Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 maggio 2017, n. 2404

La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 23 maggio 2017, n. 2404

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 675 del 2017, proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Be., Sa. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ta. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA – PERUGIA, SEZIONE I, n. 00491/2016, resa tra le parti, concernente divieto dell’uso delle armi e revoca del porto di fucile per uso caccia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Gi. Co. su delega di Ma. Be. e l’avvocato dello Stato Ma. An. Sc.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La controversia origina dal provvedimento in data 25 giugno 2015 con cui il Prefetto di Perugia, in occasione di verifiche legate alla denuncia di variazione del luogo di detenzione delle armi effettuata dall’odierno appellato, in applicazione dell’art. 39 del TULPS, gli ha vietato l’uso delle armi.

2. Il provvedimento, a supporto del giudizio di mancanza di piena affidabilità e garanzia nell’uso e detenzione delle armi in capo all’appellato, richiama la nota della Questura di Perugia in data 29 maggio 2015, la nota del Comando dei C.C. di Perugia in data 15 maggio 2015. Il decreto e gli atti richiamati sono essenzialmente basati sul procedimento penale avviato nel 2006 nei confronti dell’appellato perché responsabile in concorso del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, e che (sebbene conclusosi con sentenza del GIP di Perugia n. -OMISSIS-in data 6 ottobre 2008, di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto) ha evidenziato che l’appellato è risultato coinvolto in un contesto di acquisto e detenzione di stupefacenti di cui era pienamente consapevole.

3. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Umbria (unitamente alla revoca del porto di fucile per uso caccia, conseguentemente disposta dal Questore di Perugia in data 3 luglio 2015).

4. Il TAR Umbria, con la sentenza appellata (n. 491/2016), ha accolto il ricorso dell’appellato, ritenendo sussistente il denunciato vizio di difetto di motivazione.

Il TAR ha ritenuto che il presupposto indefettibile del divieto, costituito dalla presenza di precisi elementi oggettivi e specifiche risultanze di fatto, nel caso in esame sia mancato, in quanto il provvedimento fa riferimento a generiche e del tutto imprecisate frequentazioni (non si chiarisce infatti, neppure nei rapporti informativi prodotti in atti, il nome delle persone, le circostanze, le date, etc.).

Ed ha aggiunto che la risalenza dei fatti ad un momento precedente al primo rilascio della licenza, avrebbe dovuto indurre ad una motivazione ancor più rigorosa e penetrante.

5. Appella il Ministero dell’interno, prospettando i due ordini di censure appresso indicati.

5.1. Erroneità della motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S e travisamento del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

L’art. 39 stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Non è, dunque, necessario che vi siano stati episodi di abuso effettivo delle armi ovvero di trascuratezza nella loro custodia, essendo sufficiente il mero rischio di tale abuso. Sono certamente rilevanti, invece, le manifestazioni di aggressività verso le persone, seppure senza l’impiego di armi, così come manifestazioni di scarso equilibrio, scarsa capacità di autocontrollo oppure la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata.

Nel caso in esame, la sentenza del GIP di Perugia nella vicenda che ha coinvolto l’appellato ha chiaramente delineato le sue abituali frequentazioni con una serie di soggetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Il contatto con il mondo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, come emerso dalla lettura della sentenza e dai rapporti informativi degli organi di polizia, non depongono a favore di una condotta irreprensibile e pienamente affidabile, quale si addice a un soggetto detentore di armi.

5.2. Insufficienza, contraddittorietà e illogicità del percorso argomentativo fornito dalla sentenza impugnata.

Contrariamente a quanto afferma il TAR, gli elementi (il nome delle persone coinvolte, le circostanze e le date in cui sono avvenuti i riscontri) tali da fondare le deduzioni dell’Amministrazione, sono desumibili dalla sentenza, depositata in atti, e dalla cui lettura non è possibile ricavare alcun dubbio circa le abituali frequentazioni dell’appellato.

Va contestata anche la rilevanza attribuita dal TAR alla circostanza che i fatti posti alla base del divieto siano precedenti al primo rilascio della licenza del porto di fucile, posto che, come dedotto in primo grado, la Prefettura è venuta a conoscenza dell’episodio solo attraverso la segnalazione effettuata dai Carabinieri di-OMISSIS-in occasione delle verifiche di rito disposte a seguito della denuncia per il cambio del luogo di detenzione delle armi, mentre al momento in cui la Questura di Perugia aveva rilasciato il porto d’armi – 29 settembre 2010 – non ne era al corrente.

