Chi suggerisce al telefono le risposte ai quesiti dell’esame

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 3 settembre 2020, n. 25027.

Chi suggerisce al telefono le risposte ai quesiti dell’esame per il conseguimento della patente di guida risponde del reato legato alla condotta di chi procura lavori altrui finalizzati al conseguimenti di titoli, diplomi o attestazioni pubbliche.

Sentenza 3 settembre 2020, n. 25027

Data udienza 15 luglio 2020

Tag – parola chiave: Procurati lavori altrui – Suggerimento al telefono delle risposte ai quesiti dell’esame per il conseguimento della patente di guida – Rideterminazione della pena inflitta al suggeritore – Reato commesso in base all’articolo 2 della legge 475/1925

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/01/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAOLA BORRELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata e’ stata pronunziata il 7 gennaio 2019 dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la decisione del Tribunale del capoluogo ligure che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia per concorso – con il coimputato (OMISSIS), non ricorrente – in un tentativo di falso per induzione in atto pubblico. Piu’ precisamente, l’addebito convalidato dai Giudici di merito vede l’imputato responsabile di avere suggerito, in collegamento via cellulare con il coimputato, le risposte che quest’ultimo doveva rendere ai test per la prova teorica finalizzata al conseguimento della patente di guida, non essendo stato conseguito l’intento di ingannare il funzionario preposto della Motorizzazione civile e di ottenere di conseguenza il superamento della prova grazie alle forze dell’ordine, intervenute subito dopo l’espletamento della prova, invalidandone l’esito. Oltre che l’inflizione della pena ritenuta di giustizia, alla condanna era conseguita la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso.
2. Ricorre avverso detta sentenza l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, affidando l’impugnativa a due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge, vizio di motivazione ed errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che quest’ultimo debba essere ricondotto alla fattispecie – speciale rispetto al falso ideologico per induzione – di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, articolo 1 giacche’ la condotta addebitata al ricorrente si sarebbe esaurita nella presentazione e nella predisposizione di lavori non propri.
2.2. La sentenza – giusto quanto si legge nel secondo motivo di ricorso – sarebbe altresi’ affetta da violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena. In virtu’ della riqualificazione invocata nel primo motivo, la pena dovrebbe essere rideterminata in mitius, con possibilita’ di nuova concessione della sospensione ex articoli 164 c.p., comma 4 e articolo 163 c.p. e conseguente venir meno dei presupposti per la revoca.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perche’ la norma invocata dal ricorrente attiene a tutt’altra situazione fattuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato ascritto all’imputato va riqualificato in quello di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, articolo 2 e la sentenza impugnata deve essere, di conseguenza, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge, vizio di motivazione ed errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che quest’ultimo debba essere ricondotto alla fattispecie speciale, rispetto al falso ideologico per induzione, di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, articolo 1.
1.1. La norma invocata recita “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorita’ o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, e’ punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non puo’ essere inferiore a sei mesi qualora l’intento sia conseguito”.
E’ necessario, tuttavia, considerare che esiste altra disposizione della L. n. 425 – non menzionata dall’impugnante – che appare di interesse in questa sede. Si tratta dell’articolo 2, secondo cui “Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all’articolo precedente, e’ punito a norma della prima parte dell’articolo stesso. E’ punito a termine del capoverso del detto articolo se l’aspirante consegua l’intento”.
Detta disposizione e’ stata ritenuta applicabile, da questa Corte, anche ad un caso assolutamente sovrapponibile a quello in esame. Sez. 5, n. 26438 del 30/03/2017 (imputato Pisanelli e altro, Rv. 270536) ha, infatti, ritenuto la configurabilita’ della fattispecie a carico del soggetto telecollegato con il candidato al superamento dell’esame teorico per il conseguimento della patente di guida, posto che – come si legge in motivazione – “la norma in oggetto punisce chi procura lavori altrui (e le risposte date al questionario non erano state elaborate dall’esaminando e costituivano pertanto un elaborato altrui)”. Tale fattispecie e’ stata ritenuta consumata, giacche’ il conseguimento dell’intento – nel caso di specie l’ottenimento della patente di guida – costituisce circostanza aggravante, non essendo neppure necessaria, per la consumazione del reato ex articolo 2, la presentazione alla commissione esaminatrice della scheda d’esame.
Orbene, il Collegio condivide e fa propria detta esegesi, secondo cui il “procurare lavori” puo’ consistere anche nel fornire oralmente al candidato, che debba affrontare la prova scritta, la risposta alle domande, si’ da consentirgli il confezionamento di una prova presentata come propria, la cui paternita’, invece, non gli appartiene.
1.2. Si pone, pertanto, il paventato problema del concorso apparente di norme, tra la disciplina speciale e quella codicistica, in quanto disciplinanti la stessa materia, potendo in astratto anche il falso per induzione trovare applicazione nella specie, giacche’ le attivita’ fraudolente – identificantesi nella presentazione di un lavoro altrui – erano tese ad indurre l’ignaro pubblico ufficiale deputato al rilascio delle patenti di guida ad attestare falsamente l’esistenza dei presupposti per l’abilitazione alla guida, tra cui certamente si iscrive il superamento della prova scritta che, invece, non era riferibile al candidato, ma ad un terzo.
Ebbene, detto concorso puo’ essere risolto, in ossequio all’articolo 15 c.p., secondo il principio di specialita’, dovendo trovare applicazione la norma speciale, da identificarsi in quella di cui alla L. n. 475, articolo articolo 2 (nel senso della specialita’, Sez. 5, n. 2740 del 04/10/2016, dep. 2017, Colella, Rv. 268862), che tende a reprimere precipuamente il segmento di condotta attraverso il quale si attribuisce al candidato il lavoro altrui ed a tutelare l’interesse dello Stato alla genuinita’ dell’elaborato (Sez. 6, n. 9489 del 22/02/1995, Ragusa, Rv. 202287), evidentemente funzionale alla corretta attestazione, da parte dell’organo competente, della sussistenza dei requisiti di legge.
1.3. Occorre, quindi, riqualificare la condotta in quella di cui alla L. n. 475 del 1925, articolo 2 e rinviare al Giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La questione della sospensione condizionale della pena e’ assorbita.

P.Q.M.

riqualificato il fatto ascritto all’imputato in quello di cui alla L. 19 aprile 1925, n. 475, articolo 2 annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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