Ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo, e della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera B), d. lgs. 152/2006

Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 luglio 2018, n. 30626.

La massima estrapolata

Ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo, e della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera B), d. lgs. 152/2006, non è sempre necessaria una analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento.

Sentenza 6 luglio 2018, n. 30626

Data udienza 8 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/02/2017 del TRIBUNALE di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI ANGELO MATTEO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SPINACI SANTE, che ha concluso per: “Rigetto del ricorso”.
Il difensore presente, Avvocato (OMISSIS), sost. proc., insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Taranto con sentenza del 28 febbraio 2017 ha condannato (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di Euro 2.600,00 di ammenda ciascuno, relativamente al reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera B), per avere, in concorso tra loro, smaltito illecitamente, mediante lo svernamento incontrollato al suolo, rifiuti pericolosi del tipo reflui provenienti da impianto fognario civile. Il (OMISSIS).
2. I due imputati hanno proposto ricorso in Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Motivi comuni ad entrambi. Violazione di legge, articolo 111, Cost., articolo 6 CEDU, comma 2, in relazione agli arrt.117 e 24 Cost. e articolo 190 c.p.p.. Violazione del diritto di difendersi provando, per non aver consentito l’escussione di un teste della difesa gia’ ammesso; mancata assunzione di una prova decisiva.
Il Tribunale ha dato atto che la difesa aveva regolarmente citato il teste (OMISSIS) per l’udienza del 28 febbraio 2017, ma il teste non aveva ritirato la citazione testimoniale. Nonostante la esplicita manifestazione della difesa in ordine all’interesse all’escussione del teste, il giudice, invece, ha ritenuto la difesa disinteressata alla citazione del teste.
Il Tribunale, quindi, non ha dato al ricorrente la possibilita’ di difendersi provando, anche perche’ il teste avrebbe dovuto deporre sulla circostanza dell’impossibilita’ di sversare i reflui in movimento. La perdita del carico quindi sarebbe avvenuta del tutto inconsapevolmente, e a questa prova, era diretta l’assunzione della testimonianza.
2. 2. Sempre motivo comune ai due ricorrenti. Violazione di legge, Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, relativamente al mancato accertamento della natura del rifiuto asseritamente sversato per strada. Omessa motivazione e travisamento delle foto, dalle quali non si evince la natura del rifiuto.
Il materiale fuoriuscito dall’autobotte era semplice acqua potabile, e non rifiuto. Nessun campionamento o prelievo e’ stato effettuato. Rimane quindi indimostrata la natura di rifiuto, ritenuta invece provata dalla sentenza impugnata. Il teste sentito in dibattimento non ha saputo specificare la natura della sostanza sversata dall’autobotte. Nemmeno le foto agli atti (che si allegano per l’autosufficienza del ricorso) dimostrano la natura dei reflui, le stesse sono state travisate.
Nemmeno risulta dimostrata, e logicamente motivata, la circostanza, affermata in sentenza, che l’autobotte avesse svuotato l’impianto fognario dell’abitazione sita in via (OMISSIS).
Hanno chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata.
2. 3. Solo per il ricorrente (OMISSIS). Omessa motivazione sulla responsabilita’ concorsuale di (OMISSIS).
Il ricorrente si accompagnava a (OMISSIS) sull’autobotte, al posto del passeggero, in quanto Pietro era ala guida.
Nessuna motivazione logico giuridica viene fornita dalla sentenza impugnata per la responsabilita’ del ricorrente, che si e’ limitato a fare da passeggero. Il ricorrente inoltre non e’ il proprietario dell’autobotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericita’.
Relativamente al primo motivo di ricorso, la decadenza (o revoca) del teste della difesa, si deve rilevare che nel ricorso per Cassazione non si evidenzia la proposizione dell’eccezione prima della discussione, con la conseguenza che la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti: “Qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell’istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti medesime. (Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015 – dep. 23/02/2016, Sgherri, Rv. 26607601 vedi anche Sez. 6, n. 42182 del 16/10/2012 – dep. 30/10/2012, Statella e altri, Rv. 25433801).
I ricorrenti, infatti, hanno discusso nel merito, senza ribadire l’esigenza dell’escussione del teste.
4. La decisione impugnata, relativamente alla responsabilita’ e alla natura del materiale sversato, con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o da manifeste illogicita’ rileva che: “Il teste (OMISSIS) (in forza alla capitaneria di Porto di (OMISSIS)) dopo aver premesso che gia’ in data precedente a quella in contestazione aveva avuto modo, nel corso dell’attivita’ di indagine, esattamente in data (OMISSIS), di accertare che il (OMISSIS) dopo aver prelevato con un autobotte i reflui da una civile abitazione nel Comune di (OMISSIS), li sversava in una stradina di campagna, ha poi riferito, con riguardo specifico ai fatti in contestazione, che in data (OMISSIS) si portava alle ore 4,00 presso l’autorimessa dove il (OMISSIS) parcheggiava l’autobotte e alle ore 5,40 notava che lo stesso alla guida del mezzo con a bordo l’ (OMISSIS), lasciava il locale, si portava presso una civile abitazione sita in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) e, dopo aver prelevato i reflui, si portava sulla strada (OMISSIS), e all’altezza del canile iniziava lo sversamento dei reflui sul ciglio della strada. Ha precisato il teste che lo sversamento avveniva alle 6,50 circa e in detta occasione, mentre seguivano l’autobotte, la loro autovettura che comunque si trovava a distanza del mezzo in argomento, iniziava a riempirsi dei reflui che in quel frangente venivano sversati sul ciglio della strada. In detta circostanza ha soggiunto, infine il teste, si procedeva al fermo e al sequestro del mezzo e alla identificazione del (OMISSIS) che era alla guida del veicolo e dell’ (OMISSIS) che viaggiava a bordo del mezzo”.
4. 1. Nei ricorsi i ricorrenti, genericamente contestano la natura del materiale trasportato e sversato per strada, ritenendo (in maniera contraddittoria) che la prova testimoniale, non assunta fosse, diretta a dimostrare lo sversamento accidentale, e che fosse solo acqua potabile il materiale fuoriuscito dall’autobotte.
Tutta l’operazione e’ avvenuta sotto il controllo diretto degli operanti di P.G., come evidenziato dalla sentenza impugnata, con il riferimento preciso alla testimonianza di (OMISSIS) (in forza alla capitaneria di Porto di (OMISSIS)), che hanno assistito alla fuoriuscita dell’autobotte con a bordo i due imputati, al prelievo dei reflui di fogna presso un’abitazione e allo sversamento del contenuto dell’autobotte che ha investito anche la macchina della P.G..
4. 2. Quanto detto dimostra il pieno concorso, al fatto reato, di (OMISSIS), in quanto egli e’ stato sempre presente a tutte le operazioni, e non certo si trovava nell’autobotte per caso, come da lui sostenuto nel ricorso. Era presente sin dalla partenza dell’autobotte dal garage e poi al prelievo e allo sversamento dei reflui. Egli quindi, come adeguatamente sostenuto dalla sentenza impugnata, ha operato congiuntamente all’altro ricorrente per tutte le operazioni.
4. 3. Relativamente alla natura dei rifiuti (reflui provenienti da impianto fognario civile) non sussiste una necessita’ di analisi con perizia, come invece sostenuto dai ricorrenti, in quanto l’osservazione diretta degli operanti di P.G. (sia del caricamento e sia dello sversamento) rende certa la natura del liquido sversato dall’autobotte: “Ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non e’ sempre necessaria una analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento (nel caso di specie, il Nucleo Ecologico dei Carabinieri aveva certificato la presenza di sostanze quali cromo, arsenico, piombo, tipiche in rifiuti di concerie come dalla tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e lo stesso imputato aveva ammesso l’esistenza dei rifiuti nocivi ridimensionandone solo l’aspetto quantitativo, ma non aveva fornito una adeguata prova contraria ai sensi della Delibera 24 luglio 1984 del Comitato Interministeriale)” (Sez. 3, n. 7705 del 28/06/1991 – dep. 19/07/1991, De Vita, Rv. 18780501).
I ricorrenti genericamente contestano la natura di quanto scaricato, asserendo fosse acqua potabile, ma cio’ e’ in contrasto con quanto direttamente osservato dalla P.G.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

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