Il tribunale non può negare il giudizio abbreviato, per nuovi episodi contestati da Pm nel corso del dibattimento, se gli imputati hanno chiesto il rito alternativo per tutti i reati concorrenti contestati

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 6 settembre 2018, n. 40111.

La massima estrapolata:

Il tribunale non può negare il giudizio abbreviato, per nuovi episodi contestati da Pm nel corso del dibattimento, se gli imputati hanno chiesto il rito alternativo per tutti i reati concorrenti contestati. Ma l’ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato, sia in caso di diniego, come di concessione o di revoca, non si può impugnare in Cassazione, neppure dal punto di vista dell’abnormità, perché lo impedisce il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall’articolo 568 del Codice di rito penale. Il no illegittimo al giudizio abbreviato, trova però un suo specifico rimedio all’interno dell’ordinamento attraverso il recupero della diminuzione di un terzo della pena alla fine del dibattimento, nel caso in cui il giudice accerti l’irritualità del rigetto della richiesta del rito alternativo.

Sentenza 6 settembre 2018, n. 40111

Data udienza 7 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. MORELLI F. – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/09/2017 del TRIBUNALE di RAVENNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Pietro Molino, per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ravenna, nel corso dell’udienza del 12.9.17, con la quale e’ stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato avanzata dalla difesa degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) in relazione a due nuovi episodi di bancarotta contestati dal PM nel corso del dibattimento, in quanto, a dire del difensore ricorrente, si tratterebbe di un atto abnorme, poiche’ l’accesso al rito rappresenta un vero e proprio diritto dell’imputato, non residuando alcuna discrezionalita’, in capo al giudice, nel negarlo ove non sia sottoposto a condizioni.
1.1. Nel ricorso si precisa che nei confronti dei due imputati era stato emesso un decreto di giudizio immediato in cui veniva, fra l’altro, contestato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione del patrimonio della societa’ (OMISSIS) s.r.l. attraverso il compimento di operazioni societarie che venivano indicate ai punti 1) e 2) del capo B.
In udienza, il PM aveva contestato due nuove ipotesi di distrazione del patrimonio della s.r.l. (OMISSIS), vale a dire l’acquisto, per 1.450.000 Euro, della quote della (OMISSIS) (punto 3) e l’acquisto, per l’importo di 6.685.056, da parte della controllante (OMISSIS), della partecipazione totalitaria detenuta da quest’ultima in (OMISSIS) ed al contestuale acquisto del credito vantato da (OMISSIS) verso (OMISSIS) (punto 4).
Il Tribunale, pronunciandosi sul mancato consenso della difesa alla contestazione del “fatto nuovo”, aveva ritenuto che le modifiche apportate dal PM con l’inserimento dei punti 3 e 4 del capo B d’imputazione non integrassero fatti nuovi, quanto piuttosto “modalita’ di esecuzione della medesima condotta di distrazione/dissipazione, fra loro equivalenti e prive di indipendenza concettuale e giuridica”.
La difesa contesta tale assunto, affermando l’autonomia ontologica di piu’ condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento, e rimanda alle pronunce della Corte Costituzionale che hanno inciso sugli articoli 516 e 517 c.p.p. laddove non consentivano all’imputato di richiedere il giudizio abbreviato per fatto diverso o per un reato concorrente contestato in dibattimento.
2. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte in cui chiede sia dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso, in adesione al principio per cui la richiesta di giudizio abbreviato non puo’ essere proposta per talune soltanto delle imputazioni.
3. La difesa ha presentato una memoria in cui ribadisce la possibilita’, per l’imputato, di accedere al rito alternativo anche solo in ordine alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva e riafferma i principi esposti nel ricorso quanto all’autonomia ontologica dei singoli episodi distrattivi nell’ambito del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralita’ di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’articolo 219, comma 2, n. 1, L. Fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’articolo 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011 Rv. 249665).
In adesione a tale principio di diritto (ribadito da Sez. 5, n. 2915 del 10/12/2013 dep. 22/01/2014 Rv. 257966), si deve ritenere errata la decisione del Tribunale che ha negato autonomia giuridica alle ulteriori condotte distrattive contestate in dibattimento dal Pubblico Ministero.
2. Una volta raggiunta la conclusione che le ulteriori condotte distrattive contestate ai due imputati rappresentino, a pieno titolo, reati concorrenti, va ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.333 del 18.12.09 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 517 c.p.p. nella parte in cui non prevede la facolta’, per l’imputato, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto che gia’ risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.
