Condanna alle spese processuali nei confronti del difensore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2022| n. 16622.

Condanna alle spese processuali nei confronti del difensore

La condanna alle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito, ritenuta la propria competenza in relazione ad un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne aveva disposto il rigetto condannando in solido alle spese di lite il difensore, pur munito di valida procura, con la parte istante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25435; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 maggio 2014, n. 10332; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 giugno 2006, n. 14281; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 10 maggio 2006, n. 10706; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 dicembre 2005, n. 27941; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 settembre 2003, n. 13898).

Ordinanza|23 maggio 2022| n. 16622. Condanna alle spese processuali nei confronti del difensore

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Patrocinio a spese dello Stato – Condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 91 c.p.c. – Pronuncia nei confronti della parte soccombente e non del difensore – Eccezione – Ipotesi in cui il difensore agisce come rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere – Inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6472-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 12/02/2021;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21/04/2021, dal Consigliere Dott. GIANNCARI ROSSANA;

RILEVATO

che:
– il Tribunale di Roma, con ordinanza del 12.2.2021, decidendo sulla dichiarazione di incompetenza resa dal medesimo Tribunale in relazione all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da (OMISSIS), affermo’ la competenza del Tribunale e non della Corte di Cassazione (Cass. n. 24111/2019) ma rigetto’ la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
– per quel che rileva in sede di legittimita’, il Tribunale condanno’ in solido (OMISSIS) ed il difensore avv. (OMISSIS) al pagamento delle spese di lite;
– Il Tribunale ritenne che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse manifestamente infondata, aggiungendo che la condanna alle spese del Ministero, sia in caso di accoglimento che di rigetto della domanda, determinerebbe una inaccettabile asimmetria in suo danno, che dovrebbe sostenere le spese del giudizio indipendentemente dal suo esito;
– Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
– Il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso;

RITENUTO

che:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 94 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale condannato il difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio in assenza dei presupposti in quanto l’unica ipotesi di condanna del difensore sarebbe configurabile in caso di assenza di procura, perche’ inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diversi da quelli per cui l’atto era compiuto; in tale ipotesi, l’attivita’ del difensore non potrebbe esplicare effetti nei confronti della parte. Nel caso in esame, invece, l’attivita’ del difensore sarebbe avvenuta sulla base di valida procura e, peraltro, il ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di competenza del Tribunale sarebbe stato accolto;
– il motivo e’ fondato.
– nei casi, peraltro non frequenti, nei quali questa Corte e’ stata chiamata a pronunciarsi sull’esatta portata dell’articolo 94 c.p.c., essa ha sempre ribadito che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente; e’ consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non e’ comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, ne’ potevano assumere, veste di parte (Sez. 3, sentenza n. 10332 del 13/05/2014; sentenza 19 settembre 2003, n. 13898 e 19 dicembre 2005, n. 27941);
– solo nell’ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile, Sez. Un., 10/05/2006, n. 10706).
– in tale ipotesi, infatti, l’attivita’ del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura (Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2019, n. 25435; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2006, n. 14281);
– a tale giurisprudenza va data piena conferma, con conseguente accoglimento del motivo in esame;
– l’ordinanza impugnata va, pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato, che decidera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’ e si atterra’ al seguente principio di diritto:
– “la condanna alle spese processuali, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto e’ speso”.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato.

 

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