6. L’appellato si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, in particolare eccependo che buona parte delle motivazioni esposte nel ricorso d’appello siano assolutamente nuove, e quindi non possono trovare ingresso nel giudizio.

Ribadisce, peraltro, che la sentenza non ha accertato alcuna sua responsabilità nella vicenda, e che l’unico errore è consistito nell’aver accettato un passaggio in macchina dal soggetto che aveva acquistato gli stupefacenti, con il quale da allora ha interrotto ogni frequentazione.

7. Il Collegio osserva che, nel nostro ordinamento, l’autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l’Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa “affidabilità” all’uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).

Sono rilevanti, a tal fine, oltre alle manifestazioni di aggressività verso le persone, anche senza l’impiego di armi, ed alle manifestazioni di scarso equilibrio o scarsa capacità di autocontrollo, la vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, III, n. 2406/2016) e finanche la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia (cfr. Cons. Stato, III, n. 5352/2016; n. 4242/2016; n. 3612/2016).

8. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la sentenza del GIP di Perugia n. -OMISSIS-del 6 ottobre 2008, anche se ha assolto l’appellato “per non aver commesso il fatto”, ha chiaramente delineato la sua frequentazione con soggetti implicati nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il richiamo alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice penale, contenuto nel divieto di detenzione delle armi e dagli atti presupposti ivi richiamati (cfr. nota Questura in data 29 maggio 2015 e nota del Comando C.C. di Perugia in data 15 maggio 2015), ed accompagnato dal rilievo secondo cui l’appellato è risultato coinvolto in un contesto di acquisto e detenzione di stupefacenti, di cui era pienamente consapevole, appare sufficiente a motivare il giudizio di non piena affidabilità nell’uso delle armi.

8.1. L’Amministrazione ha infatti precisato – e nemmeno le difese dell’appellato smentiscono dette circostanze fattuali – che:

– l’appellato è stato fermato mentre era in macchina con un amico (A.G.), il quale si è assunto la responsabilità del reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990 (in ragione del possesso di tre involucri in plastica termosaldata contenenti 4,5 grammi di cocaina), inizialmente contestata ad entrambi in concorso tra loro;

– l’appellato, tuttavia, era pienamente consapevole delle intenzioni dell’amico di acquistare un certo quantitativo di droga, “rivelazione a fronte della quale [l’appellato] aveva accettato comunque di venire a -OMISSIS-con lui in macchina” (sent. cit., pag. 2);

– inoltre, dalle intercettazioni telefoniche menzionate dal GIP di Perugia, emerge che altri soggetti (i due fratelli -OMISSIS- – implicati nel traffico di stupefacenti in qualità di fornitori) erano soliti riferirsi all’appellato ed a A.G. con l’appellativo “quelli della montagna” (sent. cit., pag. 3), consuetudine che rende tutt’altro che implausibile l’ipotesi secondo la quale l’appellato frequentasse abitualmente tutti i soggetti coinvolti nella vicenda in esame (tanto da guadagnarsi un appellativo ad hoc da condividere con il proprio “sodale”).

Pertanto, anche se detti elementi non sono stati sufficienti a far emergere la penale responsabilità dell’appellato (come sottolinea lo stesso appellato nella sua memoria, il GIP ha ritenuto che “la consapevolezza da parte del [odierno appellato] dell’intenzione di A.G. di acquistare la droga non integra in alcun modo un’ipotesi di concorso, non risultando che [l’odierno appellato] avesse determinato o rafforzato l’altrui proposito criminoso o avesse in qualche guisa agevolato il trasporto della droga” – sent. cit. pag. 3), non sembra irragionevole o azzardato basare su di essi un giudizio di non sicura affidabilità nella detenzione delle armi, nei confronti dell’appellato, tale da supportare l’adozione del divieto di cui all’art. 39 T.U.L.P.S.

8.2. La circostanza che i fatti siano avvenuti precedentemente al primo rilascio della licenza del porto di fucile, non è decisiva, posto che – a prescindere dalla considerazione che le singole valutazioni sono autonome e dipendono dal contesto attuale in cui vengono effettuate – l’Amministrazione ha precisato di essere venuta a conoscenza dell’episodio solo successivamente, a seguito della segnalazione effettuata dai Carabinieri di-OMISSIS-alla Prefettura in occasione delle verifiche di rito disposte a seguito della denuncia per il cambio del luogo di detenzione delle armi.

9. In conclusione, l’appello deve essere accolto, con riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Considerata la natura della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), accoglie l’appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato e gli altri soggetti menzionati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Raffaele Greco – Consigliere

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri – Consigliere

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