Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 gennaio 2017, n. 325

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b).

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 26 gennaio 2017, n. 325

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 8033 del 2015, proposto da An. Oy., rappresentata e difesa dall’avv. Al. Ba., con domicilio eletto presso An. Ma. Pe. in Roma, Via (…);

contro

il Ministero dell’Interno e la Questura di Savona, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in via (…), Roma;

per la riforma della sentenza del T.A.R. Liguria – sez. II, n. 320/2015;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Savona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avvocato An. Ma. Pe. su delega di Al. Ba. e l’avvocato dello Stato An. Gr.;

Ritenuto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria An. Oy. domandava l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato Cat. A.12 n. 120/2014, emesso dalla Questura di Savona in data 23/7/2014.

A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’interno.

Con sentenza n. 320/2015 il TAR rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da An. Oy., che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si sono costituiti per resistere all’appello il Ministero dell’Interno e la Questura di Savona.

La Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare della sentenza.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.

DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato si fonda sulla mancata prova del conseguimento di un reddito sufficiente nel periodo di validità del permesso di soggiorno da rinnovare.

Il ricorrente ha censurato tale decisione per violazione dell’art. 22 comma 11 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 37 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999, nonché per mancata applicazione dell’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, non essendo stata considerata la nuova assunzione in data 11.2.2014.

Il TAR ha respinto la prima censura, sulla base della considerazione che l’interessata aveva perso il posto di lavoro il 26.3.2012 e il permesso di soggiorno le scadeva il 28.2.2014, avendo pertanto usufruito di un periodo superiore all’anno, utile all’iscrizione nelle liste di collocamento, senza provvedervi.

Ha respinto la seconda censura osservando come, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, non risultava comunque integrato il requisito reddituale, considerando quale parametro di riferimento quello di cui all’art. 29, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 286/1998 (reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale).

Né poteva sanare tale carenza l’asserita disponibilità dell’attuale datore di lavoro convivente a sopperire alle necessità della ricorrente, poiché il reddito che rileva è quello proprio dello straniero richiedente, senza che possa farsi riferimento al reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, rilevante soltanto in sede di richiesta di ricongiungimento familiare ex art. 29 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 286/1998.

L’appellante, nel riproporre le censure formulate in primo grado, critica in particolare l’affermata irrilevanza del nuovo contratto di lavoro, citando una giurisprudenza favorevole.

2. L’appello è fondato, con riguardo all’assorbente profilo relativo al nuovo contratto di lavoro stipulato in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno.

Tale questione investe, a ben vedere, entrambe le citate norme del d.lgs. 286/1998, ossia l’art. 22, comma 11 e l’art. 5, comma 5.

In base all’art. 22, comma 11 “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b)”.

L’interpretazione corrente di tale disposizione è nel senso di negare che possa essere ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno attraverso la sola instaurazione di un rapporto di lavoro valido per pochi giorni in prossimità della scadenza del precedente, onde evitare che siano rilevanti rapporti di lavoro creati al solo scopo di assicurare la permanenza sul territorio italiano, ciò che determinerebbe l’abuso o l’elusione delle norme sul soggiorno.

Proprio la predetta ratio, però, restringe la portata del divieto, in virtù del necessario coordinamento con l’art. 5, comma 5, il quale prevede, per la parte che interessa, che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”, dimostrando un favore verso il rilascio del permesso di soggiorno ogniqualvolta siano sussistenti i requisiti sostanziali.

Ebbene, nel caso in esame non sono emersi elementi – ulteriori rispetto alla data di costituzione del rapporto di lavoro – che militino per un intento fraudolento delle parti, atteso che la stessa interessata ha riconosciuto che, non essendo stato possibile reperire in prossimità del rinnovo altra occupazione, ha provveduto ad assumerla il suo convivente, con il quale ha legami affettivi.

Ma questo non significa che il rapporto di lavoro sia fittizio, anzi la dichiarazione della parte suggerisce il contrario, in base alla massima di esperienza per cui chi intende dissimulare la costituzione strumentale di un rapporto di lavoro occulta e non già palesa la motivazione di bisogno che lo ispira.

Né può trascurarsi il rilievo che l’Amministrazione non ha indicato – né nel procedimento, né nel processo – elementi idonei a smentire l’effettiva sussistenza del rapporto in questione. Che, peraltro, potrà sempre accertare.

3. L’appello è accolto.

L’esito alterno dei giudizi e l’esistenza di un’incertezza sulla questione risolutiva giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Spese del doppio grado di giudizio compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Marco Lipari – Presidente

Francesco Bellomo – Consigliere, Estensore

Raffaele Greco – Consigliere

Giulio Veltri – Consigliere

Massimiliano Noccelli –

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *