS) non ha mai impugnato – neppure tardivamente – il capo della sentenza di primo grado che fissava nella misura del 35% la misura dell’invalidita’ permanente. Pertanto, ha correttamente operato la corte d’appello che, pur in presenza di una consulenza d’ufficio che accertava una misura percentuale piu’ alta di ben dieci punti, non ha rivisto la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado e non appellata.
7. Con il settimo motivo, strettamente connesso a quello precedente, si deduce la violazione o falsa applicazione del principio di acquisizione della prova (articolo 245 cod. proc. civ., comma 2) e di non contestazione (articolo 115 cod. proc. civ.) e la nullita’ della sentenza in relazione alla violazione di tali norme processuali. Cio’ in quanto la sentenza impugnata assume a base di calcolo del danno non patrimoniale la percentuale di invalidita’ biologica permanente del 35% accertata dal consulente d’ufficio del primo grado, anziche’ quella del 45% ritenuta in esito alla consulenza tecnica d’ufficio collegiale disposta in appello, nonostante controparte non avesse sollevato obiezioni in sede di consulenza ne’ al momento della formulazione dei quesiti (tra i quali era compreso quello relativo alla verifica della percentuale di invalidita’ permanente).
Il motivo e’ manifestamente infondato, quale conseguenza dell’infondatezza del motivo precedente. Poiche’ il capo della sentenza di primo grado che stabiliva nella misura del 35% l’invalidita’ permanente non e’ stato impugnato, lo stesso non poteva essere rimesso in discussione in grado d’appello, restando del tutto irrilevante la mancanza di obiezioni della controparte all’operato c.t.u..
8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 1226 cod. civ., e la violazione o falsa applicazione delle norme citate, consistente nella omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno emergente costituito dalle spese di assistenza, cura e riabilitazione non documentate.
Il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento di spese non documentate e la (OMISSIS) ha specificatamente appellato questo capo della sentenza. La corte d’appello, pronunciando sul danno patrimoniale, con la formula di chiusura gia’ innanzi menzionata, ha respinto tutte le ulteriori domande perche’ dirette alla duplicazione di danni gia’ liquidati in dispositivo.
La ricorrente osserva che il danno emergente per spese mediche riabilitative non e’ assimilabile ad alcuna delle altre voci di danno liquidate in sentenza, sicche’ la decisione impugnata deve essere cassata per omessa pronuncia ovvero per carenza assoluta di motivazione.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La corte d’appello senz’altro ha respinto la domanda, liquidando il danno patrimoniale nei limiti di cui si e’ detto.
A fronte di tale rigetto, poco conta il fatto ode il danno emergente per cure mediche debba essere tenuto distinto da quello per perdita di capacita’ reddituale. Al piu’, la decisione impugnata si sarebbe potuta esporre al rilievo di contenere una motivazione meramente apparente, nei ristretti limiti in cui e’ oggi possibile – a seguito della riforma dell’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5 – dedurre il vizio di motivazione. Ma la ricorrente formula una censura di tutt’altro tenore, che non e’ idonea a scalfire il rigetto della sua domanda.
In altri termini, cio’ che rileva ai fini della decisione non e’ differenza che intercorre fra il danno (patrimoniale) per perdita di capacita’ retributiva e quello emergente per le cure mediche, bensi’ il fatto che comunque sia – quest’ultima domanda, non documentata, e’ stata rigettata. Nel limitato accoglimento del danno patrimoniale, c’e’ il rigetto implicito delle spese mediche non documentate.
9. Con il nono motivo di ricorso si deduce la nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. e la violazione o falsa applicazione delle norme citate. La questione concerne la liquidazione delle spese processuali, con particolare riferimento alla decisione di compensare parzialmente le spese legali, porre a carico dell’Azienda (OMISSIS) le spese della consulenza tecnica d’ufficio e lasciare a carico di ciascuna delle parti le spese dei rispettivi periti’. La ricorrente sostiene che il giudice non avrebbe potuto applicare contemporaneamente, in relazione alle distinte voci, il criterio della soccombenza totale (per i costi di consulenza di parte rimasti a carico dell’appellante), quello della soccombenza reciproca con conseguente compensazione (per le spese processuali) e quello della vittoria totale (per le spese della consulenza d’ufficio). Si sostiene, al contrario, che la liquidazione di tutte le voci delle spese processuali debba attenersi ad un criterio logico unitario.
