Condizione di semi abbandono inidoneità genitoriale e percorso degli incontri in luogo neutro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 novembre 2022| n. 33148.

Condizione di semi abbandono inidoneità genitoriale e percorso degli incontri in luogo neutro

L’incostanza, l’immaturità e l’incapacità dimostrate dal genitore nell’affrontare, per un periodo sufficientemente lungo, un percorso terapeutico di sostegno e di soccorso da parte dei servizi sociali ai fini di un serio tentativo di recupero dell’inidoneità genitoriale, sono elementi idonei e sufficienti a valutare i limiti nella cura del minore e a dichiarare lo stato di adottabilità dello stesso.

Ordinanza|10 novembre 2022| n. 33148. Condizione di semi abbandono inidoneità genitoriale e percorso degli incontri in luogo neutro

Data udienza 13 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Minori – Stato di adottabilità – Condizione di semi abbandono – Inidoneità genitoriale – Percorso degli incontri in luogo neutro – Interruzione – Apprezzamento del giudice di merito insindacabile in Cassazione – Cass. 1317/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CASADONE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19914/2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), quale curatrice speciale della minore (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO;
TUTORE PROVVISORIO IN PERSONA DEL COMUNE DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 19/2021 della Corte d’appello di Torino, depositata il 08/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2022 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

Condizione di semi abbandono inidoneità genitoriale e percorso degli incontri in luogo neutro

RILEVATO

Che:
1. (OMISSIS) impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello di Torino che ha confermato quella assunta dal tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta che aveva dichiarato lo stato di adottabilita’ della figlia minore (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)).
2. La cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste nell’interesse della minore (OMISSIS) il curatore speciale della stessa.

Condizione di semi abbandono inidoneità genitoriale e percorso degli incontri in luogo neutro

