Clausole vessatorie e l’accertamento della sottoscrizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8320.

Clausole vessatorie e l’accertamento della sottoscrizione.

In tema di clausole vessatorie, l’accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una “doppia conforme”, il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.)

Ordinanza|15 marzo 2022| n. 8320. Clausole vessatorie e l’accertamento della sottoscrizione

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Opposizione – Clausole onerose – Operatività dell’art. 1341 c.c. – Inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 3715 – 2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.a.s., – c.f. (OMISSIS), – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., (gia’ “(OMISSIS)” s.p.a.), – p.i.v.a. (OMISSIS), – in persona del procuratore speciale, ingegner (OMISSIS) (giusta procura speciale per notar (OMISSIS) del (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 574 – 17/26.6.2020 della Corte d’Appello di Genova, udita la relazione nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete,

Clausole vessatorie e l’accertamento della sottoscrizione

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con decreto n. 3323/2015 il Tribunale di Genova ingiungeva alla ” (OMISSIS)” s.a.s. di pagare alla ricorrente, ” (OMISSIS)” s.p.a., la somma di Euro 11.114,21, oltre interessi e spese, a saldo della fattura n. (OMISSIS), quale corrispettivo pattuito per l’avvio della procedura di rilascio della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.
2. Con atto di citazione notificato in data 17.11.2015 la ” (OMISSIS)” s.a.s. proponeva opposizione.
Deduceva, tra l’altro, che, in calce alla richiesta per la qualificazione delle imprese, aveva sottoscritto una dichiarazione cumulativa di accettazione ex articoli 1341 e 1342 c.c., che faceva espresso riferimento ai capitoli 1), 4), 5), 11) e 12) delle condizioni generali e dunque pur alla condizione di cui al punto 5.6), che nondimeno era iniqua e vessatoria, siccome prevedeva che controparte avrebbe avuto diritto alla percezione del corrispettivo “anche laddove non avesse reso alcuna prestazione” (cosi’ ricorso, pag. 4).
Chiedeva, tra l’altro, revocarsi l’ingiunzione.
3. Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
4. Con sentenza n. 1395/2017 il tribunale rigettava l’opposizione. Reputava provato l’avvenuto perfezionamento del contratto e valida ed
efficace la clausola di cui al punto 5.6) delle condizioni generali di contratto.
5. Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.a.s.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.p.a..
6. Con sentenza n. 574 dei 17/26.6.2020 la Corte d’Appello di Genova rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

 

Clausole vessatorie e l’accertamento della sottoscrizione

La ” (OMISSIS)” s.p.a. (gia’ “(OMISSIS)” s.p.a.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
8. Il relatore ha formulato proposta ex articolo 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1346, 1418 e 1421 c.c..
Premette che ha reiteratamente eccepito in seconde cure la nullita’ del contratto, in quanto il documento integrativo indicante le condizioni generali di contratto era privo della sua sottoscrizione.
Indi deduce che la corte di merito ha omesso l’esame di siffatta eccezione e comunque ha provveduto a delibarla con motivazione del tutto “apparente” ed incomprensibile.
10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1341, 1342, 1418 e 1421 c.c..
Deduce che, a fronte del richiamo cumulativo alle clausole contenute nel documento “Condizioni generali (OMISSIS)” e dunque pur alla condizione di cui al punto 5.6), ha errato la corte di merito a ritenere che fosse stato rispettato l’onere della specifica approvazione per iscritto.
Deduce in particolare che il capitolo n. 5, articolato in ben 6 condizioni generali, riporta semplicemente la dicitura “termini di esecuzione e sospensione” senza alcun riferimento alla clausola di cui al punto 5.6).
11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben puo’ essere reiterata in questa sede, viepiu’ che le parti, segnatamente la ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memoria.

 

Clausole vessatorie e l’accertamento della sottoscrizione

I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente siccome, all’evidenza, strettamente connessi, sono dunque – propriamente – inammissibili ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, giacche’ la Corte d’Appello di Genova ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
12. Del tutto ingiustificata e’ la duplice censura veicolata dal primo mezzo di impugnazione.
Invero la Corte di Genova ha al riguardo (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) “ripreso” la motivazione del primo dictum ed ha ribadito che il contratto si era perfezionato e che la s.a.s. appellante aveva dato atto di aver ricevuto una copia delle condizioni generali, sicche’ l’accordo era stato validamente stipulato.
Non si scorgono quindi i margini ne’ dell'”omesso esame” ne’ della motivazione “apparente” (l'”anomalia” della motivazione “apparente” si prospetta allorquando il giudice di merito non procede – il che non e’ nella specie – ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672).
13. Per giunta, la Corte ligure ha precisato che l’affermazione del tribunale, all’uopo reiterata, non era stata, con l’appello, specificamente impugnata.
E, ben vero, tale passaggio della motivazione del secondo dictum non e’ stato, a sua volta, specificamente censurato con il primo motivo di ricorso.
14. Del tutto ingiustificata e’ del pari la censura veicolata dal secondo mezzo di impugnazione.
15. Con il secondo mezzo la ricorrente sollecita, in fondo, questa Corte a riesaminare il giudizio di “fatto” espresso dalla corte distrettuale circa l’idoneita’ della formulazione del capitolo 5, composto da ben 6 condizioni contrattuali, a rendere il sottoscrittore consapevole del loro significato e del loro contenuto, si’ che potesse reputarsi osservato il disposto dell’articolo 1341 c.c., (cfr. ricorso, pag. 11).
Del resto, questa Corte spiega che, in tema di clausole onerose, l’accertare se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o no il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione e’ incensurabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivata (cfr. Cass. 10.1.1996, n. 166; Cass. 23.9.1996, n. 8405), recte, al cospetto del novello disposto dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, se non inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso”.
16. In questi termini il motivo in disamina si qualifica propriamente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
E, nondimeno, in tal guisa non puo’ non rimarcarsi che l’esame dell’addotta censura risulta preclusa.
Invero, il giudizio di appello ha avuto inizio nel 2017.
Il secondo dictum ha, pur in parte qua agitur, confermato il primo dictum.
Conseguentemente si applica ratione temporis (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860) al caso di specie la previsione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”. Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
17. In ogni caso nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” suscettibili di acquisir valenza alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si scorge in ordine alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.
Ulteriormente la Corte di Genova ha esplicitato che non si era “trattato di una sottoscrizione cumulativa (…) in violazione dell’articolo 1341 c.c., poiche’ l’articolo 5, e’ specificamente indicato e ne e’ esposto, seppure sinteticamente, il suo contenuto” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 17).
18. In dipendenza della declaratoria di inammissibilita’ del ricorso la s.a.s. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.a.s. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

 

 

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