Competenza e sedi centrali e regionali dell’Agenzia delle Entrate

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3209.

Competenza e sedi centrali e regionali dell’Agenzia delle Entrate.

In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell’art. 19 cod. proc. civ., quali, rispettivamente, sede dell’ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio (Nel caso di specie, disattendendo il regolamento di competenza proposto, la Suprema Corte ha confermato l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudizio per querela di falso incardinato dal ricorrente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 giugno 2021, n. 16928).

Ordinanza|2 febbraio 2022| n. 3209. Competenza e sedi centrali e regionali dell’Agenzia delle Entrate

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Querela di falso – Giudizio – Competenza per territorio – Decisione – Sede dell’ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio – Individuazione – Sedi centrali e regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19962-2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronol. 7506/2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 21/06/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/12/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LOCATELLI GIUSEPPE che chiede il rigetto del ricorso.
OSSERVA QUANTO SEGUE
(OMISSIS) impugna, con ricorso per regolamento di competenza, l’ordinanza in data 21/06/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, che nella causa per querela di falsa tra lo stesso (OMISSIS) e l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, dichiarando la competenza per territorio inderogabile del Tribunale di Roma.
L’Avvocatura erariale ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso per regolamento.
Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
Il ricorso per regolamento deve essere disatteso.
Costituisce giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16928 del 15/06/2021), al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuita’, che ” solo la sede centrale e quelle regionali dell’Agenzia delle Entrate (OMISSIS) possono essere indentificate, ai sensi dell’articolo 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell’ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l’agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell’ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento).”.
Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere deciso nel senso della dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, valutata l’attivita’ processuale espletata, sono regolate come da dispositivo, oltre rimborso spese prenotate a debito in favore dell’Avvocatura erariale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Roma dinanzi al quale il processo dovra’ essere riassunto nel termine di legge; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.200,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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