Condomino ed il diritto al rimborso delle spese sostenute

Corte di Cassazione, civile, VOrdinanza|23 febbraio 2022| n. 5995.

Condomino ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.

Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza all’uopo richiesto dall’articolo 1134 del codice civile, non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex articolo 2041 del codice civile, non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti.

Ordinanza|23 febbraio 2022| n. 5995. Condomino ed il diritto al rimborso delle spese sostenute

Data udienza 14 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Supercondominio – Esecuzione dei lavori – Rimborso – Spettanza – Esclusione – Decisione di eseguire i lavori non dettata dall’urgenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5561-2021 proposto da:
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1897/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI MARIO.
La Corte:

RILEVATO

che:
il condominio (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1897 del 20. 7. 2020 della Corte di appello di Milano, che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta nei confronti della (OMISSIS) per il pagamento della somma di Euro 6.915,88, pari alla meta’ delle spese dallo stesso sostenute per i lavori di manutenzione dell’area di ingresso e di impianti comuni con l’immobile di proprieta’ dell’ingiunta;
la Corte territoriale motivava la conclusione di accoglimento dell’opposizione rilevando che i beni oggetto dei lavori dovevano ritenersi compresi nel supercondominio in essere tra le parti, che, non essendo stati i lavori deliberati dalla relativa assemblea, il condominio opposto avrebbe dovuto provare, ai fini del diritto di credito azionato, l’urgenza degli stessi, ai sensi dell’articolo 1134 c.c., che tale prova non era invece stata offerta ne’ fornita e che la domanda avanzata in via subordinata dallo stesso condominio di pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa era inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in comparsa conclusionale;
l'(OMISSIS) s.p.a. ha notificato controricorso e depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo il condominio ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2033 c.c., assumendo che la Corte distrettuale ha errato nel richiamare l’articolo 1134 c.c. e quindi nel respingere la pretesa fatta valere del condominio per mancata prova dell’urgenza dei lavori, mentre avrebbe dovuto rilevare che il condominio, sopportando per intero il costo dei lavori, aveva pagato un debito gravante sulla controparte ed aveva pertanto diritto alla sua ripetizione, ai sensi dell’articolo 2033 c.c.;
il motivo e’ manifestamente infondato, atteso che la figura della ripetizione di indebito puo’ configurarsi solo nel caso in cui il pagamento abbia ad oggetto un debito effettivamente esistente a carico di un terzo;
che nel caso di specie la Corte territoriale, ritenendo che beni oggetto dei lavori cadessero nel supercondominio in essere tra le parti, ha affermato che, in assenza di delibera della relativa assemblea, il diritto al rimborso di parte della spesa potesse sorgere in favore del condominio solo in caso di comprovata urgenza dei lavori stessi, ai sensi dell’articolo 1134 c.c.;
che nei casi descritti dalla citata disposizione il requisito dell’urgenza dei lavori integra un presupposto del diritto al rimborso del condomino che vi abbia provveduto di propria iniziativa e sopportato la spesa, sicche’, in difetto di tale presupposto, non sorge alcun debito a carico degli altri condomini;
che conseguentemente nella descritta situazione non sono configurabili, a mente dell’articolo 2003 c.c., i presupposti del pagamento di indebito;
con il secondo motivo il condominio denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causa sulla base dell’erroneo presupposto che essa fosse stata avanzata per la prima volta in comparsa conclusionale, mentre era stata proposta con la prima memoria istruttoria;
che il motivo va respinto risultando assorbente rispetto all’errore processuale lamentato il rilievo circa l’infondatezza della domanda, tenuto conto, come dedotto dal controricorrente, dell’orientamento espresso da questa Corte, cui il Collegio ritiene di dover dare continuita’, secondo cui al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza all’uopo richiesto dall’articolo 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex articolo 2041 c.c., non potendo essa essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti (Cass. n. 20528 del 2017);
il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del condominio ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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