Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 31 dicembre 2014, n. 6464

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5843 del 2014, proposto da:

GL.PR., rappresentato e difeso dall’avv. Na.Zo., con domicilio eletto presso Al.Pl. in (…);

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Questura di Bologna, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE II n. 00340/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Questura di Bologna;

Vista la memoria difensiva dell’appellante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Zo. e dello Stato Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con la sentenza impugnata il tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna respingeva il ricorso del Sig. Gl.Pr. avverso il provvedimento in data 18 dicembre 2012 con cui il Questore di Bologna aveva respinto l’istanza del ricorrente intesa a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, sulla base del decisivo rilievo del difetto del requisito della produzione del reddito minimo prescritto per il rilascio dei titoli richiesti.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il Sig. Gl.Pr., contestandone la correttezza e domandandone la riforma, con il conseguente annullamento del provvedimento reiettivo impugnato in prima istanza.

Resisteva il Ministero dell’interno, domandano la reiezione dell’appello.

Con ordinanza in data 31 luglio 2014 veniva sospesa l’esecutività della sentenza appellata.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014.

2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va respinto.

3.- Con il primo motivo di appello si censura la decisione impugnata sia perché il T.A.R. ha omesso di pronunciarsi sulle censure intese a contestare la legittimità del diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (per come previsto e disciplinato dall’art.9 D.Lgs. n.296 del 1998), sia perché ha inammissibilmente esteso il suo ambito cognitivo alla produzione di redditi riferiti ad anni anteriori a quello di riferimento (da valersi quale unicamente rilevante).

Entrambe tali critiche si rivelano infondate o, comunque, irrilevanti.

Per un verso, infatti, dalla lettura della motivazione della sentenza appellata si evince che il T.A.R. ha correttamente incentrato il suo giudizio sulla verifica della correttezza del rilievo dell’insussistenza del requisito del reddito minimo (assunto dalla Questura di Bologna a fondamento della reiezione di entrambi i titoli richiesti dal ricorrente), sicchè non è dato riscontrare in alcun modo il denunciato vizio di omessa pronuncia, e, per un altro, la considerazione del difetto del predetto presupposto anche per anni diversi da quello di riferimento si rivela del tutto ininfluente ai fini della correttezza della statuizione reiettiva gravata (nella misura in cui tiene conto anche dell’anno giusto) e, quindi, inidonea a inficiarla.

4.- Con il secondo motivo l’appellante insiste nel sostenere l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato in primo grado, siccome fondato sull’erronea, omessa considerazione del reddito familiare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Deve, anzitutto, premettersi che, come insegnato da un indirizzo giurisprudenziale univoco e consolidato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare, prescritto per il rilascio di entrambe le tipologie di permesso di soggiorno nella specie negate al ricorrente, costituisce condizione soggettiva indefettibile e non eludibile, sia perché attesta la sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, sia perché garantisce che il cittadino extracomunitario non si dedichi, per il suo mantenimento, ad attività illecite o criminose (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 11 luglio 2014, n.3596).

Così identificate ratio, finalità e valenza del requisito in discussione, occorre, ancora, precisare, in fatto, che per l’anno fiscale 2011 l’interessato non risulta aver prodotto alcun reddito, come riscontrato dalla Questura in esito all’accesso alla banca dati I.N.P.S.

Sostiene, al riguardo, l’appellante che la Questura, ai fini della verifica del requisito del reddito, avrebbe dovuto valutare anche il reddito prodotto (nell’anno di riferimento) dall’intero nucleo familiare e, in particolare, dalla madre, e non solo quello suo (peraltro inesistente).

La tesi è errata e va disattesa.

Il combinato disposto degli artt.9, comma 1, e 29, comma 3, D.Lgs. cit. impedisce, infatti, l’opzione ermeneutica prospettata dal ricorrente.

La prima disposizione, infatti, ammette il computo del reddito minimo secondo i criteri stabiliti dall’art.29, comma 3, lett.b), D.Lgs., cit. per il solo caso in cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia chiesto per i familiari indicati all’art.29, comma 1, D.Lgs. cit. (e, quindi, nel solo caso di ricongiungimento familiare).

Nella diversa ipotesi (quale quella in esame) in cui il permesso di soggiorno sia richiesto dallo straniero (solo) per sé, resta, quindi, precluso il cumulo dei redditi prodotti da altri familiari conviventi, con la conseguenza che il richiedente deve dimostrare la produzione, da parte (solo) sua, di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Tale lettura della normativa di riferimento, oltre ad essere imposta dall’univoco tenore letterale delle disposizioni esaminate, risulta, peraltro, del tutto coerente con la già segnalata finalità delle stesse, là dove esigono, per il rilascio del permesso di soggiorno, il possesso di un reddito adeguato (al fine, si ripete, di assicurare la sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale e di scongiurare la sua dedizione ad attività illecite).

5.- Né vale, ancora, affermare che la Questura ha errato nel non aver adeguatamente considerato, come, invece, prescritto dall’art.5, comma 5, D.Lgs. cit., la natura dei vincoli familiari dell’interessato e l’esistenza di legami con il Paese d’origine, posto che non consta che tali fattori siano stati adeguatamente rappresentati all’Amministrazione.

6.- Il provvedimento gravato in prima istanza si rivela, dunque, immune dai vizi denunciati a suo carico e legittimamente adottato in coerenza con la normativa di riferimento.

Resta, ovviamente, ferma la possibilità che la Questura di Bologna, ove opportunamente sollecitata dall’interessato, riesamini la sua posizione, sotto il peculiare profilo della considerazione della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari in Italia (se, ovviamente, adeguatamente documentati dall’odierno ricorrente).

7.- Alle considerazioni che precedono conseguono il rigetto dell’appello e la conferma della decisione impugnata.

8.- Sussistono, nondimeno, ragioni di equità per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere, Estensore

Salvatore Cacace – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Vittorio Stelo – Consigliere

Depositata in Segreteria il 31 dicembre 2014.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *