Cessione d’azienda e successione a titolo particolare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 ottobre 2022| n. 30296.

Cessione d’azienda e successione a titolo particolare

La cessione di azienda prevede la successione del cessionario d’azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l’esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l’effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l’azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d’azienda. A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex articolo 1406 del codice civile, la cessione d’azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all’intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l’interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un’accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta.

Sentenza|14 ottobre 2022| n. 30296. Cessione d’azienda e successione a titolo particolare

Data udienza 22 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita immobiliare – Preliminare – Recesso – Conferimento di azienda o ramo – Cessione d’azienda – Trasferimento – Successione a titolo particolare – Conseguenze ed effetti giuridici

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona dell’amministratore unico Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato prof. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via G. Borsi n. 4;
Ricorrente
contro
(OMISSIS)., in persona del socio accomandatario sig. (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
Controricorrente
e
(OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS); (OMISSIS) s.r.l.
Intimati
avverso la sentenza n. 103 della Corte di appello di Milano, depositata il 12/1/2017.
Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto l’accoglimento del quinto motivo di ricorso e che siano dichiarati inammissibili gli altri.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22. 9. 2022 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 103 del 12. 1. 2017 la Corte di appello di Milano, rigettando l’appello principale proposto da (OMISSIS) e dalla s.n.c. (OMISSIS) dei Fili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e quelli incidentali avanzati da (OMISSIS) s.r.l e (OMISSIS) s.p.a., confermo’, per quanto qui ancora interessa, il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il recesso manifestato dalla societa’ (OMISSIS) dal contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 3. 9. 2008 con la societa’ (OMISSIS) per inadempimento di quest’ultima, che aveva altresi’ condannato al pagamento della somma di Euro 850.000,00, pari, per Euro 600.000,00, al doppio della caparra ricevuta e, per i rimanenti Euro 250.000,00, agli acconti sul prezzo incassati.
A sostegno della decisione adottata la Corte di appello espose che il contratto preliminare intervenuto tra le parti prevedeva la data del 31. 8. 2009 per la stipula del contratto definitivo di vendita, con facolta’ per la societa’ (OMISSIS), quale promissaria acquirente, di differire tale data fino al 31. 8. 2011 e l’impegno a pagare, in tal caso, in conto prezzo, l’importo di Euro 300.000,00 entro il 31. 8. 2009 ed ulteriori Euro 300.000,00 entro il 31. 8. 2010; che la promissaria acquirente aveva versato a tal fine la somma di Euro 200.000,00 il 4. 9. 2009 e quella di Euro 50.000,00 il giorno 11 successivo; che la (OMISSIS), contestando alla controparte di non avere comunicato il differimento della data di stipula del definitivo e di non avere adempiuto all’obbligo di versamento dell’ulteriore caparra, aveva comunicato la propria volonta’ di recedere dal contratto e di trattenere le somme ricevute
provvedendo poi a trasferire il ramo di azienda del settore immobiliare, comprendente il contratto preliminare in oggetto, alla (OMISSIS) s.r.l., che aveva costituito con atto notarile del 7. 9. 2009, registrato il 21. 9. 2009.
Cio’ premesso, la Corte milanese ritenne che il recesso manifestato dalla (OMISSIS) non fosse legittimo, atteso che con l’incasso nel settembre 2009 degli assegni per il complessivo importo di Euro 250.000,00 essa aveva accettato, per facta concludentia, il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello concordato e nel contempo prestato il suo consenso al differimento del termine per la stipula del contratto definitivo; aggiunse che, comunque, la condotta tenuta dalla promissaria acquirente non costituiva inadempimento grave, tenuto conto che il pagamento era avvenuto con una decina di giorni di ritardo e l’importo mancante era molto ridotto rispetto al totale della rata; che l’avvenuta cessione da parte della (OMISSIS) del ramo di azienda comprendente il preliminare del 3. 9. 2008 alla (OMISSIS) non era produttivo di effetti sulla legittimazione sostanziale e processuale della societa’ convenuta, avendo essa provveduto ad incassare gli assegni emessi dalla controparte e ad altresi’ ad esercitare il recesso dal contratto; che, pertanto, andava confermata la decisione del tribunale che aveva ravvisato nella condotta della (OMISSIS) l’inadempimento degli obblighi assunti con il contratto preliminare e riconosciuto, per l’effetto, legittimo il recesso manifestato dalla controparte, adottando le statuizioni conseguenti.
Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 12. 7. 2017, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l, affidandosi a sette motivi.
Resistono con unico controricorso (OMISSIS). e (OMISSIS), mentre le altre parti intimate, che erano state convenute nel giudizio di merito in relazione a domande che sono state rigettate senza impugnazione delle relative decisioni, non hanno svolto attivita’ difensiva.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
La trattazione del ricorso si e’ svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 137 del 28 ottobre 2010 articolo 23, comma8 bis convertito con la L.n. 176 del 18 dicembre 2010, in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Cessione d’azienda e successione a titolo particolare

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente (OMISSIS) di inesistenza, nei suoi confronti, della procura speciale alle liti rilasciata al difensore della societa’ ricorrente, per essere la stessa testualmente limitata alla proposizione del ricorso nei confronti della societa’ (OMISSIS) e non estesa anche all’odierno controricorrente.
L’eccezione e’ infondata, atteso che la procura alle liti risulta rilasciata correttamente per la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di appello, indicazione questa da ritenersi sufficiente al fine di investire il procuratore del potere di impugnazione, mentre deve ritenersi rimessa alla valutazione del professionista legale l’individuazione delle controparti.
2.Sempre in via preliminare va accolta invece l’eccezione, cosi’ riqualificata da questa Corte, di difetto di legittimazione passiva sollevata anche in questo caso dal controricorrente (OMISSIS), che ha rilevato di avere partecipato ai giudizi di merito in quanto aveva proposto domande la cui decisione non forma oggetto della presente impugnazione, avendo quest’ultima investito esclusivamente la statuizione relativa al contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra l’odierna ricorrente e la societa’ (OMISSIS), a cui egli e’ rimasto formalmente e sostanzialmente estraneo.
L’eccezione e’ fondata.
Dall’esame degli atti di causa emerge che l’odierno controricorrente aveva promosso nei confronti della societa’ Italfiduciara ed altri una domanda di risoluzione di contratti di mandato e di rendimento di conto, contratti che avrebbero preceduto il preliminare di compravendita poi stipulato, come promissaria acquirente, dalla societa’ (OMISSIS) e che, per contro, la domanda di accertamento della legittimita’ del recesso dal suddetyto contratto per l’inadempimento della societa’ (OMISSIS), e di pagamento del doppio della caparra versata era stata avanzata, nei confronti di quest’ultima, solo dalla societa’ (OMISSIS). Ora, poiche’, come rileva il controricorrente, le domande proposte da lui e dalla societa’ (OMISSIS) non danno luogo a cause inscindibili, ma a cause tra loro autonome, e’ evidente che il ricorso proposto, che investe solo la statuizione relativa al contratto preliminare, trova la detta parte carente di legittimazione passiva, essendo il relativo contratto e le rispettive domande intercorse soltanto tra le due societa’.
Il ricorso proposto nei confronti di (OMISSIS) va pertanto dichiarato inammissibile.
3.Passando all’esame del ricorso, va esaminato per primo il quinto motivo, che pone una questione avente priorita’ logica e giuridica sui temi investiti dagli altri motivi.
Il motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1385, 1455, 2558 e 2660 c.c., dell’articolo 111 c.p.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere affermato l’irrilevanza, ai fini della risoluzione della controversia, dell’atto notarile del 7. 9. 2009, registrato il 21. 9. 2009, con cui la (OMISSIS) aveva costituito la (OMISSIS) conferendole il ramo di azienda relativo al settore immobiliare, comprendente il contratto preliminare del 3. 9. 2008 per cui e’ causa, reputando, in contrario, che la societa’ convenuta conservasse la propria legittimazione sostanziale e processuale, per avere incassato l’importo di Euro 250.000,00 di cui agli assegni della (OMISSIS) del 4 e 11. 9. 2008 ed altresi’ manifestato, successivamente, la propria volonta’ di recedere dal contratto.

Cessione d’azienda e successione a titolo particolare

Il ricorso assume l’erroneita’ della decisione per non avere rilevato che, a seguito dell’atto di conferimento alla nuova societa’ del ramo di azienda, si era prodotta, ai sensi dell’articolo 2558 c.c., una successione del contratto preliminare in capo alla (OMISSIS), per effetto della quale questa era diventata parte del negozio e titolare in via esclusiva del relativo rapporto contrattuale. Di nessun rilievo, invece, avrebbero dovuto ritenersi le circostanze addotte in senso contrario dalla Corte territoriale, tenuto conto che l’incasso degli assegni di controparte era avvenuto prima della iscrizione dell’atto di costituzione della nuova societa’ nel registro delle imprese e che il recesso dal preliminare era stato comunicato anche dalla (OMISSIS). Ne consegue che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della odierna ricorrente e respingere le domande contro di essa proposte, nonche’ dichiarare comunque privo di efficacia il recesso dal contratto manifestato dalla (OMISSIS), in quanto comunicato alla (OMISSIS) e non anche alla (OMISSIS).
Il motivo, in accoglimento delle motivate conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, e’ ammissibile e fondato.
Sotto il primo profilo, si rileva che, diversamente da quanto eccepito dal controricorso, la questione posta dal motivo non risulta affatto proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimita’, essendo stata oggetto di specifico motivo dell’appello proposto dalla (OMISSIS) e di esame e decisione da parte della sentenza impugnata. Merita altresi’ rilevare che l’ammissibilita’ del mezzo discende dalla stessa natura della questione sollevata, che, investendo il tema della titolarita’ del rapporto controverso, integra una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, come tale sempre rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. S.U. n. 2951 del 2016; Cass. n. 11744 del 2018).
Il motivo e’ altresi’ fondato.
Va premesso che la societa’ (OMISSIS) ha proposto la domanda di accertamento della legittimita’ del proprio recesso dal contratto preliminare del 3. 9. 2008 e di condanna al pagamento del doppio della caparra versata esclusivamente nei confronti della societa’ (OMISSIS) e non anche della (OMISSIS) Tecnology Investment, che risulta evocata in giudizio in relazione alla diversa domanda, respinta in primo e secondo grado, di nullita’ ed inefficacia nei propri confronti dell’atto di conferimento d’azienda e che la domanda di cui si discute risulta introdotta nel 2012, in una data successiva quindi all’atto di costituzione della (OMISSIS) Tecnology Investment ed al relativo conferimento del ramo di azienda, comprendente, come accertato dal giudice di appello il contratto preliminare in oggetto, e della sua iscrizione nel registro delle imprese, avvenuta il 21 9. 2009.
Tanto precisato, la censura e’ fondata in quanto il conferimento di un’azienda o di un ramo di essa ad una societa’ rientra nella piu’ ampia e generale figura della cessione d’azienda, realizzando il trasferimento e quindi la successione a titolo particolare della stessa (Cass. n. 20415 del 2018; Cass. n. 8644 del 2009). Ne discende l’applicazione della disciplina conseguente posta dagli articoli 2557 e seguenti c.c. e, nello specifico, dell’articolo 2558 c.c., in forza del quale, se non pattuito diversamente, il cessionario subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda non aventi carattere personale.
In particolare, si e’ precisato che la cessione di azienda prevede la successione del cessionario d’azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l’esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni gia’ concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l’effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l’azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d’azienda. A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex articolo 1406 c.c., la cessione d’azienda prescinde del tutto dalla volonta’, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all’intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l’interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un’accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validita’ e’ richiesta la forma scritta (Cass. n. 15 del 2020; Cass. n. 7652 del 2007).
Ne’ in tale ipotesi appare configurabile, in capo al cedente, il mantenimento della titolarita’ di una situazione giuridica, come invece previsto, per i debiti relativi all’azienda ceduta, dall’articolo 2660 c.c., avendo questa Corte anche in tal caso chiarito che tale ultima disposizione trova applicazione quando si tratti di debiti in se’ soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente articolo 2558, dal momento che in tale fattispecie la responsabilita’ si inserisce nell’ambito della piu’ generale sorte del contratto (Cass. n. 8055 del 2018; Cass. n. 8539 del 2018; Cass. n. 11318 del 2004).
La sentenza impugnata appare pertanto affetta dal vizio denunziato di violazione dell’articolo 2558 c.c., non avendo tratto dal conferimento del ramo di azienda attuato dalla societa’ (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS) le conseguenze e gli effetti giuridici previsti da tale disposizione con riguardo al contratto preliminare dedotto in giudizio.
Il quinto motivo di ricorso va pertanto accolto.
Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti, investendo i primi quattro la valutazione svolta dalla Corte di appello in ordine alla condotta delle parti successiva al preliminare e circa l’imputabilita’ della mancata conclusione del contratto definitivo, il sesto la statuizione sulle spese ed il settimo la mancata ammissione dei documenti prodotti dalla appellante ai fini dell’accertamento dei fatti controversi.
La sentenza va quindi cassata in relazione al quinto motivo, assorbiti gli altri. Sussistendone le condizioni, non risultando necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, della domanda formulata dalla societa’ (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della (OMISSIS) nei riguardi della (OMISSIS) e di quest’ultima nei riguardi di (OMISSIS) e sono liquidate in dispositivo in relazione a tutti i gradi di giudizio in favore della societa’ (OMISSIS) e con riguardo al solo giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS), in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. S.U. n. 17405 del 2012; Cass. n. 21205 del 2016; Cass. n. 17577 del 2018), applicando la tariffa allegata al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 per il giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del 7. 1. 2014, e quella allegata al d.m. n. 55 del 2014 per gli altri gradi di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla s.n.c. (OMISSIS) dei F.lli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti della s.r.l. (OMISSIS).
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).
Condanna la societa’ (OMISSIS) al pagamento in favore della societa’ (OMISSIS) delle spese di giudizio, che liquida in Euro 16.000,00, oltre Euro 400,00 per esborsi, per il giudizio di primo grado, in Euro 15.000,00, oltre 400,00 per esborsi, per il giudizio di appello e in Euro 12.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimita’, oltre accessori di legge e spese generali.
Condanna la societa’ (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di (OMISSIS), che liquida in Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

 

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