Con un successivo intervento, attuato con la sentenza n.237 del 26.10.12, la Consulta ha ampliato la dichiarazione di illegittimita’ estendendo la possibilita’ di chiedere in dibattimento il giudizio abbreviato anche all’ipotesi in cui il reato concorrente sia emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale.
2.1. Il principio richiamato nelle conclusioni del Procuratore generale, secondo cui in caso di processo per piu’ imputazioni, la richiesta di giudizio abbreviato non puo’ essere proposta soltanto per talune di esse, non e’ valido per le contestazioni suppletive in dibattimento, se non nel senso che, in caso di contestazione ex articolo 517 c.p.p. di piu’ reati concorrenti, la richiesta di giudizio abbreviato dovra’ valere per tutti i reati oggetto di contestazione suppletiva (in questi termini Sez. 5, n. 11905 del 16/11/201 dep. 21/03/2016 Rv. 266479 “In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non puo’ essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilita’, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poiche’ la funzione riparatoria dell’accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l’effetto premiale”).
Poiche’ gli imputati avevano richiesto il giudizio abbreviato per tutti i reati concorrenti contestati, anche la condizione sopra richiamata risultava integrata, sicche’ illegittimamente il Tribunale ha negato l’accesso al rito.
3. Diverso e’ il tema delle conseguenze giuridiche dell’errata decisione del Tribunale. Se si parte dal presupposto per cui e’ affetto da abnormita’ non solo il provvedimento che, per la singolarita’ e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la’ di ogni ragionevole limite e che l’abnormita’ dell’atto processuale puo’ riguardare tanto il profilo strutturale, allorche’ l’atto, per la sua singolarita’, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999,dep. 26/01/2000 Rv. 215094), v’e’ da chiedersi se l’atto oggi impugnato sia tale.
Si deve, infatti, considerare il principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione e la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui ” L’ ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex articolo 458 cod. proc. pen. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non e’ impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell’ abnormita’, atteso il principio di tassativita’ dei mezzi d’ impugnazione previsto dall’ articolo 568 cod. proc. Pen. ” (Sez. 3, n. 32085 del 20/02/2013 Rv. 256668).
Si tratta di una posizione convincente tenuto conto del fatto che l’illegittimo diniego del giudizio abbreviato trova un suo rimedio specifico all’interno dell’ordinamento attraverso il recupero della diminuzione di un terzo della pena all’esito del dibattimento qualora, appunto, il giudice accerti l’irritualita’ del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. U, n. 20214 del 27/03/2014 Rv. 259078 “Il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilita’ della richiesta di giudizio abbreviato non subordinata a integrazioni istruttorie, quando deliberati illegittimamente, pregiudicano, oltre alla scelta difensiva dell’imputato, la sua aspettativa di una riduzione premiale della pena. Ne consegue il diritto dell’imputato, che abbia vanamente rinnovato la richiesta del rito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di recuperare lo sconto sanzionatorio all’esito del giudizio”).
3.1. Tali valutazioni consentono, altresi’, di superare il diverso indirizzo giurisprudenziale espresso da Sez. 5, n. 41174 del 09/09/2015 Rv. 265063 e da Sez. 1, n. 399 del 18/11/2008, dep. 09/01/2009 Rv. 242871, tenuto conto anche del fatto che tali pronunce riguardano situazioni differenti.
Con la prima la Corte ha ritenuto abnorme la decisione di rigetto basata su esigenze organizzative di miglior gestione complessiva di un processo a carico di piu’ imputati, alcuni solo dei quali avevano formulato richiesta di rito speciale; quindi si potrebbe ravvisare l’abnormita’ nel senso che il provvedimento, per la stranezza e la singolarita’ del contenuto, e’ avulso dall’ordinamento processuale penale.
Con la seconda la Corte, decidendo sul conflitto negativo di competenza sollevato dal giudice del dibattimento, ha annullato senza rinvio il decreto dispositivo del giudizio emesso sull’erroneo presupposto dell’implicita rinuncia al rito abbreviato per la mancanza di ulteriori richieste difensive, e ha dichiarato la competenza del giudice per l’udienza preliminare per la conseguente celebrazione del giudizio abbreviato; quindi si verte nell’ambito di una indebita regressione del procedimento.
4. Pur riconoscendo la fondatezza delle doglianze difensive, deve essere, quindi, escluso che il provvedimento impugnato sia abnorme e, come tale ricorribile in cassazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
4.1. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue, per legge (articolo 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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