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Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 27 giugno 2014, n. 27966

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente
Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 287/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1 – (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, del 3 aprile 2013, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa citta’, del 15 novembre 2012, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 187 C.d.S., comma 8 e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda.

2- Deduce personalmente il ricorrente:

a) Erronea applicazione della legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

Si sostiene, in particolare, nel ricorso che al momento dell’intervento degli agenti di PG, l’auto, a bordo della quale si trovava l’imputato, era ferma e con il motore spento, di guisa che del tutto assente sarebbe il requisito del pericolo per la circolazione stradale, che rappresenta il bene giuridico tutelato dalla norma in questione;

b) Violazione di legge, laddove i giudici del merito hanno utilizzato le dichiarazioni, rese dal (OMISSIS) nell’immediatezza del fatto, circa l’assunzione, da parte dello stesso, prima di porsi alla guida dell’auto, di sostanza stupefacente del tipo hashish; dichiarazioni che l’esponente sostiene essere state precedute da affermazioni di segno opposto e che sono state rese in un secondo momento, quando si trovava all’interno dell’auto degli operanti, e dunque sarebbero inutilizzabili in quanto acquisite in violazione di legge;

c) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove e’ stata indicata la presenza dell’imputato a bordo di un’auto “Mini One”, da dove avrebbe fatto cadere per terra qualcosa che avrebbe potuto essere il residuo di uno “spinello”, mentre egli, al momento del controllo, si trovava a bordo della propria auto “Renault Clio” targata (OMISSIS). Tali errate affermazioni, unite all’erronea indicazione del ricorrente come ” (OMISSIS)”, minerebbero la coerenza logica della motivazione;

d) Nullita’ della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa dell’imputato, non avendo avuto il difensore dello stesso notifica dell’avviso che il procedimento, inizialmente incardinato presso il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, sarebbe stato celebrato davanti alla quarta (sesta) sezione del Tribunale di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1- Il ricorso e’ infondato.

a) Inammissibile e’ il primo dei motivi proposti, non solo perche’ concernente considerazioni in fatto non consentite nella sede di legittimita’, ma anche perche’ manifestamente infondato, alla luce di quanto affermato dalla corte territoriale. I giudici del gravame hanno invero chiarito che gli agenti di PG, prima di intervenire, avevano notato due auto transitare sulla via, alla guida di una delle quali si trovava il (OMISSIS), conosciuto quale assuntore di sostanze stupefacenti (cosi’ come il conducente dell’altra auto), notato anche gettare per terra qualcosa che e’ sembrato essere il residuo di uno “spinello”. L’auto dell’imputato, quindi, era stata notata, seguita e raggiunta appena si era fermata con alla guida l’odierno ricorrente.

E dunque, il fatto che, al momento del controllo, la vettura fosse ferma nulla rileva, essendo stato l’imputato poco prima notato dagli agenti alla guida della vettura.

b) Ugualmente inammissibile e’ il secondo dei motivi proposti, poiche’ nessun rilievo, ai fini della decisione, hanno avuto le dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto dall’imputato, atteso che allo stesso e’ stato contestato, non di avere guidato in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di stupefacenti, bensi’ per essersi rifiutato di sottoporsi alle analisi volte ad accertare se egli si fosse trovato in tale condizione;

c) Non deducibili nella sede di legittimita’ sono le censure svolte con il terzo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente tende a proporre, peraltro su circostanze marginali, del tutto irrilevanti, una diversa ricostruzione dei fatti; mentre la denunciata errata indicazione del nome dell’esponente non trova riscontro nella sentenza impugnata che, in ogni caso, ha con chiarezza individuato l’imputato ed esaminato la posizione del medesimo ed i motivi d’appello dallo stesso proposti;

d) Infondata, infine, e’ la censura concernente il mancato avviso al difensore della trattazione presso il Tribunale di Milano del processo, originariamente incardinato davanti allo stesso tribunale, sezione distaccata di Rho.

Osserva in proposito la Corte che, secondo quanto emerge dall’esame degli atti (ai quali e’ stato necessario accedere per verificare la fondatezza della doglianza), il difensore di fiducia dell’imputato, avv. (OMISSIS), e’ stato ritualmente avvisato della fissazione del processo davanti al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, per l’udienza dell’8 novembre 2012. A detta udienza, assente l’imputato e lo stesso avv. (OMISSIS), in sostituzione del quale e’ stato nominato altro difensore, il processo e’ stato rinviato all’udienza del 15 novembre successivo, presso la sesta sezione della sede centrale dello stesso tribunale. In tale data, nella contumacia dell’imputato, ancora assente l’avv. (OMISSIS), sostituito da altro difensore, ex articolo 97 c.p.p., comma 4, e’ stata emessa la sentenza impugnata.

Tanto accertato, occorre evidenziare che nessun avviso doveva essere notificato all’avv. (OMISSIS) che, rimasto immotivatamente assente, benche’ ritualmente avvisato, alla prima udienza di trattazione del processo, e’ stato conseguentemente sostituito dal difensore designato dal giudice, il quale ha evidentemente assunto tutti i diritti e i doveri del difensore sostituito ed al quale e’ stato comunicato il rinvio del processo all’udienza del 15 novembre presso la sesta sezione della sede centrale del tribunale.

L’omessa notifica al difensore di fiducia del rinvio dell’udienza, disposto con contestuale indicazione della data di rinvio ed alla presenza del difensore designato ex citato articolo 97 c.p.p., comma 4, non determina quindi alcuna nullita’, ne’ violazione del diritto di difesa dell’imputato, in quanto il difensore di ufficio nominato in luogo di quello impedito agisce in nome e per conto di quello di fiducia sostituito e rappresenta la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Cass. n. 26168/10). Nulla rilevando che il rinvio sia stato disposto davanti ad altra sezione della sede centrale dello stesso Tribunale, costituendo, peraltro, le sezioni autonome semplici articolazioni dell’unico ufficio dal quale dipendono.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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