Il motivo e’ manifestamente fondato.
Infatti, nel regolare le spese processuali fra le parti il giudice deve scegliere, nell’ambito dei poteri conferitigli dagli articoli 91 cod. proc. civ. e ss., un criterio unico, tanto che sia quello della vittoria e della soccombenza,quanto quello della compensazione per soccombenza reciproca.
Ne’ era possibile lasciare le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte a carico di chi le aveva sostenute, giacche’ la consulenza di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e quindi rientra tra quelle il cui costo la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsato, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’articolo 92 cod. proc. civ., comma 1, della facolta’ di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv. 624396).
Nella specie, la decisione della corte d’appello non si regge su alcuna valutazione di eccessivita’ o superfluita’. Il capo della sentenza che non ha applicato alle spese per la consulenza di parte il criterio della soccombenza o della compensazione parziale, lascandole a carico di chi le ha sostenute, deve essere quindi cassato con rinvio.
10. Con il decimo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, contenente le norme in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, in quanto il giudice d’appello ha liquidato, a titolo di compensi professionali, l’importo di Euro 9.106, laddove i compensi previsti dal decreto ministeriale sono pari, nel minimo, ad Euro 14.175 (considerando che, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era stata rimessa sul ruolo per la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, con conseguente nuova precisazione delle conclusioni ed ulteriore deposito di memorie finali; senza considerare la seconda fase decisionale, in ogni caso il minimo di legge sarebbe pari ad Euro 10.700).
Il motivo e’ fondato.
La ricorrente ha correttamente indicato il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione tariffario applicabile, mentre la corte d’appello ha liquidato le spese legali sotto il minimo, peraltro senza dare alcuna contezza dei criteri di calcolo adottati o delle ragioni per le quali e’ pervenuta a tale liquidazione.
11.1 Prima di esaminare il ricorso incidentale proposto dall’Azienda (OMISSIS), occorre affrontare preliminarmente le eccezioni di inammissibilita’ formulate in pubblica udienza dalla difesa della (OMISSIS).
11.2 La ricorrente deduce, anzitutto, che il controricorso con ricorso incidentale non contiene l’indicazione dell’anno e del numero di ruolo della causa, in violazione di quanto disposto, a pena di nullita’, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, articoli 3-bis e 11.
In effetti, il citato articolo 3-bis, in tema di notifiche telematiche, dispone che “per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo”; e il successivo articolo 11 prevede la nullita’ delle notificazioni che manchino dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa legge o se non sono osservate le disposizioni ivi contenute.
Tuttavia, anche i vizi di validita’ previsti dalla L. n. 53 del 1994, articolo 11 sono soggetti al principio generale di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., comma 3. Poiche’ lo scopo dell’indicazione degli estremi dell’iscrizione a ruolo serve a ricondurre con certezza l’atto notificato per via telematica ad un preciso giudizio pendente, l’inserimento nell’atto medesimo, in alternativa al numero di ruolo, di elementi altrettanto certi di identificazione del giudizio, quali- nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, assolve alla medesima funzione e consente di affermare l’avvenuto raggiungimento dello scopo.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto:
“L’onere di indicare nell’atto notificato per via telematica in corso di procedimento l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullita’, rilevabile anche d’ufficio, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis, comma 6, e articolo 11, assolve al fine di consentire l’univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione. Consegue che, ove l’atto contenga elementi altrettanto univoci, quali – nel caso del controricorso o del ricorso incidentale per cassazione – gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potra’ essere dichiarata nulla, ai sensi dell’articolo 156 cod. proc. civ., comma 3, , avendo comunque raggiunto il suo scopo”.
In applicazione di tale principio, l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso incidentale deve essere rigettata.
11.3 La (OMISSIS) deduce, inoltre, che nell’attestazione di conformita’ contenuta in atto separato (relata di notifica) manca l’indicazione della “impronta” digitale, richiesta dall’articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. 13 novembre 2014, nella versione applicabile ratione temporis.

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