Colui che richiede un titolo edilizio

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 30 settembre 2019, n. 6528.

La massima estrapolata:

In attuazione dell’art. 11, d.P.R. n. 380/2011 secondo cui colui che richiede un titolo edilizio deve allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell’intervento che ne costituisce oggetto, il Comune non è tenuto a svolgere approfondite indagini al fine di appurare l’effettiva esistenza della legittimazione, ma deve limitarsi ad effettuare valutazioni sommarie, basate su prove di facile apprezzamento.

Sentenza 30 settembre 2019, n. 6528

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 1741 del 2011, proposto dal Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ru., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…),
contro
il signor Em. Mu., rappresentato e difeso dall’avvocato El. An., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Di To. in Roma, via (…),
nei confronti
del signor Ni. Du., non costituito in giudizio,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Molise n. 1567/2010, depositata in data 23 dicembre 2010 e notificata in data 7 gennaio 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato, signor Em. Mu.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza della Sezione IV di questo Consiglio di Stato n. 1483 del 5 aprile 2011, con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Vista l’ulteriore ordinanza di questa Sezione n. 3816 del 5 giugno 2019, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il Pres. Raffaele Greco;
Uditi l’avvocato Al. Gi., su delega dell’avvocato Ru., per il Comune appellante e l’avvocato Re. Cu., su delega dell’avvocato An., per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato, signor Em. Mu., in data 21 settembre 2009 ha presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di opere di recinzione su un suolo (in catasto al foglio n. (omissis) p.lle (omissis) (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis)) sito in territorio del Comune di (omissis), producendo a sostegno della propria legittimazione una scrittura privata avente a oggetto promessa di vendita del suolo in proprio favore da parte dei signori Ni. e Al. Du..
Dopo il rilascio di parere favorevole all’intervento da parte della Commissione edilizia nonché di parere ambientale favorevole, il Comune ha chiesto all’interessato di produrre il titolo di acquisto dell’area in questione, senza però avere alcun riscontro.
Assume anzi il Comune, odierno appellante, che il richiedente abbia iniziato i lavori immediatamente, senza attendere il rilascio del titolo abilitativo.
Peraltro, l’Amministrazione aveva nel frattempo ricevuto comunicazione dagli intestatari del suolo, signori Ni. e Al. Du., che nonostante le ripetute sollecitazioni non si era mai pervenuti alla stipula del rogito notarile per l’alienazione del fondo al signor Mu.; con la medesima nota, essi precisavano di non aver mai autorizzato l’avvio di lavori sui suoli di loro proprietà, e inoltre hanno disconosciuto la scrittura privata prodotta al Comune, assumendo di non averla mai sottoscritta.
Il Comune, dopo aver disposto l’immediata sospensione dei lavori in corso, ha comunicato all’istante la necessità di acquisire “chiarimenti in ordine alla titolarità degli immobili”, in considerazione dell’inidoneità del prodotto preliminare di vendita e di quanto rappresentato dai proprietari attuali del suolo.
L’istante ha replicato assumendo che per mero errore nella scrittura privata erano state usate le espressioni “promette di vendere” e “promette di acquistare”, laddove in realtà l’intento era quello di concludere una vera e propria compravendita, e che di fatto la scrittura in questione aveva determinato il trasferimento della proprietà in suo favore.
A tale nota il Comune ha dato riscontro con la nota del 12 agosto 2010, oggetto dell’impugnazione in primo grado, con cui ha ribadito la necessità di acquisire quanto meno copia conforme all’originale della scrittura privata de qua.
2. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Molise, il sig. Mu. ha impugnato la nota comunale da ultimo richiamata, lamentando l’omissione da parte del Comune dell’attività istruttoria che gli avrebbe consentito di accertare senza alcun dubbio la sussistenza del titolo di proprietà dei suoli.
Il T.A.R. adì to, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm., dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dal Comune, ha accolto il ricorso e annullato l’atto censurato, assumendo altresì che “il Comune dovrà procedere al rilascio del permesso di costruire”.
3. Avverso tale sentenza il Comune di (omissis) ha proposto appello, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione sulla scorta dei seguenti motivi:
I) error in iudicando: carenza di motivazione in ordine alla ritenuta ammissibilità del ricorso (in relazione alla reiezione dell’eccezione di inammissibilità argomentata in ragione della natura meramente endoprocedimentale dell’atto impugnato);
II) error in iudicando: carenza di motivazione; errore di fatto e diritto anche in relazione alla violazione dell’articolo 11 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; illogicità manifesta della sentenza (tenuto conto delle oggettive incertezze emerse in sede istruttoria circa l’effettiva proprietà dei suoli in capo al richiedente, nonché del fatto che il Comune investito di una richiesta di permesso di costruire non è tenuto a svolgere approfondite indagini in ordine alla titolarità dell’immobile).
4. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2011, la Sezione Quarta di questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
5. L’appellato si è costituito successivamente alla fase cautelare del giudizio, controdeducendo ai rilievi di controparte e precisando altresì che immediatamente dopo il deposito della sentenza di primo grado il Comune aveva rilasciato permesso di costruire in suo favore, e che i lavori erano in fase avanzata di esecuzione.
6. Con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 4 giugno 2019, questa Sezione ha chiesto al Comune documentati chiarimenti in ordine a quanto rappresentato dall’appellato; l’Amministrazione ha ottemperato depositando in data 3 luglio 2019 relazione con allegati.
7. All’udienza del 10 settembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è fondato.
9. In via preliminare, occorre prendere atto dei chiarimenti in fatto forniti dal Comune in ordine agli accadimenti successivi al deposito della sentenza appellata, e paralleli alla fase cautelare del presente giudizio di appello: è vero infatti, come rappresentato dall’appellato, che in data 10 marzo 2011 è stato rilasciato permesso di costruire in suo favore, ma “con riserva” ed a causa del ricorso per l’esecuzione della sentenza del T.A.R. notificato dallo stesso appellato; tuttavia, tale permesso è stato revocato già in data 20 aprile 2011, sulla base dell’esito favorevole dell’istanza cautelare proposta dal Comune in una al presente appello.
Inoltre, contrariamente a quanto si legge nelle deduzioni difensive dell’appellato, il Comune nega che i lavori abbiano progredito in modo significativo nel breve periodo di efficacia del permesso de quo.
10. Ciò premesso, va innanzi tutto rimarcata la fondatezza del primo motivo di appello, essendo l’impugnazione di primo grado inammissibile a cagione della natura non provvedimentale della nota del 12 agosto 2010.
Con tale nota, infatti, il Comune si limitava a ribadire la richiesta di chiarimenti e ulteriore documentazione a comprova della titolarità dei suoli interessati dall’istanza ad aedificandum, e pertanto ne è evidente il mero carattere interlocutorio ed endoprocedimentale.
11. Quanto sopra potrebbe essere assorbente di ogni altro rilievo, e tuttavia la Sezione rileva ad abundantiam la fondatezza anche del secondo motivo di appello, e quindi l’infondatezza nel merito dell’impugnazione originaria.
11.1. Al riguardo, giova preliminarmente richiamare il diffuso indirizzo per cui, in attuazione dell’articolo 11 del d.P.R. n. 380/2011 secondo cui colui che richiede un titolo edilizio deve allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell’intervento che ne costituisce oggetto, il Comune non è tenuto a svolgere approfondite indagini al fine di appurare l’effettiva esistenza della legittimazione, ma deve limitarsi ad effettuare valutazioni sommarie, basate su prove di facile apprezzamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4818; id., sez. V, 16 aprile 2014, n. 1942; id., sez. I, parere 28 giugno 2013, n. 3062); conseguentemente, in caso di contestazioni sul titolo di legittimazione, pur potendo condurre le necessarie attività istruttorie il Comune non può sovrapporre propri apprezzamenti a quelli di competenza del giudice civile, e quindi deve arrestarsi laddove il richiedente non sia in grado di produrre elementi prima facie attendibili (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823; id., 12 marzo 2007, n. 1206).
11.2. Nel caso di specie, agli atti del Comune risultavano versate:
– una scrittura privata avente il contenuto formale di un preliminare di vendita;
– una dichiarazione sottoscritta dall’istante, trasmessa a seguito di un primo sollecito a produrre l’atto di acquisto, in cui si precisava che la detta scrittura privata avrebbe inteso in realtà disporre il trasferimento della proprietà dell’immobile, e che tale effetto traslativo si sarebbe ormai realizzato;
– una nota a firma dei promissari alienanti (originari proprietari dei suoli) nella quale essi negavano essere mai stato stipulato il contratto di compravendita dell’immobile e disconoscevano la propria sottoscrizione in calce alla scrittura privata suindicata.
Così stando le cose, è del tutto condivisibile il giudizio del Comune di insufficienza degli elementi testé richiamati a comprovare la titolarità dei suoli in capo al soggetto richiedente il titolo edilizio; né può convenirsi con l’originario ricorrente laddove (seguì to su tale via dal giudice di prime cure) assume che tale giudizio sia frutto di istruttoria insufficiente, potendo l’Amministrazione agevolmente sciogliere ogni dubbio con un semplice accertamento dell’intestazione catastale dell’immobile.
Infatti, anche in materia di concessione di costruzione, deve essere applicato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti (cfr. Cons. stato, sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1990).
Pertanto, risulta evidente che nella specie nessuna visura catastale avrebbe giammai potuto dirimere le incertezze ingenerate dal quadro documentale che si è più sopra richiamato.
12. Alla luce dei rilievi svolti, s’impone l’accoglimento dell’appello con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato, signor Em. Mu., al pagamento in favore del Comune di (omissis) delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente, Estensore
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

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