CONSIDERATO

Che:
3. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1 8:09 e segg. e articolo 30 Cost.) si censura, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la pronuncia impugnata per avere dichiarato lo stato di adottabilita’ della minore (OMISSIS) in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l’esistenza di uno stato di abbandono, in senso materiale e morale, non determinato da forza maggiore e non transitorio, violando il diritto della minore ad essere cresciuta ed educata nell’ambito della propria famiglia naturale, nonche’ dell’articolo 30 Cost., che prevede il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
4. Ad avviso della ricorrente la storia familiare problematica di cui e’ portatrice non sarebbe di per se’ sufficiente a fondare il giudizio di inidoneita’ nello svolgere il ruolo genitoriale.
5. Assume la ricorrente che la corte d’appello avrebbe omesso di considerare il positivo precedente percorso comunitario di madre e figlia cosi’ come avrebbe omesso un’attivita’ istruttoria finalizzata ad accertare quali fatti concreti di pregiudizio erano stati posti in essere dalla madre e tali da costituire sul piano morale e materiale indiscutibili prove di abbandono, definitivo non temporaneo o transeunte da giustificare la soluzione estrema dell’interruzione del legame naturale mediante la dichiarazione dello stato di adottabilita’ della minore.
6. Assume ancora la ricorrente di essere vittima di un pregiudizio, per essere la valutazione circa la sua inidoneita’ genitoriale fondato sulla ctu svolta nel corso del giudizio riguardante la figlia primogenita (OMISSIS) (nata il (OMISSIS)) figlia della (OMISSIS) e di (OMISSIS), nonostante che la decisione assunta sulla base di quella ctu sia stato cassata dalla Suprema corte in quanto ritenuta inidonea a dimostrare l’abbandono della figlia primogenita e l’assunzione del provvedimento dichiarativo dell’adottabilita’.
7. Nella sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza d’appello impugnata si fa frequente rimando alle valutazioni ricavate dalla ctu svolta nel diverso procedimento riguardante la verifica dei presupposti della dichiarazione di adottabilita’ di (OMISSIS) e riguardante le capacita’ genitoriali con particolare riferimento alla sua inidoneita’ ed il suo disturbo borderline.
8. Cosi’ argomentando, secondo la ricorrente, non veniva considerato che, come aveva allegato, l’allontanamento dalla comunita’ cui era stata inserita dopo la nascita di (OMISSIS) era non voluto ma necessitato da esigenze di tutela la figlia minore dai possibili pregiudizi derivanti dal padre biologico.
9. La censura e’ inammissibile perche’ non si confronta con la ratio decidendi.
10. La sentenza dopo avere dato atto del seguito dell’annullamento da parte della cassazione della prima sentenza della corte d’appello che dichiarava adottabile la minore (OMISSIS), ha ricostruito il giudizio di rinvio nell’ambito del quale era stata disposta nuova ctu da parte della Dottoressa (OMISSIS), giudizio conclusosi con la sentenza della 2018, impugnata in cassazione e conclusa con la sentenza della corte numero 27.206 del 2019 che aveva respinto l’impugnazione evidenziando l’insussistenza di alcun favorevole segnale prognostico circa la possibilita’ di costruzione o di recupero delle competenze genitoriali della (OMISSIS), la cui storia personale di deprivazione materiale ed affettiva le ha impedito di accedere proficuamente ad un percorso terapeutico di sostegno alla genitoriali.
11. Su tale premessa la corte territoriale ha evidenziato “l’insussistenza di alcun pregiudizio non potendosi che prendere atto della circostanza che la (OMISSIS) non ha mai posto rimedio alla propria incostanza, immaturita’, incapacita’ di reggere – in un periodo sufficientemente lungo – nell’osservanza di un serio tentativo di recupero nel inidoneita’ genitoriale”. A fronte di tale ratio decidendi nessun elemento oggettivo valutabile quale indice di segno contrario risulta essere stato indicato dalla ricorrente.
12. Con riguardo poi all’asserito necessitato allontanamento della (OMISSIS) dalla comunita’ ove era ospitata insieme alla figlia (OMISSIS) la sentenza ha dettagliatamente spiegato le ragioni per le quali detto allontanamento, nel corso del quale le era stato manifestato sostegno e soccorso da servizi sociali che lei aveva rifiutato (cfr. pag. 11 della sentenza), non poteva essere ricondotto a causa di forza maggiore ma confermava, ancora una volta, i limiti dell’incapacita’ della madre di prendersi cura della minore.

Condizione di semi abbandono inidoneità genitoriale e percorso degli incontri in luogo neutro

13. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il mancato esame di punti decisivi ovvero la mancata valutazione delle condizioni soggettive ed oggettive della ricorrente all’epoca dell’apertura della procedura di adottabilita’ della minore (OMISSIS), nonche’ nell’omessa valutazione della positiva evoluzione del percorso personale intrapreso dalla ricorrente rispetto alla capacita’ genitoriale e alla sua condizione pregressa e comunque per non aver indagato in concreto in ordine alle conseguenze negative sulla relazione con la figlia (OMISSIS), derivanti dalla rescissione del vincolo madre figlia nonche’ il buon rapporto con il figlio minore (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)) terzogenito, e per il quale pende giudizio di appello in relazione alla sentenza di primo grado anch’essa dichiarativa dello stato di adottabilita’ del minore.
14. La censura e’ inammissibile perche’ anche in tal caso non si confronta con la ratio decidendi individuata dalla corte d’appello.
15. La corte territoriale, infatti, ha dato atto delle iniziative poste in essere dopo che nel (OMISSIS) si erano verificati gli allontanamenti della madre dalla struttura dove era ospitata insieme alla figlia (OMISSIS), utilizzando a tal fine le relazioni sociali dell'(OMISSIS), di quella datata (OMISSIS), iniziative che miravano a sostenere la (OMISSIS) nel periodo in cui era impegnata al primo accudimento del terzogenito (OMISSIS).
16. Sulla scorta di tali relazioni la corte territoriale ha evidenziato la refrattarieta’ della (OMISSIS) ai supporti sociali e psicologici dagli operatori puntualizzando che “nel caso in esame tutti i servizi coinvolti hanno profuso ogni risorsa ed ogni energia nel tentativo di recuperare le capacita’ genitoriali senza alcun successo; occorre quindi considerare esclusivamente l’interesse prioritario della minore che ha gia’ operato un totale disinvestimento della relazione con la madre avendo trovato altre diverse figure di riferimento”.
17. Tale ratio decidendi, coerente ai principi giurisprudenziali della Corte (cfr. Cass. 1837/2011; id. 881/2015, id. 6137/2015) non e’ attinta dalla censura in esame.
18. Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 10) si censura la sentenza della corte di merito per non avere accolto le istanze istruttorie della ricorrente e, segnatamente, per non aver disposto ctu sulle capacita’ genitoriali attuali della (OMISSIS) e la relazione madre-figlia, per non aver disposto l’acquisizione di documenti richiesti e per non avere disposto l’audizione degli operatori sociali e della psicologa Dottoressa (OMISSIS) e (OMISSIS).
19. La censura e’ inammissibile per difetto di specificita’ e perche’ non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata.
20. La corte di merito, come gia’ sopra specificato, non ha deciso sulla base della ctu del (OMISSIS) svolta nel procedimento riguardante la primogenita (OMISSIS) prima dell’annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza emessa nel 2016 dalla corte d’appello, ma ha valutato l’inidoneita’ genitoriale della (OMISSIS) sulla scorta della ctu della Dott.ssa (OMISSIS) e delle relazioni successive, tutte dettagliatamente indicate nella sentenza impugnata nella parte ricostruttiva della vicenda e contenenti precisi riferimenti a fatti accertati nel corso del tempo e non smentiti da dati concreti di segno diverso. Pertanto, la decisione assunta dalla corte di merito non si fonda sulla patologia psichiatrica della (OMISSIS), ma sulla rilevata incapacita’ genitoriale pur a fronte dei numerosi sostegni offertile in vista di un possibile recupero compatibile con le esigenze morali e materiali necessarie alla sana crescita della figlia minore (OMISSIS).
21. Con il quarto motivo (violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 44, lettera d)) si censura la sentenza impugnata per la mancata valutazione della possibilita’ di applicare i principi di diritto in materia di adozione cd. mite.
22. La doglianza e’ inammissibile perche’ censura il giudizio di fatto argomentato e motivato reso dalla corte di merito sul punto (cfr. pag. 19 e 20 della sentenza impugnata) alla luce dei principi interpretativi tratteggiati nei citati precedenti di legittimita’ (Cass., n. 3643/2020; id., n. 1476/2021) ed ha concluso per l’esclusione di alcun interesse di (OMISSIS) a un legame con la madre biologica; ha ritenuto che non possa affermarsi una solo parziale compromissione dell’inidoneita’ genitoriale ovvero la sussistenza di una condizione di semi abbandono; ad avviso della corte di merito il percorso degli incontri in luogo neutro e’ stato protratto sin troppo a lungo e non ha portato ad un miglioramento delle capacita’ genitoriale ne’ ad un approfondimento del legame. La ripresa dei contratti con la genitrice attiverebbe in (OMISSIS), secondo la corte distrettuale, sentimenti di precarieta’ e di provvisorieta’, pregiudizievoli alla creazione di un sano e rassicurante legame di appartenenza alle figure genitoriali adottive, che impedirebbero anche il superamento delle difficolta’ gia’ affrontate per i trasferimenti di collocazione e per il mutamento delle figure di accudimento.
23. Si tratta di un apprezzamento del giudice del merito che viene attinto come violazione di legge senza tuttavia esaminarne il contenuto precettivo della norma asseritamente violata e senza raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare i punti della sentenza che si pongono in contrasto con esso (cfr. Cass., 26/1/2004, n. 1317; id., 8/11/2005, n. 21659; id., 19/10/2006, n. 22499; id., 16/1/2007, n. 828; id.,15/01/2015, n. 635; id., Sez. Un., n. 23745/2020).
24. Il ricorso e’ dunque inammissibile.
25. Attesa la natura dei rapporti fra le parti sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
25. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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